Sentenza 1 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11730 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
O L L REPUBBLICA ITALIANA ) O E 4 7 C 3 A . 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO P I Z D A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T R T I S L I D G 0 E U 3 I SEZIONE PRIMA CIVILE R E G A 5 D E 4 E . N Composta dagli.Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T T . T T N E R S S I A Presidente R.G.N.22032/00147 30/03 ( E Dott. Giovanni Dott. Salvatore Consigliere fron. 25612 Dott. Fabrizio Forte Consigliere Rep. Dott. Sergio Di Amato Ud. 26/02/03 Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: FA ID, elettivamente domiciliato in Roma, via Anastasio II, 442, presso l'avv. Bruno Bonanni, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IO MI e DÒ TA, elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni 157, presso l'avv. Alfonso Giordano, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 9294/00 del 17/8/2000. 495 3 1 0 20 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/2/2003 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Bonanni, che ha insistito per lo accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso anch'egli per l'accoglimento del ricorso;
La Corte, osserva quanto segue. Con ricorso notificato il 7/11/2000, FA ID esponeva che con atto di citazione in data 13/4/1999, IO MI e DÒ TA l'avevano convenuto davanti al giudice di pace di Roma per sentirlo condannare alla restituzione delle somme da lui indebitamente riscosse nella sua pregressa qualità di amministratore del condominio di Via Appio Claudio 229. Dal canto suo, si era regolarmente costituito e la causa era stata trattenuta a sentenza all'udienza del 9/11/1999. Anziché deciderla, il giudice di pace l'aveva però rimessa sul ruolo per l'espletamento di una consulenza contabile.
Considerato che
la relativa ordinanza non gli era 2 mai stata notificata, impedendogli così di partecipare alla nuova udienza ed a quella successiva in cui la causa era stata di nuovo ritenuta in decisione, concludeva per la cassazione dell'impugnata sentenza con ogni consequenziale statuizione. Il IO e la DÒ resistevano con controversia veniva decisacontroricorso e la all'esito della pubblica udienza del 26/2/2003. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva innanzitutto il Collegio che il regime delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace dipende dal valore delle cause in cui sono state pronunciate. Qualora, infatti, tale valore superi i due milioni di lire, vale a dire 1.032,91 euro, le parti possono avvalersi dello strumento dell'appello, mentre in caso contrario debbono ripiegare sul ricorso per cassazione, che come chiarito da questa Suprema Corte, può riguardare soltanto la violazione delle norme costituzionali, di quelle comunitarie di rango superiore alle ordinarie e di quelle processuali (C.Cass. 1999/00716, 2000/02105, 2000/04326, 2000/10820, 2001/00717, 2002/08074 e 2002/08223). 3 Tanto precisato e premesso, altresì, che anche per i procedimenti di competenza del giudice di pace, il valore della causa si determina secondo gli ordinari criteri (C.Cass. 1999/01789, 2000/10206 e 2000/11203), devesi rilevare che nel caso di specie, il IO e la DÒ avevano agito per la ripetizione delle differenze contabili sui contributi condominiali versati negli anni dal 1991 al 1994, asserendo che l'ex amministratore aveva provocato diversi ammanchi che per la quota di loro competenza, andavano quantificati in £. 198.976 per il 1991, £. 149.907 per il 1992, £. 12.727 per il 1993 e £. 63.199 per il 1994. Tenuto conto di quanto sopra, avevano perciò concluso per il pagamento di complessive £. 424.475 con gli interessi e la rivalutazione come per legge.
Considerato che
con tale generica richiesta gli attori avevano voluto evidentemente riferirsi alla misura ufficiale degli accessori che, pertanto, costituivano un quid pluris certo e determinabile (C.Cass. 1997/13006), deve di conseguenza riconoscersi che la causa proposta dal IO e dalla DÒ non superava i due milioni di lire e che bene ha fatto il FA ad impugnare la 4 relativa sentenza con il ricorso per cassazione. Ciò posto, rimane unicamente da aggiungere che manca effettivamente la prova della notifica al ricorrente della ordinanza con cui il giudice di pace ha rimesso la causa sul ruolo per l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio.
Considerato che
da parte sua, il FA non si è presentato né all'udienza a tal fine fissata né a quella successiva di precisazione delle conclusioni, occorre inevitabilmente ammettere che nella fattispecie in esame si è consumata una violazione del diritto di difesa capace di determinare la nullità delle predette udienze, degli atti in esse compiuti e della sentenza poi emessa dal giudice a quo. Quest'ultima va, pertanto, cassata, con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, al giudice di pace di Roma in persona di un diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, pace di in persona di altro al giudice di Roma magistrato. 5 Roma, il 26/2/2003 AAS REGTE EST. IL PRESIDENTE From th CORTE PL Deposit AGP 2000 5 6 ✓ CANCELLIERE Andrea Blanchi LLO 4 BO 7 .3 E E N N E) ZIO C 9 1 ISTRA A 1 P 1 I 1 D REG 2 E L IC A 0 2 D D TE E IU 6 ESEN G 4 . E T T N R A T S I I R D A 9 U 3 I E G E 5 1 T