Sentenza 29 settembre 2009
Massime • 1
È configurabile il delitto di ricettazione in caso di acquisto o ricezione di un'arma clandestina. (Nella specie, il reato presupposto è stato individuato nell'abrasione della matricola).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2009, n. 41464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41464 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 29/09/2009
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 4044
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 12014/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR OL;
avverso la sentenza in data 13.10.2009 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. AR OL impugna a mezzo del difensore la sentenza della Corte di appello di Napoli confermativa della decisione di primo grado con la quale era stato dichiarato colpevole dei delitti di porto e detenzione illegale di armi clandestine nonché di ricettazione delle stesse.
2. Denuncia:
- violazione dell'art. 648 c.p.; rileva il ricorrente, richiamando un minoritario indirizzo giurisprudenziale disatteso dal giudice di merito, come la cancellazione dei segni identificativi di un'arma non possa costituire il delitto presupposto della ricettazione e come, altresì, non sia stata fornita alcuna motivazione in relazione alla circostanza che l'imputato medesimo non sia l'autore dell'abrasione, con conseguente esclusione del delitto di cui all'art. 648 c.p.;
vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, fissata oltre i minimi edittali anche in relazione all'aumento per la continuazione.
3. Il primo motivo è infondato.
Se è vero, infatti, che un isolato e non recente arresto esclude la configurabilità del delitto di ricettazione nell'ipotesi di acquisto o ricezione di un'arma clandestina (sez. 1, 7.11.1995, Sansito, rv 203128), un risalente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questa sezione aderisce (sez. 2, 23.3.2004, Divano, rv 230051; sez. 2, 19.2.2008, Donatello, rv 239769) e da cui non esiste ragione alcuna di discostarsi, afferma l'opposto principio di diritto secondo cui, nella ricettazione di armi clandestine, il delitto presupposto può essere anche quello di abrasione del numero di matricola e la relativa condotta può essere costituita anche dal solo occultamento delle armi, oltre che dall'acquisto o dalla ricezione di esse: significativamente, infatti, la norma incriminatrice indica come caratteristica della res la provenienza da "qualsiasi" delitto, dovendosi peraltro intendere il concetto di "provenienza" nel suo ampio senso proprio, che comprende qualsiasi forma di derivazione della cosa da una condotta illecita della quale può dunque costituire tanto il "profitto" che il "prodotto" (cioè il materiale risultato della trasformazione vietata). Inammissibile si palesa, poi, la doglianza concernente l'omessa considerazione della possibilità che lo stesso imputato sia l'autore dell'abrasione dei segni identificativi delle armi (con conseguente esclusione del delitto di cui all'art. 648 c.p.): non vi è traccia di tale rilievo, infatti, nei motivi di gravame e nessun obbligo di motivazione incombeva pertanto sul giudice di appello;
ne' ovviamente la relativa questione - peraltro attinente al merito - può essere introdotta per la prima volta in questa sede.
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ampiamente argomentato in ordine al trattamento sanzionatorio, con precisi riferimento agli elementi valutativi sui quali la decisione si è basata.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009