Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il giudice, nel disporre la confisca facoltativa, a norma del primo comma dell'art. 445 cod. proc. pen., deve fornire adeguata motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2008, n. 43816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43816 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 30/10/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2397
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 36425/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI AD, nato in [...] il 1. 1.1987;
avverso la sentenza del 29 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
letta la richiesta del Sostituto Procuratore generale, Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente al capo che ha disposto la confisca.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava a TI AD, imputato del reato di cui all'art. 81 c.p., D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, la pena di un anno di reclusione e duemila
Euro di multa, disponendo la confisca di quanto in sequestro. 2. - Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato.
Con un primo motivo ha censurato la sentenza per carenza di motivazione in ordine alla mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., nonché in relazione alla correttezza della qualificazione giuridica e al calcolo della pena.
Con altro motivo ha dedotto la violazione dell'art. 240 c.p., ritenendo che nella sentenza impugnata manchi qualsiasi giustificazione in ordine alla confisca della somma di denaro e del telefono cellulare.
3. - Il primo motivo di gravame è palesemente infondato. La proposizione della censura è caratterizzata da totale genericità, non essendo sorretta - come prevede l'art. 581 c.p.p., lett. c) -, da alcuna concreta indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che suffragherebbero l'addotto vizio motivazionale circa l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. È appena il caso di ribadire, in conformità al risalente consolidato orientamento espresso da questa Corte di Cassazione, che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un istituto processuale, in virtù del quale imputato e pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto illecito contestato, sulla sussistenza di eventuali circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Nella dinamica dell'istituto il giudice ha il potere - dovere di controllare l'esattezza e la correttezza tecnica dei menzionati aspetti giuridici, di verificare la congruità della pena concordata dalle parti nonché di applicarla dopo aver accertato che non si configuri in modo evidente taluna delle cause di non punibilità elencate dall'art. 129 c.p.p.. Ne discende che, una volta conseguita la richiesta applicazione di una determinata pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'imputato non può rimettere surrettiziamente in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie criminosa ascrittagli, perché gli stessi sono coperti o assorbiti dall'intervenuto patteggiamento della pena. Tanto precisato, si osserva che nel caso oggetto dell'odierno gravame il giudicante, nell'applicare la pena concordata tra le parti, si è adeguato al contenuto tecnico-giuridico dell'accordo intercorso tra le parti ed ha escluso che ricorressero i presupposti valutativi di cui all'art. 129 c.p.p.. La motivazione adottata, poi, in merito alla congruità della concordata pena ed alla sua adeguatezza alla gravità del reato ascritto al TI è immune da qualsivoglia carenza od illogicità (Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino;
Sez. un., 25 novembre 1998, Messina;
Sez. 6^, 21 febbraio 2007, n. 10531, Baffoè). 4. - Il secondo motivo di censura è, invece, fondato.
Anche dopo la novella apportata dalla legge n. 134 del 2003 al testo dell'art. 445 c.p.p., comma 1, che ha esteso l'applicabilità - in caso di pena patteggiata - della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p., e non più soltanto a quelle previste dal detto art. 240 c.p., comma 2, come ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice è sempre tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, subordinatamente, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in merito alla provenienza del denaro o dei beni confiscati. Siffatto obbligo di motivazione nel caso della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bergamo si rivela totalmente inadempiuto: infatti, non v'è traccia nella parte motiva della sentenza delle ragioni che presiedono alla confisca della somma di denaro e del telefono cellulare di pertinenza del TI. Pertanto, l'indicata lacuna motivazionale impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca della somma di denaro e del telefono sequestrati all'imputato.
P.Q.M.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2008