CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2023, n. 14233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14233 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NE LI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2019 del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LI Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, avv. Alessandro Vanni, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pescara, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava LI NE responsabile per il reato di evasione e la condannava alla pena ritenuta di giustizia. La sentenza dava atto che la imputata, sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare per espiare la pena, era evasa dal luogo di detenzione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14233 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 07/02/2023 Per tale reato era stata arrestata in flagranza e rimessa in libertà all'udienza di convalida del 6 luglio 2019. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 420-bis, 420-ter, 178 e 179 cod. proc. pen. All'udienza del 7 ottobre 2019, la ricorrente era dichiarata assente, nonostante che il Tribunale conoscesse il suo stato di detenzione domiciliare, senza che fosse stata disposta la sua traduzione o che la predetta avesse rinunciato a comparire. La sentenza emessa all'esito di tale giudizio è divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2019, ma si ritiene applicabile il principio affermato dalle Sezioni unite 34483 del 2006, n. 7635 del 2021, secondo cui determina nullità assoluta la illegittima dichiarazione dell'assenza nel caso in cui il giudicante non disponga la traduzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, qualora tale evenienza risulti e non vi sia espressa rinuncia. Stante la nullità assoluta è ammissibile il ricorso tardivamente depositato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche la difesa della ricorrente ha depositato una memoria scritta, con la quale ha anche replicato alla requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. 2. La nullità anche se assoluta è oramai coperta dal giudicato. E' appena il caso di rammentare che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono neppure deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole 2 mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). Nella specie, la ricorrente lamenta soltanto la mancata partecipazione e non la conoscenza della celebrazione del giudizio (nullità, pertanto, che poteva essere fatte valere con i rimedi di impugnazione ordinari). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il Op02/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere LI Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, avv. Alessandro Vanni, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pescara, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava LI NE responsabile per il reato di evasione e la condannava alla pena ritenuta di giustizia. La sentenza dava atto che la imputata, sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare per espiare la pena, era evasa dal luogo di detenzione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14233 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 07/02/2023 Per tale reato era stata arrestata in flagranza e rimessa in libertà all'udienza di convalida del 6 luglio 2019. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 420-bis, 420-ter, 178 e 179 cod. proc. pen. All'udienza del 7 ottobre 2019, la ricorrente era dichiarata assente, nonostante che il Tribunale conoscesse il suo stato di detenzione domiciliare, senza che fosse stata disposta la sua traduzione o che la predetta avesse rinunciato a comparire. La sentenza emessa all'esito di tale giudizio è divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2019, ma si ritiene applicabile il principio affermato dalle Sezioni unite 34483 del 2006, n. 7635 del 2021, secondo cui determina nullità assoluta la illegittima dichiarazione dell'assenza nel caso in cui il giudicante non disponga la traduzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, qualora tale evenienza risulti e non vi sia espressa rinuncia. Stante la nullità assoluta è ammissibile il ricorso tardivamente depositato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche la difesa della ricorrente ha depositato una memoria scritta, con la quale ha anche replicato alla requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. 2. La nullità anche se assoluta è oramai coperta dal giudicato. E' appena il caso di rammentare che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono neppure deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole 2 mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). Nella specie, la ricorrente lamenta soltanto la mancata partecipazione e non la conoscenza della celebrazione del giudizio (nullità, pertanto, che poteva essere fatte valere con i rimedi di impugnazione ordinari). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il Op02/2023.