Sentenza 23 novembre 2017
Massime • 1
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità; né rileva, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2017, n. 57755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57755 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2017 |
Testo completo
་ ཀ 57755-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 23/11/2017 Stefano Palla Presidente - Sent. n. sez. - 2648/2017 Luca Pistorelli Giuseppe De Marzo REGISTRO GENERALE Andrea Fidanzia N.46508/2016 Giuseppe Riccardi Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA DU, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 12/09/2016 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente ai fatti del 2007, con rinvio per la rideterminazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. AY DU ricorre per cassazione avverso la sentenza del 12/09/2016 con la quale la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Torino, emessa il 16/11/2010 in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 495, comma 1, n. 2, cod. pen., per avere falsamente dichiarato ai pubblici ufficiali della Questura di Torino che procedevano alla sua identificazione di chiamarsi AY DU, nato in [...] il [...], avendo già fornito diverse generalità in cinque precedenti occasioni. Deduce due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità: lamenta che la Corte di Appello abbia affermato, pur in assenza di una identificazione documentale certa, che tutte le generalità dichiarate nel tempo fossero false, e che pertanto anche le generalità fornite il 20/05/2009 fossero tali;
la falsità delle precedenti dichiarazioni, in assenza di ulteriori elementi, non può consentire di affermare la falsità anche delle generalità dichiarate nell'ultima occasione.
1.2. Violazione di legge in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione dei fatti commessi il 10/02/2007, il 05/03/2007 ed il 26/05/2007: la fattispecie incriminatrice, prima della modifica introdotta con d.l. 92 del 2008, prevedeva la pena della reclusione fino a tre anni;
il termine massimo di prescrizione, tenuto conto della recidiva contestata, e degli atti interruttivi, è dunque pari ad nove anni, e risulta decorso prima della sentenza della Corte di Appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
1.1. Il primo motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, Salemankhail, Rv. 270876; Sez. 5, n. 7712 del 22/10/2014, dep. 2015, Makrane Kabtani, Rv. 262836). Non appare, al riguardo, condivisibile la diversa conclusione, invero rimasta del tutto isolata, secondo la quale, per raggiungere la prova del delitto in questione, debba positivamente accertarsi quali fossero le autentiche generalità del dichiarante, senza poter trarre la prova logica sufficiente del reato dal fatto che il soggetto abbia prima declinato dei dati che, in epoca successiva, egli stesso ha smentito, così implicitamente affermando di avere, nell'occasione precedente, mentito (Sez. 4, n. 41774 del 20/06/2014, Serigne, Rv. 260948, secondo cui, in tema di falsa attestazione sulla identità personale, la condotta di 2 GR colui che renda molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità, non è sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 495 cod. pen., non potendo ritenersi, in mancanza di un accertamento di quali tra esse siano realmente mendaci, che anche nell'occasione dalla quale muove l'addebito l'imputato abbia reso false generalità). Tanto più quando, come nell'odierno caso concreto, l'imputato non abbia dato alcun conto delle eventuali ragioni della sua condotta, magari fornendo elementi utili alla individuazione delle sue autentiche generalità; nel caso in esame, invero, l'imputato, rimasto contumace, non ha dedotto alcunché in merito all'eventuale veridicità delle generalità dichiarate nelle sei diverse occasioni, sicché appare del tutto illogico presumere, sulla base di un ragionamento meramente congetturale, privo di qualsivoglia fondamento fattuale, che una delle generalità fornite fosse veridica.
1.2. Il secondo motivo è infondato, in quanto il periodo di nove anni che si assume decorso corrisponde al termine ordinario di prescrizione, rilevante ai sensi dell'art. 157 c.p. in ragione della contestazione della recidiva infraquinquennale, mentre il termine rilevante nel caso di specie è quello massimo, pari a 13 anni e 6 mesi, in ragione della proroga prevista, ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p., in caso di atti interruttivi. Al riguardo, infatti, l'orientamento secondo cui, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518), è rimasto del tutto isolato;
va, al contrario, condivisa e ribadita, in quanto conforme al tenore letterale delle norme, l'interpretazione consolidata di questa Corte, secondo cui la recidiva infraquinquennale, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; Sez. 5, n. 35852 del 07/06/2010, Di Canio, Rv. 248502), dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224). ся 3 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma il 23/11/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore а так Giuseppe Riccardi Stefano Palla Giuseppe Riccard но Depositato in Cancelleria Roma, li IL CANCELLIERE A Z A I S S O N E Rocc 4