Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2002, n. 6825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6825 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
6 N 8 5 9 O . 1 I / N Z 4 A A - / I 6 R B 2 R T . . S 0071807 L A I R . L T G P . A E U D . R B B L I A E REPUBBLICA ITALIANA A R T D D T I A 1 IN NOM0 6 8 25 /02 S I 3 E N 1 R T E . S E N I N T E A S A LA CORTE SU C E Oggetto M Tributi SEZIONE TRIBUTARIA Apole mini- Zove to ma rato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19351/00 Dott. Michele CANTILLO - Presidente - Consigliere Dott. Enrico PAPA Cron. 19388 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Stefano BENINI Ud. 30/01/02 -Consigliere - Dott. Antonino DI BLASI C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
LL DO;
intimato avverso la sentenza n. 236/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 451 30/09/99; . N udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 30.9.1999, la Commissio- ne tributaria regionale di Campobasso ha rigettato l'appello dell'Ufficio imposte dirette di Isernia moti- vando che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette, disposta a favore dei contribuenti delle 1 zone terremotate, non concorrono alla formazione del- l'imponibile per EF e LO, e correttamente erano state dedotte da LO ER nella dichiara- zione dei redditi. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione 2 dell'art. 28 1. 13.5.1999, n. 133; 3, comma 2 bis, d.l. 30.12.1985 n. 791; 13, primo comma, 1. 27.12.1997 n. 449; 10 1. 28.2.1986 n. 46; 2 d.p.r. 597/73; d.l. 29.5.1989 n. 202, conv. in 1. 293/89, sostiene il ca- rattere solo provvisorio della sospensione delle impo- ste, con possibilità di successivo recupero rateizzato da parte dell'erario. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, e va rigettato. Va ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, d. 1. 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali, non concorrono alla for- mazione dell'imponibile ai fini EF e LO, va consi- derato, alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1. 13.5.1999, posto in relazione all'art. 11 1. 18.2.1999 n. 28, norma introduttiva di un'ulte- . riore agevolazione consistente nella rideterminazione J dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 24.8.2001, n. 3 11248; 26.7.2001, n. 10237; 25.6.2001, n. 8659; 18.4.2000, n. 4945). Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30.1.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Benini Michele Cantillo IL CANCELLIERE C1 OC TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAG. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 OC TA S N O I Z A 0 R 1 / T 4 S / W I 6 G 2 E 5 . R R . L P . L A D A D L . E B E D T A T N S E A 1 N S I 3 E 1 E S R E A N T A M