Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
La prova della qualifica di amministratore di fatto può trarsi anche dal conferimento di una procura generale "ad negotia", quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale. (Fattispecie in cui la Corte, nel ritenere immune da vizi la sentenza impugnata, la quale aveva ravvisato la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta, ha reputato non rilevante la circostanza che l'imputato, a fronte del conferimento di una procura generale rilasciata sin dalla costituzione della società ed avente ad oggetto ampi poteri, avesse compiuto un unico atto gestorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2014, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
2 7 9 3/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIULIANA FERRUA Presidente N. 3194 - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 52799/2013- Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EM AO IA N. IL 22/03/1965 avverso la sentenza n. 1570/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/06/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ठ che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. M. Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito altresì per il ricorrente l'avv. G. Perillo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 14/06/2013, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal Tribunale di Monza il 06/06/2012, ha assolto LO IO EM dal reato di bancarotta semplice, confermando la sentenza di primo grado in ordine alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, ascritto all'imputato quale procuratore e amministratore di fatto di GR Service s.r.l., dichiarata fallita il 06/04/2007, in concorso con gli amministratori di diritto della società (MA LA PO, DA RO, UC OL) e con altro amministratore di fatto (FR PO). In ordine al ruolo rivestito da EM in seno alla società fallita, osserva la Corte di merito quanto segue: la dichiarazione al curatore di non aver mai agito quale procuratore è smentita dalla sottoscrizione del contratto in data 18/02/2003 di locazione dell'immobile ad uso esclusivo ufficio;
all'imputato era stata rilasciata ab origine una procura generale ad negotia con attribuzione di autonomi poteri di gestione, che, per la loro ampiezza, non sono giustificati né dalla veste di semplice consulente esterno incaricato della tenuta della contabilità, né dalla inconsistente argomentazione difensiva, posto che l'eventuale controllo del contenuto del contratto di locazione non rendeva necessario il rilascio di siffatto mandato;
la procura rilasciata dall'a.u. non viene meno all'atto della sostituzione di questi, in quanto la revoca deve essere formalizzata e, nel caso di specie, non risulta che sia mai stata revocata;
a fronte delle dichiarazioni del coimputato PO (attendibili in quanto coerenti anche con la più limitata veste che l'imputato ammette di avere svolto e tenuto conto del loro contenuto anche sostanzialmente autoaccusatorio), secondo cui EM operava presso la sede della fallita, nessun elemento di riscontro è stato offerto dall'imputato in ordine alle sue proteste di buona fede e di estraneità alla gestione;
l'imputato non ha in alcun modo documentato il presunto incarico di consulenza, la ricezione dei documenti contabili necessari per adempiervi, la materiale redazione delle scritture contabili, i pagamenti ricevuti;
la palese (e non confutata dalla difesa) falsità della denuncia di furto dei documenti contabili e dei libri sociali rende evidente la strumentalità della sparizione dei documenti rispetto alle distrazioni di merce, in quanto, risultando il carattere truffaldino 2 dell'attività svolta dietro lo schermo societario, la sottrazione/distruzione delle tracce contabili è volta a rendere più difficoltoso l'accertamento dei fatti illeciti e l'individuazione dei responsabili;
tenuto conto del ruolo di procuratore e di amministratore di fatto dell'imputato - almeno in relazione ai profili contabili - è legittima l'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta imputati.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di LO IO EM, il difensore avv. R. Giacomucci, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. vizio di motivazione. - 2.1. I motivi di appello avevano evidenziato quali condotte di un soggetto possano condurre a considerarlo amministratore di fatto, contestando la sussistenza di tale qualità in capo a EM, il cui unico atto posto in essere per conto di GR Service s.r.l. è stato la sottoscrizione nel febbraio del 2003 (ossia sei anni dopo il conferimento della procura ad negotia) di un contratto di locazione, non essendovi prova di ulteriori atti per conto della società di cui era consulente;
la stessa sentenza di primo grado ha smentito l'affermazione del curatore secondo cui vi sarebbero stati contratti di leasing sottoscritti da EM: su tali specifici motivi, la Corte di appello non si è pronunciata.
2.2. La Corte di appello ha altresì omesso di pronunciarsi su ulteriori motivi di gravame: la sottoscrizione di un contratto da parte di un procuratore è normale attività di questi e non vi è nesso logico tra il compimento di un solo atto e il riferimento fatto dalla sentenza di primo grado a più atti di amministrazione;
la sentenza di primo grado fa riferimento al buon senso che farebbe ritenere che al rilascio di una procura debba seguire il suo utilizzo, ma una pronuncia di condanna non può basarsi su impressioni o sensazioni;
la prova positiva della colpevolezza dell'imputato non può essere motivata sulla base della mancanza della contabilità; l'imputato ha contestato di essere stato depositario delle scritture contabili, circostanza che, comunque, non avrebbe valenza accusatoria;
l'uso della procura dopo alcuni anni dal suo conferimento ha significato opposto a quello indicato dalla sentenza di primo grado, in quanto l'imputato non si ingeriva negli affari della fallita.
