Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 1
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2017, n. 29874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29874 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
29874-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 09/05/2017 CARLO ZAZA - Presidente - Sent. n. sez. 1299/2017 CATERINA MAZZITELLI REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.34226/2016 ENRICO VITTORIO STANISLAO Rel. Consigliere - SCARLINI GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE nel procedimento a carico di: IL AB RA nato il [...] a [...] ( PAKISTAN) avverso la sentenza del 14/06/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GORIZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Mira Farscaloy che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1 - Con sentenza del 14 giugno 2016, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Gorizia proscioglieva, ai sensi dell'art. 425 codice di rito, AB AH KH dal delitto di cui all'art. 495 cod. pen., per avere falsamente attestato, il 12 marzo 2015, al personale della Polizia ferroviaria, di essere nato il [...], e di essere pertanto minorenne, dichiarando poi di essere, invece, nato il [...]. Il giudice assumeva l'indicata decisione in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale non vi è prova della violazione dell'art. 495 cod. pen. quando l'imputato abbia declinato diverse generalità, nessuna delle quali sia certamente autentica, non potendosi affermare che quella da ultimo declinata sia certamente falsa. -2 Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge in considerazione del fatto che il precedente citato dal giudice (Cass. n. 41774/2014) era rimasto isolato a fronte delle plurime diverse pronunce (Cass. nn. 7712/2015, 34894/2010, 10398/2011). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto dalla pubblica accusa è fondato. -L'orientamento maggioritario di questa Corte, a cui questo Collegio 1 aderisce (da ultimo ribadito dalla sentenza Sez. 5, n. 7712 del 22/10/2014, Rv. 262836), è nel senso che integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero. Tale principio è tanto più valido in un processo come il presente in cui il dubbio inerente alle esatte generalità dell'imputato, stando al manifesto d'accusa, si era accentrato sulla sola data di nascita, in quanto il KH ne aveva declinate due, individuandolo la prima come minorenne, la seconda come maggiorenne. Posto che lo stesso giudice non ha dubitato della veridicità della seconda, visto che anche solo in caso di dubbio sulla minore o maggiore età dell'imputato avrebbe dovuto riconoscere la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni (Sez. 6, n. 22536 del 22/01/2003, Rv. 226268; Sez. 1, n. 32810 del 11/07/2007, Rv. 237809), diveniva contraddittoria l'affermazione che la data di 1 کے : nascita vera potesse essere la prima, che individuava l'imputato come minorenne. Peraltro il capo di imputazione è stato correttamente formulato citando entrambe le date, una delle quali doveva considerarsi, secondo le stesse affermazioni dell'imputato, certamente falsa. Appare invero inaccettabile la diversa conclusione secondo la quale, per raggiungere la prova del delitto in questione, debba positivamente accertarsi quali fossero, quali siano, le autentiche generalità del dichiarante senza poter trarre la prova logica sufficiente del reato dal fatto che il soggetto abbia prima declinato dei dati che, in epoca successiva, egli stesso aveva smentito, così implicitamente affermando di avere, nell'occasione precedente, mentito. Tanto più quando, come nell'odierno caso concreto, l'imputato non abbia dato alcun conto delle eventuali ragioni della sua condotta, magari fornendo elementi utili alla individuazione delle sue autentiche generalità. 2 La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Gorizia, ufficio dei giudici per le indagini e per l'udienza preliminare, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia, ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Carlo Zaza lett by DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIARIO oujun 2