Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
In materia di rogatorie dall'estero, è esperibile l'incidente di esecuzione soltanto avverso gli atti a contenuto processuale effettuati in esecuzione della rogatoria stessa. Il compimento, da parte della autorità giudiziaria italiana, di una mera attività materiale di trasmissione di atti e documenti già formati e contenuti in un fascicolo processuale a carico di altri soggetti non dà luogo alla instaurazione del procedimento di esecuzione della rogatoria previsto dall'art. 725 cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità dell'incidente di esecuzione proposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2004, n. 22634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22634 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 28/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2051
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 28408/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM OV nato a [...] il [...];
avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Milano in data 9/4/2003 con il quale veniva rigettato l'incidente di esecuzione proposto avverso gli atti esecutivi della rogatoria internazionale richiesta dall'autorità spagnola posti in essere dal GIP di Milano in esecuzione della Commissione rogatoria inoltrata il 27/7/98;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. MONETTI Vito chiedeva dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e l'inammissibilità del ricorso;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Milano veniva investita dell'incidente di esecuzione sollevato da AM OV, dopo che la Suprema Corte in data 3 dicembre 2002 aveva annullato per violazione di legge una precedente decisione del Presidente di quella Corte sotto lo specifico profilo che era stata pronunciata l'inammissibilità "de plano" in un caso non consentito, in quanto, nella fattispecie, non si trattava della mera riproposizione di questioni già dedotte con altri incidenti di esecuzione, come affermato nel citato provvedimento.
La Corte territoriale rilevava che la vicenda era nata da una richiesta avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola volta all'acquisizione di materiale probatorio da utilizzare nel procedimento, ivi pendente, denominato "telecinco", richiesta che era stata accolta delegando per l'esecuzione il GIP di Milano nella cui disponibilità si trovavano gli atti. Trattandosi di documenti provenienti dall'autorità giudiziaria elvetica, ed ivi formati, il GIP aveva chiesto il consenso alla stessa, essendo stati acquisiti i documenti dall'autorità italiana a seguito di una rogatoria verso la Svizzera. Una volta ottenuto il consenso dell'autorità elvetica, nei limiti della riserva di specialità, il GIP aveva chiesto al P.M. del procedimento italiano, l'elenco degli atti che avrebbero potuto interessare la vicenda spagnola, provvedendo poi a dare evasione alla richiesta. La Corte d'appello analizzava poi i precedenti due incidenti di esecuzione sollevati da AM e tutti rigettati ed affrontava in primo luogo l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 111 costituzione e alla legge di attuazione 63/2001 dell'art. 724 c.p.p.. Riteneva manifestamente infondata la questione in quanto l'art. 111 della Costituzione non può che avere una valenza interna all'ordinamento e non può mai intervenire in materia internazionale, così come confermato dalla legge di attuazione che non disciplina in alcun modo le procedure relative alla cooperazione internazionale. Il silenzio del legislatore sottintendeva quindi il mantenimento della situazione precedente e non invece, come riteneva il ricorrente, a dare per scontato la sua applicazione alla fase dell'assistenza giudiziaria internazionale, imponendo quindi la partecipazione della difesa nella fase giurisdizionale di acquisizione della prova ed il conseguente contraddittorio. Ricordava la Corte che in occasione di altro incidente di esecuzione sollevato da AM la Corte di Cassazione aveva avuto modo di ritenere che in materia di rogatone passive l'ordinamento offre sufficienti garanzie di difesa tenuto conto delle esigenze di celerità del processo e della possibile incompatibilità con la procedura prevista dall'art. 127 c.p.p. di alcuni adempimenti richiesti, quali ad esempio azioni a sorpresa. Aggiungeva infine che avendo lo Stato aderito ai trattati internazionali aveva già riconosciuto all'autorità straniera che aveva chiesto l'assistenza i crismi necessari ad uno stato moderno e democratico e pertanto nessuna protezione ulteriore doveva essere riconosciuta al cittadino che si vedeva inquisito da un'autorità estera rispetto al giudizio affidato alla Corte d'appello ai sensi e nei limiti dell'art. 724 c.p.p.. In relazione poi al merito la corte territoriale rilevava l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione proposto perché volto ad ottenere non una risposta a problemi sorti nell'esecuzione del provvedimento ma volti a contestare la legittimità del titolo esecutivo, cioè della ordinanza di exequatur.
