Sentenza 27 marzo 2013
Massime • 1
La natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2013, n. 16638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16638 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 27/03/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 444
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 17615/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA LV N. IL 08/09/1968;
avverso la sentenza n. 427/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 24/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle recidive e per il rigetto del ricorso nel resto;
Udito il difensore Avv. IMPELLIZZERI Antonio, sostituto dell'Avv. AFELTRA Roberto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 novembre 2011, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha ridotto da anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa ad anni 1, mesi 3 e giorni 20 di reclusione ed Euro 585,00 di multa la pena inflitta a AL AT dal G.I.P. del Tribunale di Enna con sentenza emessa col rito abbreviato il 10 luglio 2008.
2.La Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sussistenza a carico dell'imputato dei seguenti reati, riuniti col vincolo della continuazione e con la pena aumentata per la contestata recidiva:
-capo 1) della rubrica (illecita detenzione presso la sua dimora di una pistola calibro 7,65 marca Browing's, arma comune da sparo, con matricola abrasa e canna priva del numero di matricola, di contrassegni e di sigla: art. 81 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7);
-capo 2) della rubrica (illecita detenzione di un'arma clandestina, in quanto avente matricola abrasa e la canna clandestina:art. 81 cod. pen., L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3);
-capo 3) della rubrica (avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi un profitto, l'arma e la canna descritti nei capi che precedono, provenienti dal delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 4);
-capo 4) della rubrica (illecita detenzione presso la propria dimora di una pistola marca BBM calibro 8, arma giocattolo modificata si da renderla arma comune da sparo: art. 81 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, in relazione alla L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3);
-capo 6) della rubrica (illecita detenzione di una cartuccia calibro 8 Fiocchi, di 15 cartucce calibro 7,65 marca G.F.L. e di 7 cartucce da caccia calibro 12 marca Fiocchi: artt. 81 e 697 cod. pen.);
-capo 7) della rubrica (illecita detenzione presso l'abitazione della convivente BI MA TO di 11 cartucce calibro 7,65 NI).
Ha ridotto la pena all'imputato nei termini sopra descritti per avere ritenuto assorbito nel reato sub 1) il reato di cui al capo 5) della rubrica (illecita detenzione di una cartuccia calibro 22 marca Super inserita nella canna dell'arma descritta al capo 1: art. 697 cod. pen.).
3.La Corte territoriale ha valorizzato gli esiti di due perquisizioni domiciliari, eseguiti dalla p.g. nel container ubicato in via Gebbia di Piazza Armerina, utilizzata dall'imputato come sua abitazione e nella casa di campagna della compagna dell'imputato, nonché sugli accertamenti tecnici eseguiti su quanto aveva formato oggetto di sequestro dal consulente del P.M..
3. Avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta ricorre per cassazione AL AT per il tramite del suo difensore, che ha dedotto: 1)-motivazione carente ed illogica per avere la sentenza impugnata ritenuto la pistola NI e la canna per pistola oggetto di ricettazione, in quanto nessun indizio era emerso per ritenere che dette armi fossero state oggetto o provento di delitto;
ed anche se fosse stato esso ricorrente ad avere cancellato il numero di matricola dell'arma rinvenuta in suo possesso, non poteva ritenersi presunta la commissione da parte sua proprio del delitto di ricettazione;
2)-motivazione carente ed illogica in ordine al reato ascrittogli al capo 5) della rubrica (illecita detenzione di arma giocattolo modificata), in quanto non era stato in alcun modo provato che si trattasse di un'arma idonea all'impiego, essendo il consulente tecnico pervenuto ad un giudizio di inefficienza dell'arma per il non perfetto centraggio della canna;
ed il fatto che si trattasse di guasto astrattamente riparabile, non poteva significare che l'arma potesse di fatto funzionare;
3)-erronea applicazione di legge per avere la sentenza impugnata ritenuto i reati di cui ai capi 6) e 7) della rubrica (illecita detenzione di munizioni presso la propria abitazione e presso l'abitazione della propria convivente) come più ipotesi criminose riunite col vincolo della continuazione, mentre al contrario il titolo del reato avrebbe dovuto ritenersi in entrambi i casi unico;
4)-erronea applicazione di legge e motivazione carente, per essergli stata contestata la recidiva per un presunto reato di ricettazione da lui in precedenza commesso, mentre al contrario egli aveva commesso nel 2003 solo un reato di appropriazione indebita, di per sè inidoneo a destare allarme sociale;
5)-motivazione solo apparente nella parte in cui gli erano state negate le attenuanti generiche, le quali viceversa avrebbero dovuto essere a lui concesse in considerazione del suo corretto contegno processuale e per il suo atteggiamento di resipiscenza e di ravvedimento;
6)-carenza di motivazione, per non avere la sentenza impugnata preso in esame la richiesta da lui formulata in appello di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, che avrebbe potuto essergli concessa, essendo la condanna conseguita nella presente sede, unita a quella inflittagli in precedenza per il reato di appropriazione indebita, inferiore nel complesso ad anni 2 di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.È infondato il primo motivo di ricorso proposto da AL AT. Con esso il ricorrente lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto a suo carico il delitto di ricettazione della pistola marca NI e della relativa canna solo perché trattavasi di arma e di canna clandestine.
