Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10693 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
E N A IO L L Z E A D R 19 T 73 2 IN NOME DEL POPOLOFQ 6 9 3 / 0 1 IS . T. G N E R 81 'A R 9 LL A D E (14-5 D E I T REPUBBLICA ITALIANA S N E N E G E S G S E E I L A LA CORTE SUPREMA DUCASSAZIONE Oggetto REQUISIZIONE AREA SEZIONE PRIMA CIVILE DENUNCIA MANCATA RESTITUZIONE LEGITTIMAZIONE PASSIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 480/84 R.G.N. 17366/98 Dott. Angelo GRIECO Presidente 19369/98 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 23311 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. 3640 Ud.04/04/2001 Consigliere Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso l'avvocato ENRICO D'ANNIBALE, rappresentato e difeso dall'avvocato BARONE EDOARDO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
DEI MINISTRI, in persona del PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
987 - controricorrente Ц
contro
ER NE;
intimata e sul 2° ricorso n° 19369/98 proposto da: ER NE, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentata e difesa dagli avvocati BRANCA CARLO, SCALA GIORGIO, giusta delega а margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COMUNE DI NAPOLI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE;
- intimati -
avversO la sentenza n. 315/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 13/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato D'Annibale, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, SE, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del proprio ricorso;
не udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3892/95, il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da SE EL nei confronti del Comune di Napoli e del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, avente ad oggetto il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, protrattasi dopo la requisi- zione, del suolo sito in Napoli alla via Nicolardi, co- sì provvedeva: a) condannava il convenuto Ministero per il Coor- dinamento della Protezione civile a pagare in favore di SE EL la somma di lire 1.133.326.027, oltre interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;
b) rigettava la domanda proposta dall'attrice nei confronti del convenuto Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva;
Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3892/95, proponevano appello il Ministero - ribadendo, in via principale, il proprio difetto di legittimazione passiva, e, in subordine, chiedendo la riduzione delle в 3 spettanze risarcitorie e SE EL, chiedendo l'estensione della condanna anche al Comune di Napoli con ulteriore rivalutazione. Con sentenza n. 315/98, la Corte di Appello di Na- poli, riformando la Sentenza del Tribunale, rigettava la domanda proposta dalla SE nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
accoglieva la domanda nei confronti del Comune di Napoli, che condannava al ri- sarcimento dei danni in favore dell'attrice suddetta nella misura già determinata dal primo giudice, con ul- teriore rivalutazione ed interessi. Avverso quest'ultima sentenza, depositata il 13 febbraio 1998, il Comune ha proposto ricorso per cassa- zione. Resistono la Presidenza del Consiglio e la SE. La seconda ha anche proposto ricorso incidentale condizionato (in punto di legittimazione passiva). depositato La P.C.M. e la SE hanno anche "memoria". MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale si compone di due motivi con il quali il Comune, rispettivamente, reintroduce la questione del proprio asserito difetto di legittimazio- ne passiva e, in subordine, denuncia "mancata applica- La zione dell'art. 5 bis 1. 1992 n. 359 per la determina- zione della indennità di occupazione illegittima".
2. Il ricorso incidentale ripropone, a sua volta, la tesi della legittimazione passiva del Ministero del- la Protezione Civile, subordinatamente alla eventuale esclusione della legittimazione del Comune, in caso di accoglimento delle doglianze del medesimo.
3. Le due impugnazioni vanno preventivamente riuni- te ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 4. La prima censura del Comune è infondata. In linea di principio deve, infatti, ribadirsi che l'art. 6 comma 3, della 1. n. 80 del 1984, alla fatti- specie pacificamente applicabile [e per cui testuale disposto “i comuni che, ai sensi dell'ordinanza commis- sariale 29 dicembre '80, hanno utilizzato aree destina- te all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente leg- ge, possono espropriare tali aree acquisendole al pa- trimonio comunale...") ha comportato il passaggio da una prima fase di acquisizione delle aree per la realizza- zione di insediamenti provvisori ad una successiva fase nella quale il fine perseguito era quello di pervenire alla espropriazione definitiva dei suoli a favore degli enti territoriali, con trasformazione funzionale, quin- di, del titolo in forza del quale i suoli stessi erano 5 н stati originariamente requisiti (cfr. sent. 7853/97). Con la conseguenza che, in tale quadro normativo di riferimento, fa appunto carico, in via esclusiva, all'ente territoriale l'obbligazione di pagamento delle indennità espropriative od, alternativamente, di risar- cimento del danno da illegittima occupazione acquisiti- va, ricollegandosi una siffatta obbligazione, in ogni caso, ad atti о fatti gravitanti nella successiva, se- conda, fase espropriativa avviata dal Comune (in conse- cuzione e sovrapposizione alla precedente procedura di requisizione) e non potendosi, pertanto, essa ricondur- re al contenuto della delega inizialmente conferita al Sindaco dal Commissario di Governo (cfr. pure nn. 696, 9695/00). Da ciò, nella fattispecie, la legittimazione passi- va, dunque, del Comune, rispetto alle pretese azionate dalla SE come correttamente ritenuta dalla Corte territoriale in puntuale applicazione del riferito principio di diritto. Né rileva in contrario quanto torna ad eccepire il Comune in ordine alla pretesa inidoneità di una mera "delibera interna" ad esternare la propria volontà ablatoria;
poiché come già, al riguardo, sulla base della documentazione in atti, rilevato dal Collegio a quo (che sul punto non ha, per di più, ricevuto censu- 6 G ra) non solo quella delibera fu ritualmente esterna- ta attraverso la prescritta pubblicazione, ma anche successivi atti della procedura ablatoria furono noti- ficati agli espropriandi.
5. Il secondo residuo mezzo del ricorso in esame è, sua volta, inammissibile in quanto in ordine alla mi- a sura del credito della SE, ed ai correlativi adotta- ti criteri di liquidazione, che ora si vorrebbero cen- surare si è già formato il giudicato (interno), risa- lendo quella liquidazione alla sentenza di primo grado, sul punto non appellata dal Comune, né dalle contropar- ti.
6. Resta assorbita l'impugnazione incidentale con- dizionata (relativa alla statuizione sulla legittima- zione passiva), in conseguenza della reiezione del pri- mo motivo del ricorso del Comune.
7. In conclusione va rigettato nella sua interezza il ricorso principale con assorbimento di quello inci- dentale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
condanna il Comune ricorrente principale alla rifusione 7 RP. 135/98 delle spese processuali che liquida in L. 125000. oltre a L. 16.000.000 per onorari nei confronti della SE;
L. 12.000.000 per onorari e in L 60 oep oltre a nei confronti della Presidenza del Consiglio. Roma, 4 aprile 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Grieco없어 Mario Rosario Morelli f E N A IO L L Z E A D R 3 T 9 7 1 S I . 2 T G . R E N 'A R 1 L 8 A L 9 1 E D - D 5 - E I 4 T S 1 N N E E E S G S E G I E A L 8