Sentenza 27 gennaio 2003
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- 1. Separazione, addebito, crisi coniugale, convivenza intollerabile, accertamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 giugno 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
1188/03 O L 4 L 7 3 O ) . B E N E , C 1 A 9 N 7 P O I ZI 1 D A . R E 1 T S 2 C I I . G D L REPUBBLICA E U 9 R I 3 A G E D E 5 IN NOME DECROPO ITALIANO *** 4 N T S Oggetto LA CORTE S PRIM DI CASSAZIONE sentenza di SZZIONE TERZA CIVILE equità giudicc Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pace R.G.N.21063/01 Dott. Vincenzo Presidente CARBONE Dott. Paolo Consigliere VITTORIA cron.2582 Doct. Ernesto LUPO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore c.c. 05/11/02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TO CA, elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro n. 6, presso l'avv. Gaetano Lepore, difeso dall'avv. PE Corona, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in Roma, AL PE, dife- via Tacito n. 64, presso l'avv. Daniela Carletti, so dall'avv. Antonio Andria, giusta delega in atti;
- controricorrente ZZ IA;
intimata avver90 la sentenza Π. 609/01 del giudice di pace di 1 n. f - 16 marzo 2001 R. G. 1147/01), Salerno del 14 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 14 - 16 marzo 2001 il giudice di pace di Salerno, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da AL PE
contro
ZZ IA e con la chiamata in causa di TO CA dichiarava l'esclusiva responsabilità della convenuta ZZ ė del terzo chiamato TO in ordine al sinistro stradale ve- rificatosi il 21 gennaio 1995 in Salerno e, per condannava i convenuti al risarcimento dei l'effetto, danni in favore dell'attore, liquidati in live 909.970, oltre rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto a quella di pub- blicazione della pronunzia ė interessi legali, sulle Somme annualmente rivalutate, dal di del fatto al sod- disfo. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, affidato a due motivi. N Resiste, con controricorso AL PE. Non ha svolto attività difensiva in questa sece ZZ Ama- lia. MOTIVI DELLA DECISIONE Il proposto ricorso manifestamente infondato. Quanto, in primis alla dedotta nullità della sen- terza е del procedimento per violazione dell'art. 25, comma 1, cost. e dell'art. 158 c.p.c. per essere stata trattata la causa, all'udienza del 30 novembre 2000 e successivamente cal giudice «Bottiglieri» anziché dal giudice Buttiglio», come disposto dal giudice di pace Coordinatore, la deduzione non coglie nel segno. Precisato che non controverso che al difensore, in sede di merito, del TO è stata data regolarmente notizia della sostituzione del giudice designato e del- la data della udienza di trattazione del 30 novembre 2000 ė palese che era onere della parte, attesa la scarsa leggibilità della comunicazione inviata, verifi- care, presso il Registro Generale, Be lạ causa fosse stata assegnata al giudice «Buttiglio»>, o piuttosto - al giudice Bottiglieri». Non controverso, per contro che il giudice designa- to era proprio il giudice «Bottiglieri» che ha deciso la causa è palese che la dedotta nullità della sentenza impugnata non esiste. 3 Quanto al secondo motivo, con il quale si decunzia la violazione dell'art. 2947, comma 2, C. C., atteso che il diritto azionato dal AL era prescritto per de- correnza del termine biennale di prescrizione, lo stes- so è inammissibile. Risolvendo un contrasto manifestatesi nell'ambito delle sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Cor- te hanno, recentemente, statuito che a seguito della nucva formulazione dell'art. 113, comma 2, c.p.C., nel- la decisione di controveraie di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto ap- 이 plicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione della equità c.d. formativa l sostitutiva), non correttiva to integrativa), fondata 81 un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, соп osservanza, ai sensi dell'art. 311 c.p.C., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una Gorma di procedura che sostanziale, senza obbligo di ri- rinvia a una norma spetto dei principi regolatori della materia ē dei principi generali dell'ordinamento, ma Osservando le norme costituzionali, nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quello ordinarie. Pertanto il ricorso per cassazione avverso la sud- detta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità abbia il giudice dichiarato di avere applicato ипа norma equitativa o una norma di legge perché ri- spondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge ed è ammissibile per violazione di norme processuali, nel senso esposto (art. 360, comma, 1 n. 1, 2 e 4 c.p.c.), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito è consen- tita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria T interpretazione non contrasta con l'art. 24 e tale mentre la pronunzia secondo equità non esclude cost. - poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motiva- zione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. al- lorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo a un punto de- cisivo della controversia ai risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contradditto- rietà della motivazione (Cass., sez. ΕΠ.. 15 ottobre 1999, n. 716). Pacifico quanto precede, atteso che nella specie, il ricorrente non denunzia la violazione T da parte del giudice del merito = di norme costituzionali, o comuni- 5 tarie, ma dell'art. 2947, comma 2, c.C., è evidente la inammissibilità del secondo motivo. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ri- corrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente AL PE.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controri- corrente NE PE, liquidate, in € 44,00 کے oltre € 450,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 5 novembre 2002. il Consigliere relatore est. il Presidente fler lifer IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocento Battista 27 GEN. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 NN TI