2.Il Collegio ritiene infatti di aderire alla prevalente giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale nella ricettazione di arma clandestina il delitto presupposto ben può essere quello di abrasione del relativo numero di matricola, atteso che la relativa condotta può consistere anche nel solo occultamento di un'arma, oltre che nell'acquisto e nella ricezione della stessa;
invero l'art. 648 cod. pen. indica che la res oggetto della ricettazione deve avere il connotato di essere proveniente da qualsiasi delitto;
ed il concetto di provenienza va inteso nella sua più ampia accezione letterale, comprensiva di qualsiasi derivazione della res da una condotta illecita, la quale ben può consistere nell'avere trasformato la res in modo vietato.
D'altra parte non risulta che sia stato lo stesso ricorrente a cancellare i segni identificativi della pistola e della canna indicate in imputazione, tanto non avendo il ricorrente positivamente sostenuto nei motivi di gravame, si che non sussisteva alcun obbligo del giudice di appello di motivare sul punto;
ne' la questione, chiaramente attinente al merito, poteva essere introdotta per la prima volta nella presente sede di legittimità (cfr., in termini, Cass. Sez. 2 n. 41464 del 26/9/2009, Zara, Rv. 244951). 3.È infondato il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta la mancata sussistenza a suo carico del reato di cui al capo 5) della rubrica (illecita detenzione di arma giocattolo modificata), per non essere stato provato che si trattasse di un'arma idonea all'impiego.
4.La sentenza impugnata ha invero rilevato sul punto che, alla stregua degli accertamenti svolti su detta arma, il difetto costituito dal non perfetto centraggio della canna poteva essere facilmente eliminato;
e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che trattasi di strumento attualmente non funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile;
nè il ricorrente ha addotto, nella specie, obiettive difficoltà di riparazione dell'arma per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità degli stessi con altri accorgimenti (cfr., in termini, Cass. Sez. 6 n. 15159 del 22/2/2001, Marengo, Rv. 218773).
5.È infondato anche il terzo motivo di ricorso, dovendosi ritenere che i giudici di merito correttamente hanno contestato in modo separato al ricorrente i reati di illecita detenzione di proiettili, di cui ai capi 6) e 7) della rubrica, trattandosi di detenzioni diversamente esplicatesi nelle due ipotesi, diversi essendo stati i luoghi in cui le munizioni erano state illecitamente detenute in ciascuno dei due reati;
va poi rilevato che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto, per ciascuno di detti reati, il concorso formale interno ex art. 81 cod. pen., atteso che, in ciascuno di essi, i proiettili illecitamente detenuti sono stati più di uno ed essendo pertanto da ritenere che, in entrambi i casi, il ricorrente, con un'unica azione, abbia violato la stessa norma penale tante volte quanti sono stati i proiettili illecitamente da lui posseduti. 6.È infondato il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche. È noto che la funzione di queste ultime è quella di consentire al giudice di adeguare, in senso più favorevole all'imputato, la sanzione edittale, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni della fattispecie concreta sia sul piano fattuale che su quello psicologico.
La meritevolezza di dette attenuanti non può pertanto mai essere data per scontata, ne' può essere presunta, esigendo essa un'apposita motivazione, la quale neppure deve mancare in caso di loro diniego, qualora l'imputato, come nel caso in esame, ne abbia specificamente chiesto la concessione. In tale ultimo caso il giudice è tenuto infatti ad indicare le ragioni a sostegno del rigetto delle relative richieste, senza che tuttavia il medesimo debba necessariamente procedere ad un'analitica ed approfondita valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli indichi, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. e concernenti la personalità del colpevole, ovvero l'entità del reato ovvero le modalità esecutive, quelli ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (cfr. Cass. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Nella specie, la pur sintetica motivazione addotta dalla sentenza impugnata per negare al ricorrente le attenuanti generiche è pienamente conforme ai principi giurisprudenziali sopra riferiti, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità dei fatti ascrittigli, concernenti essi il possesso di più armi ed alla personalità dell'imputato, essendo egli gravato da precedenti penali.
7. È infondato il sesto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Va invero rilevato che, dall'esame del certificato penale del ricorrente, emerge avere egli goduto del beneficio anzidetto già per due volte, si che correttamente la sentenza impugnata ha implicitamente ritenuto di negargli il beneficio medesimo. 8. È invece fondato il quarto motivo di ricorso, atteso che già in sede di appello il ricorrente ha censurato il tipo di recidiva contestato nei suoi confronti, ritenuta nei suoi confronti reiterata e specifica, per avere egli commesso un delitto di ricettazione, che il ricorrente assume al contrario non avere mai commesso. Dall'esame del certificato penale in atti emerge che effettivamente il ricorrente non è mai stato condannato per ricettazione, essendo rinvenibile a suo carico solo una condanna per appropriazione indebita;
dall'esame degli atti è poi emerso che i giudici di merito hanno ritenuto come reato più grave quello di illecita detenzione di un'arma e di una canna clandestine, che non può ritenersi omogeneo con quello di appropriazione indebita in precedenza ascrittogli;
il che comporta la necessità di modulare diversamente l'aumento di pena disposto nei suoi confronti a titolo di recidiva.
9. L'impugnata sentenza va pertanto annullata, limitatamente all'aumento di pena disposto con la recidiva, con rinvio degli atti alla Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo esame sul punto. 10. Il ricorso in esame va invece respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all'applicazione della recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013