Sentenza 12 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che non possono, però, spingersi sino al punto di pretendere una sorta di prova legale dello stato di assoluta indigenza del nucleo familiare dell'indagato mediante produzione di una autocertificazione attestante la impossidenza dei redditi necessari a soddisfare le ordinarie esigenze di vita.
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Genitore che accetta di ospitare il figlio agli arresti domiciliari si fa implicitamente carico del suo sostentamento: se il genitore convivente è percettore di un sia pur modesto reddito deve essere provata l'assoluta impossibilità di provvedere aliunde al proprio sostentamento. Corte di Cassazione sez. II penale ud. 10 marzo 2022 (dep. 12 aprile 2022), n. 14008 Presidente Cammino – Relatore Perrotti Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Napoli rigettava l'appello proposto dall'imputato, ex art. 310 c.p.p., avverso l'ordinanza emessa in data 9 settembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che aveva disatteso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2015, n. 12618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12618 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 12/02/2015
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 383
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 53961/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO Antonino, n. a Catania il 16.5.58;
avverso l'ordinanza del 22.10-31.10.14 del Tribunale di Catania, 5 sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Manna Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22.10-31.10.14 il Tribunale di Catania, 5^ sezione penale, rigettava l'appello di CO Antonino - agli arresti domiciliari per associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di usura ed estorsione e di usura aggravata - contro l'ordinanza con cui il GIP dello stesso Tribunale aveva respinto l'istanza volta ad ottenere, ex art. 284 c.p.p., comma 3, l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, negata per mancanza di prova dell'assoluta indigenza del nucleo familiare dell'indagato.
Tramite i propri difensori - Avv.ti Giuseppe Marletta e Francesco Antille - il CO ricorre contro l'ordinanza del Tribunale, di cui chiede l'annullamento per motivazione apparente e vizio di motivazione nella parte in cui ha ritenuto che fosse necessaria, a corredo dell'istanza, almeno un'autocertificazione di impossidenza di redditi diversi, trascurando poi - quanto alla moglie del ricorrente - che la sua condizione di mera casalinga risultava per tabulas e che ella era ormai priva di fonti di reddito, come risultante dal decreto di sequestro, in sede di prevenzione, dei beni di cui era titolare. In data 16.1.15 è pervenuta alla cancelleria di questa S.C. dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta da uno dei due difensori di fiducia del CO, Avv. Francesco Antille. CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Preliminarmente va rilevata l'inefficacia della rinuncia al ricorso, atteso che il difensore rinunciante non allega di essere munito della procura speciale all'uopo dovuta ex art. 589 c.p.p., comma 2 (in tema di inefficacia della rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritta dall'indagato, ma solo dal suo difensore non munito di procura speciale, cfr. - per tutte - Cass. Sez. 1 n. 29202 del 23.5.13, dep. 9.7.13). Nè la soluzione sarebbe diversa alla luce di altra più recente pronuncia di questa S.C. (Cass. Sez. 1 n. 48289 del 18.6.14, dep. 20.11.14), secondo la quale il difensore di fiducia è legittimato a rinunciare validamente, ai sensi dell'art. 589 c.p.p., comma 2, all'impugnazione da lui autonomamente proposta nell'interesse del proprio assistito, senza necessità di munirsi di apposita procura speciale e ciò perché al potere del difensore di determinare, attraverso l'autonomo diritto di impugnazione, effetti sostanziali di natura anche pregiudizievole per il rappresentato, deve corrispondere la facoltà di caducarne gli effetti mediante la dichiarazione di rinuncia al gravame già proposto: infatti, nel caso di specie il ricorso risulta presentato anche dal codifensore Avv. Giuseppe Marletta (il cui nominativo pur figura in calce al ricorso per cassazione), sicché la rinuncia di uno soli dei difensori non può travolgere la contraria volontà dell'altro.
2- Ciò detto, il ricorso risulta fondato.
È pur vero che la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dell'indagato sottoposto agli arresti domiciliari che chieda l'autorizzazione ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 3 n. 34235 del 15.7.10, dep. 22.9.10). Nondimeno, tale rigore non può spingersi sino al punto di pretendere, come ha fatto la gravata pronuncia, una sorta di prova legale (estranea al nostro ordinamento) dello stato di assoluta indigenza del nucleo familiare dell'indagato da darsi mediante produzione di almeno un'autocertificazione di impossidenza di redditi diversi, la cui mancata produzione da parte del CO è stata - per altro - coerente con il principio, più volte affermato da questa S.C., secondo il quale la dimostrazione di fatti o circostanze favorevoli alla parte privata dichiarante non può essere fornita in sede processuale mediante autocertificazione (cfr., per tutte, Cass. Sez. 1 n. 47889 del 20.11.13, dep. 2.12.13).
3 - In conclusione, l'ordinanza impugnata deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame, che prenda in considerazione tutti gli elementi, desumibili dagli atti, potenzialmente utili a ricostruire l'attuale effettiva situazione reddituale del nucleo familiare dell'odierno ricorrente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015