2.3. Numerose circostanze, non prese in considerazione dalla Corte di appello, escludono la corresponsabilità di EM nei fatti contestati: OL ha riferito che EM era procuratore della società su incarico di PO e di NE, alla cui gestione è seguita quella di RO, e che le scritture contabili, già in possesso di CI, vennero consegnate ai primi due;
PO ha riferito che sui conti correnti della società potevano agire lui e NE;
il curatore ha 3 evidenziato nella relazione ex art. 33 I. fall. molteplici atti sottoscritti da NE e da PO.
2.4. La sentenza impugnata è contraddittoria e non motiva in ordine alla riferibilità anche al capo A) delle ragioni per le quali l'imputato è stato assolto dal reato sub B).
3. Con nota in data 04/08/2014, il difensore della parte civile fallimento G.R. Service s.r.l. ha comunicato che non sarebbe comparso all'udienza dinanzi a questa Corte essendo intervenuta transazione tra il ricorrente e lo stesso fallimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può essere accolto. Le doglianze richiamate ai punti 2.1 e 2.2. del Ritenuto in fatto, pur enunciando lacune motivazionali della sentenza impugnata, deducono questioni di merito, in parte prive della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Offrendo congrua risposta alle censure di cui ai motivi di appello, la Corte distrettuale ha giustificato il riconoscimento in capo al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto e, dunque, il concorso con gli altri imputati, nelle diverse qualità a ciascuno contestate, nei fatti di bancarotta imputatigli valorizzando, in primo luogo, la procura generale ad negotia rilasciatagli e, segnatamente, l'oggetto di tale procura (attributiva di autonomi poteri di gestione di ampiezza tale da risultare incompatibili con la veste di mero consulente esterno) e l'epoca del suo conferimento (ab origine): sotto questo profilo, l'insistito riferimento del ricorrente all'unicità dell'atto posto in essere da EM per conto della fallita (il contratto del febbraio del 2003) trascura di considerare che, nel complessivo percorso argomentativo della sentenza impugnata, il riferimento a tale atto giova a confutare quanto dichiarato dall'imputato al curatore in ordine al fatto di non aver mai agito quale procuratore, mentre la ricostruzione del suo ruolo all'interno della fallita è affidata, come si è detto, in primo luogo alle caratteristiche oggettive e temporali della procura ad negotia conferitagli, ricostruzione che fa leva su una motivazione congruamente esplicativa dell'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013 - dep. 22/08/2013, Tarantino, Rv. 256534). La valorizzazione della procura in questione si accompagna poi, nell'iter motivazionale della Corte di merito, ad ulteriori elementi, quali la mancanza di qualsiasi documentazione 4 espressiva dell'incarico di consulenza rivendicato dall'imputato: sotto questo profilo, il ricorrente omette di confrontarsi con gli altri elementi valorizzati dalla Corte di appello, laddove le ulteriori deduzioni (quali, ad esempio, la mancata sottoscrizione di contratti di leasing, pacificamente riconosciuta dai giudici di merito, la valenza probatoria dell'uso della procura a distanza di anni dal suo conferimento) deducono questioni di merito manifestamente inidonee a compromettere la tenuta argomentativa della ricostruzione del ruolo dell'imputato delineata dalla sentenza impugnata. Le doglianze richiamate al punto 2.3 del Ritenuto in fatto oltre che svincolate dalla completa e specifica individuazione degli atti processuali da far valere a sostegno dell'impugnazione (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349) - sono manifestamente infondate, posto che singoli atti compiuti dai co-amministratori (di diritto o di fatto) dell'imputato non sono idonei ad escludere il ruolo del ricorrente e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 20/06/2013, Tannoia e altro, Rv. 256314). Infondata, infine, è la doglianza richiamata al punto 2.4 del Ritenuto in fatto: l'insufficienza di prove circa il contributo dell'imputato all'aggravamento del dissesto posta dalla Corte di appello a fondamento dell'assoluzione per il reato di bancarotta semplice non incide sulla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per il quale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 27993 del 12/02/2013 - dep. 26/06/2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567), né su quello di bancarotta fraudolenta documentale, che pure prescinde dalla circostanza che abbia prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto (Sez. 5, n. 17978 del 17/02/2010 - dep. 11/05/2010, Pagnotta e altri, Rv. 247247). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/10/2014 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Ampelo Cope to Il Presidente es p addi 21 GEN 2015 Den un IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO LA Lanzuise