Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/1999, n. 3649
CASS
Sentenza 17 novembre 1999

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Massime1

Ai sensi dell'art.284, comma 3, cod.proc.pen., il giudice può autorizzare l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per provvedere alle sue "indispensabili esigenze di vita", quando questi non possa provvedere altrimenti, ovvero per esercitare un'attività lavorativa, quando versi in una "situazione di assoluta indigenza". Dal testo normativo, dai lavori preparatori e dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di "indispensabilità" e di "assolutezza", emerge che la valutazione del giudice deve essere improntata a criteri di particolare rigore, di cui deve essere dato conto nella motivazione del relativo provvedimento. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che possano valere come termini di raffronto, i presupposti di ammissione al gratuito patrocinio o al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti).

Commentario1

  • 1Lavorare agli arresti domiciliari in casa dei genitori (Cass. 14008/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2022

    Genitore che accetta di ospitare il figlio agli arresti domiciliari si fa implicitamente carico del suo sostentamento: se il genitore convivente è percettore di un sia pur modesto reddito deve essere provata l'assoluta impossibilità di provvedere aliunde al proprio sostentamento. Corte di Cassazione sez. II penale ud. 10 marzo 2022 (dep. 12 aprile 2022), n. 14008 Presidente Cammino – Relatore Perrotti Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Napoli rigettava l'appello proposto dall'imputato, ex art. 310 c.p.p., avverso l'ordinanza emessa in data 9 settembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che aveva disatteso la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/1999, n. 3649
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3649
Data del deposito : 17 novembre 1999

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