Sentenza 4 giugno 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1999, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
E N 6 Aula 'B' 8 O 9 I 1 Z / 5 A A I 4 . R е / R N 6 T 2 S - A I . T B с G .R . U E .P L R B L 9 I PUBBLICA ITALIANA D A R A . L B D T E A D E T I / IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T LA S 1 IA N N 3 K t 1 E E R S S . E E I N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO T A Oggetto 5 A M SEZIONE PRIMA CIVILE 9 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magi 4 Presidente Dott. Renato SGROI R.G.N. 9255/97 Cron. 16163 5 Dott. Giovanni of Consigliere 0 Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud. 24/02/99 Rel. Consigliere - Dott. Mario CICALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN TENZA 58530 N. sul ricorso proposto da: NUMANA BLU UNO Srl in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore CORTE SUPREMA DIOS BRUNO BUOZZI 99, presso l'avvocato CARMINE PUNZI, che Richiesta com o tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE pro UFFICIO dal Big_ 3 IL SOLE 24 ORE por diritti. 3000 la rappresenta e difende unitamente all'avvocato il 9 GIU, 1993 TABELLINI PAOLO M., giusta delega a margine del ML CANCE ricorso;
ricorrente LIRE 3000]
contro
CANCELLERIA: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 1999 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CC184099 799 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 1 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avversO la decisione r. della425/95 Commissione Tributaria di II" grado di MILANO, depositata il 30/05/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ASSAZIONE udienza del 24/02/99 dal Consigliere Dott. Mario jesta studioPresz CICALA;
Agi udito P.M. in persona del Sostituto Procuratore diritti 13000 22.610. 1999 Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso IL ANDELIERE per il rigetto del ricorso. 0 R D CASSAZION 0 0 IA 2 ER Reg. Prov. LL LIRE CE Sig. Avu GEN. STATO N A *pio legile C Jasciata 1 per notifica * A.
1.40.000 Carta bollata 08 2 2000 Dir. Copia 0 0 6 N Urgenza A LIRE 1000 Conformità ' • CANCELLERIA Urgenza " Ricerca . Z409209 Marca Totale 1. 52000 - 3 SET. 1999 tome, A0532676 IL CANCELLIE NG TE SUPREMADI CASSAZIONE A0592677 studio LIRE 1000 F.eF CANCELLERIA 70 LUG. 1999. A0532678 DIRITTI D IB COME SPREMA DI CASSAZIONE ARICIO COPIE Rich a copia legole dal Sin PUNTI PAT Ciritti L. 12000+2 9255SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 20 ANCE ERE In data 21 dicembre 1990 il II Ufficio Distrettuale delle imposte dirette di Milano notificava alla Numana Blu Uno srl in liquidazione coatta amministrativa avviso di accertamento di maggior reddito imponibile ai fini Irpeg ed ilor in lire 657.431.000. Su ricorso della Numana Blu Uno srl la Commissione Tributaria di I° grado di Milano dichiarava la infondatezza della pretesa tributaria;
ma la Commissione di II° grado della Lombardia con pronuncia 30 maggio 1996 n. 425/9/95, in parziale accoglimento della impugnazione dell'Ufficio individuava il reddito imponibile in lire 626.331.000. Ricorre per cassazione la Numana Blu Uno srl, deducendo quattro motivi. Resiste la Amministrazione con controricorso. La Numana Blu Uno srl ha depositato memoria eccependo la tardività del controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione. o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione agli artt. 112 e 360, nn. 3 e 5, C.P.C. per non avere la decisione impugnata neppur preso in esame la deduzione di nullità dell'avviso di accertamento, dedotta in primo grado e riproposta in appello con memoria. Sostiene la ricorrente che non era suo onere, data la completa vittoria avanti al giudice di primo grado, ricorrere ad appello incidentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Il motivo di ricorso merita accoglimento. LIRE 3000 Richiesta copia studio CANCELLERIA dal Sig. BYCA per dirit L. 300 8. NOV. 1999 CANCELLIERE CH103826 Invero in base alla giurisprudenza di questa Corte al fine di riproporre, in sede di appello, domande ed eccezioni non accolte in primo grado, la parte totalmente vittoriosa non è tenuta a proporre appello incidentale, essendo sufficiente che la volontà di chiederne il riesame emerga in modo chiaro e preciso in qualsiasi atto processuale (Cass. 5 luglio 1990, n. 7090). Quindi ove la commissione tributaria di primo grado abbia omesso di pronunciarsi su una delle questioni ad essa prospettate dal contribuente, è da escludersi che, non avendo quest'ultimo riproposto in appello tale questione, essa sia da intendere come rinunciata ex art. 346 c.p.c., con conseguente formazione del giudicato interno, posto che la parte anzidetta, essendo rimasta vittoriosa in prima istanza, non ha alcun onere di proporre sul punto appello incidentale, dato che l'omessa pronuncia non è suscettibile di formare giudicato né può considerarsi rinunciante alla questione per mancata sua riproposizione, in quanto nella memoria difensiva presentata ai giudici tributari di secondo grado nella sua qualità di resistere all'appello dell'ufficio, ha avuto cura di richiamare le precedenti censure e di ribadire tutti i motivi già esposti in prime cure, onde è legittimo che la questione de qua sia nuovamente formulata alla commissione tributaria centrale (Cass. 25 luglio 1994, n. 6933, proprio in riferimento alla deduzione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione;
Cass. 6714/1996). Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia la controversia avanti ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile il 24 febbraio 1999 IlPrinderate Reunit CARS DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 GIU. 1999 CENOU LA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Oggi, CAS し MATI DI NY Di Merig IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Di Nuzzo Nur Maria E 6 N 8 9 O I 1 5 / Z . 4 A / N R 6 - A T 2 I S B . I R . R . G L A P E L . T R A D . U L A B B E A I D D T R A E I 1 I T S T 3 R N 1 N E E . E S T S N I E A A M i