Sentenza 20 dicembre 2012
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La concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, posto che consentire attività lavorative svolte con continui spostamenti, difficilmente controllabili, snaturerebbe il regime della custodia domestica.
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Con la sentenza n. 21758/2020, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di arresti domiciliari, i presupposti per la prescrizione del braccialetto elettronico, che implica un giudizio sulla capacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale e di rispettare il divieto di non uscire dal domicilio coatto, sono diversi da quelli per la concessione dell'autorizzazione al lavoro che non può essere concessa ove determini continui e incontrollabili spostamenti snaturando il regime stesso della custodia domestica, con la conseguenza che non è contraddittoria la motivazione dell'ordinanza con cui il giudice decida di non applicare il braccialetto elettronico e di …
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Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che la concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, posto che consentire attività lavorative svolte con continui spostamenti, difficilmente controllabili, snaturerebbe il regime della custodia domestica, trattandosi di valutazione da improntare a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva. (Sez. IV, 07/04/2022) Cassazione penale sez. IV, 07/04/2022, (ud. 07/04/2022, dep. 20/04/2022), n.15205 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2012, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 20/12/2012
Dott. SAVINO Maria Pia G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 7909
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 26800/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU Erion, n. a Shkoder (Albania) il 29/01/1981;
avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste in data 17/04/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Fois, che si è riportata ai motivi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 17/04/2012 il Tribunale del riesame di Trieste ha rigettato la richiesta di riesame avvero l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Trieste in data 16/02/2012 di applicazione della misura degli arresti domiciliari per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 (reati di introduzione, importazione,
cessione e detenzione di cocaina) e l'appello avverso l'ordinanza del medesimo Gip in data 03/04/2012 di rigetto di istanza di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per ragioni di lavoro presentati da BU Erion.
2. BU ricorre per cassazione lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari;
in particolare si duole del fatto che il Tribunale nulla abbia sostanzialmente affermato sulla concreta ed effettiva attualità del pericolo di reiterazione del reato nonostante la distanza di oltre tre anni intercorsa tra epoca dei fatti contestati (luglio - dicembre 2009) e momento applicativo della misura, in particolare non avendo in alcun modo valutato condotte, comportamenti ed eventi successivi al fatto. Con riguardo poi all'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, ribadisce che in assenza del reddito da lavoro (il ricorrente è da quasi quattro anni dipendente quale autista della società D.l.i. S.r.l. e stabilmente residente in [...]da molti anni con la propria fidanzata) lo stesso sì troverebbe in situazione di grave disagio economico non potendo più provvedere alle proprie esigenze di vita;
nè la sua attività lavorativa sarebbe collegabile al reato per cui è in atto la misura o incompatibile con l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione ravvisata dal Tribunale.
3. In data 18/12/2012 il Difensore d'ufficio ha presentato memoria difensiva con cui, ribadendo l'insufficienza di una motivazione operata solo per relationem, insiste nei motivi del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 292 c.p.p., lett. c), va anzitutto rilevato che, in verità, il tempo trascorso tra momento di commissione dei fatti (da luglio a dicembre del 2009) e momento applicativo della misura (febbraio del 2012) va ridimensionato in quello di anni due e mesi due, non essendo di oltre tre anni come invece affermato in ricorso;
ciò posto, deve quindi ritenersi che la motivazione resa sul punto dal Tribunale, che ha ritenuto quali elementi necessariamente indicativi dell'esigenza cautelare ex art. 274 c.p.p., lett. c), le numerose cessioni eseguite in campo nazionale ad un numero significativo di soggetti nonché la forma sistematica, frenetica ed organizzata dell'attività, indicativa anche di una significativa pericolosità dell'indagato, sia idonea a far ritenere concreto il pericolo di reiterazione dei fatti pur a fronte del distacco temporale evidenziato;
neppure sotto tale profilo, infatti, sono evidenziate illogicità od omissioni motivazionali quali unici aspetti suscettibili di censura nella presente sede. Il motivo è dunque infondato.
5. Quanto alle doglianze in ordine al rigetto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, il Tribunale ha correttamente posto in rilievo il fatto che il tipo di attività da svolgersi (ovvero la quotidiana circolazione quale autista tra numerose cittadine della regione Friuli Venezia Giulia) comporterebbe, nella sostanza, la vanificazione degli stessi presupposti alla base della misura. Infatti, la valutazione ai fini della concessione del beneficio ex art. 284 c.p.p., comma 3, deve essere improntata a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (Sez. 6, n. 123337 del 25/02/2008, Presta, Rv. 239316); ne' la concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, tanto è vero che non sono consentite attività lavorative che snaturano il regime cautelare degli arresti domiciliari, svolgendosi con continui spostamenti difficilmente controllabili (Sez. 1, n. 103 del 01/12/2006, Cherchi, Rv. 235341). Anche detto motivo, dunque, è infondato.
6. Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013