Contro la decisione presentava ricorso AM deducendo:
- manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di non ritenere fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 724 c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost. in quanto la legge di attuazione non avrebbe previsto alcuna applicazione in materia di rogatone internazionali;
l'eccezione invece si fondava sulla impossibilità da parte di un soggetto interessato da una commissione rogatoria di partecipare all'udienza di delibazione a differenza del Procuratore generale e quindi sulla impossibilità di intervenire nel procedimento di formazione della prova che potrebbe essere utilizzata dall'autorità giudiziaria straniera;
l'eccezione altresì mirava a sottolineare che l'incostituzionalità derivava dall'inesistenza di una sede appropriata in cui poter far valere l'eventuale lesione dei diritti di difesa nel giudizio di exequatur, visto che l'ordinanza prevista dall'art. 724 c.p.p. non è impugnabile;
- inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all'art. 666 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva rigettato l'impugnazione perché rivolta contro tutti gli atti esecutivi della rogatoria e quindi per la sua genericità, quando da un lato una delle doglianze avanzate era proprio quella di non sapere il contenuto degli atti trasmessi e dall'altra era stato proposto il quesito specifico di accertare se le Autorità italiane avessero formalmente invitato lo Stato richiedente a sottoporre a riserva di specialità l'utilizzazione delle informazioni, in sostanza se l'Autorità spagnola fosse stata avvertita dell'impossibilità di utilizzare quei documenti per reati di natura fiscale, questione certamente attinente alla fase esecutiva della rogatoria;
- violazione di legge in relazione all'art. 729 comma 1 c.p.p., come modificato dalla L. 5/10/2001 n. 367 e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non ha ritenuto attinente alla fase dell'esecuzione della rogatoria la necessità di verificare che i documenti da trasmettere fossero muniti della dichiarazione di conformità richiesta a pena di inutilizzabilità dall'art. 3 comma 3 della Convenzione di Strasburgo.
Con successiva memoria fatta pervenire a questa Corte, il ricorrente ribadiva i termini della questione concernente l'illegittimità costituzionale dell'art. 724 c.p.p. alla luce dell'art. 111 Cost. e fondata sulla circostanza che nella vicenda in questione non aveva mai avuto la possibilità di intervenire nel corso del compimento degli atti esecutivi della rogatoria per far valere i propri diritti per una duplice serie di circostanze;
poiché non era indagato nel procedimento nel corso del quale l'Italia aveva acquisito i documenti dalla Svizzera, non aveva partecipato alla rogatoria relativa, ne' aveva potuto esperire i mezzi di impugnazione previsti in quel paese;
nel procedimento spagnolo, poi, in cui era indagato, non era stato posto in grado di interloquire con l'Autorità elvetica perché la richiesta di acquisizione dei documenti non era avvenuta direttamente tra la Spagna e la Svizzera, ma in modo "trasversale" indirizzandola all'Autorità italiana che aveva già acquisito quei documenti in un proprio procedimento. L'anomalia di tale procedura aveva determinato una violazione grave dei diritti di difesa del ricorrente, anche perché la riserva di specialità che la Svizzera appone sempre nella trasmissione degli atti non poteva essere opposta alla Spagna. La corte ritiene che il ricorso sia inammissibile.
Preliminarmente deve valutarsi se lo strumento utilizzato dell'incidente di esecuzione sia in questo caso proponibile. Per costante giurisprudenza di legittimità mentre avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello da esecuzione ad una rogatoria internazionale non è ammesso alcun mezzo di gravame, avverso gli atti compiuti in esecuzione di rogatoria è esperibile incidente di esecuzione che però non può essere utilizzato per far valere ragioni attinenti al titolo esecutivo (Sez. 4^ 6 ottobre 1994 n. 1348, rv. 200970, Sez. 3^ 14/4/1999 n. 1365, ric. AM, rv. 214502).
Venendo ad esaminare il caso concreto alla luce di tali principi di diritto, emerge innanzitutto che oggetto di questa rogatoria non era il compimento di atti da parte della autorità giudiziaria italiana a contenuto squisitamente processuale, ma una mera attività materiale di trasmissione avente ad oggetto atti e documenti, già formati e contenuti in un fascicolo processuale istruito a carico di altri soggetti;
per di più si trattava di atti e documenti, ottenuti tramite una rogatoria internazionale e quindi non formati dall'autorità giudiziaria italiana.
Pertanto l'oggetto della rogatoria era solo il soddisfacimento di una richiesta di trasmissione delegata al GIP per il solo fatto che la Corte non disponeva del fascicolo, senza che vi fosse alcuna possibilità di instaurare un procedimento di esecuzione della rogatoria previsto dall'art. 725 c.p.p.. Da ciò ne consegue inevitabilmente che l'incidente di esecuzione era del tutto improponibile per la evidente mancanza della instaurazione della fase esecutiva, i cui atti sono i soli suscettibili di gravame nella forma dell'incidente di esecuzione.
Ogni eccezione quindi di legittimità costituzionale proposta perde rilevanza, non sussistendo nel caso di specie la possibilità di instaurare un incidente di esecuzione.
Il ricorso conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile risolvendosi, come già sottolineato in precedenza, in una contestazione della stessa ordinanza di "exequatur", e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e per la pretestuosità del ricorso va condannato al pagamento della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004