Sentenza 22 settembre 2016
Massime • 1
In tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la situazione di assoluta indigenza deve essere valutata, stante l'eccezionalità della previsione, secondo criteri di particolare rigore, che non possono però spingersi sino a pretendere una sorta di prova legale della condizione di impossidenza del nucleo familiare dell'indagato, pur essendo legittimo rifiutare l'autorizzazione in assenza di qualsiasi documentazione che dimostri lo stato economico prospettato. (Fattispecie in cui non era stata prodotta alcuna certificazione tale da dimostrare l'assenza di familiari conviventi con disponibilità finanziarie, nè si era ritenuta rilevante l'ammissione dell'indagato al gratuito patrocinio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2016, n. 53646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53646 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2016 |
Testo completo
5 3 6 4 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/09/2016 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente SENTENZA N. - Rel. Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere REGISTRO GENERALE dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere N. 27975/2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: ON SA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza n. 780/2016 del TRIBUNALE del RIESAME di CATANIA, del 01/06/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. ENRICO DELEHAYE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 01/06/2016 il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di CO SA avverso l'ordinanza con la quale il 12/4/2016 la Corte di Appello di Catania aveva disatteso la richiesta di autorizzazione dell'istante, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a svolgere attività lavorativa. Il provvedimento si è fondato sulla mancanza di autocertificazione idonea a dare valenza legale alle dichiarazioni di impossidenza dell'interessato e della convivente, e sul luogo di lavoro indicato, nella piazza del mercato del pesce, ritenuto inidoneo a consentire adeguati controlli da parte delle forze dell'ordine.
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il CO, a mezzo del suo difensore, lamentando la violazione dell'art. 284 comma 3 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per aver ritenuto il Tribunale determinante l'assenza di certificazione ISEE senza tener conto dell'effettivo stato di indigenza emergente anche dall'ammissione al gratuito patrocinio, ed altresì per aver considerato ostativa al beneficio l'incapacità delle forze dell'ordine di effettuare adeguati controlli in occasione dei mercati rionali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
1. E' privo di fondamento, in particolare, il primo motivo di impugnazione, in quanto in tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi dall'abitazione per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, pur non potendo questi spingersi spingersil sino al punto di pretendere una sorta di prova legale (estranea al nostro ordinamento) dello stato di assoluta indigenza del nucleo familiare dell'indagato mediante produzione di una autocertificazione attestante la impossidenza dei redditi necessari a soddisfare le ordinarie esigenze di vita (sez. 2, n. 12618 del 12/02/2015, Rv. 262775): nel caso di specie, in particolare, il Tribunale non ha rilevato la mancanza di "prove legali" della dedotta impossidenza del ricorrente, bensì ha rilevato che questa non era in alcun modo documentata, atteso che non solo le dichiarazioni del CO erano prive dei requisiti di cui al d.p.r. n. 445/2000 necessari per poterle valutare in termini di autocertificazione, ma difettava anche la produzione di certificazione ISEE comunque idonea a comprovare l'impossidenza, e non era 2 stato prodotto nemmeno uno stato di famiglia, tale da dimostrare l'assenza di familiari conviventi con disponibilità finanziarie, né può ritenersi determinante la circostanza dell'ammissione del CO al gratuito patrocinio, poi dedotta a sostegno del ricorso, atteso che l'art.284, comma 3, cod. proc. pen., richiede il riconoscimento di una "situazione di assoluta indigenza" da valutare in termini di "indispensabilità" e di "assolutezza", sicché deve escludersi che possano valere come termini di raffronto, i presupposti, del tutto diversi, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (sez. 3, n. 3649 del 17/11/1999, Rv. 215522).
2. Altrettanto privo di fondamento è, poi, il secondo motivo del ricorso, in quanto non vi è dubbio che - come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte - - la concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, posto che consentire attività lavorative in situazioni difficilmente controllabili snaturerebbe il regime della custodia domestica (sez. 3, n. 3472 del 20/12/2012, Rv. 254428) e, pertanto, la valutazione ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 284 cod proc. pen., comma 3 deve essere improntata a criteri di particolare rigore anche con riferimento alla valutazione della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (sez. 2, n. 9004 del 17/02/2015, Rv. 263237; sez. 2, n. 12618 del 12/02/2015, Rv. 262775; sez. 6, n. 12337 del 25/02/2008, rv. 239316): conseguentemente, deve ritenersi immune da censure il rigetto dell'istanza di autorizzazione a svolgere attività lavorativa nella piazza del mercato del pesce, luogo frequentato da una moltitudine di soggetti tale da indurre legittimamente a ritenere che l'obiettiva impossibilità di controlli da parte delle forze dell'ordine svuoterebbe la misura del proprio significato.
3. Al rigetto del ricorso, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2016 Dott. Giovanni Diotallevi Il Consigliere estensore Presidente DEPOSIT TO IN CANCELLERIAL, Dott. Luciano Imperiali SECONDA SEZIONE PENALE [16 DIC 201 6 IL 3 CANCELLARE A P U S Claudia Panell