CASS
Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 41921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41921 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CAGLIARI nel procedimento a carico di: RA TO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/centite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 41921 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 16/06/2023 Letta la requisitoria del dott. Stefano Tocci, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione in executivis tra i reati di cui a cinque sentenze esecutive pronunciate nei confronti di ON AR, determinando la pena complessiva in un anno, sei mesi di reclusione ed euro 1150,00 di multa, e confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le prime due sentenze. 2. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e ON AR, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo entrambi i ricorrenti violazione degli artt. 76, comma 1, 81, comma 1, cod. pen., 663 e 671 cod. proc. pen. Rilevano i ricorrenti che il Giudice dell'esecuzione in primis non ha menzionato la sentenza n. 5 del certificato del casellario giudiziale nel dispositivo della decisione impugnata, per mero refuso, emergendo, invero, nella parte motiva la valutazione di tale sentenza, relativa alla violazione ritenuta più grave. Lamentano, inoltre, la violazione da parte del Giudice dell'esecuzione del principio di unicità del rapporto esecutivo, laddove ha confermato il beneficio della sospensione della pena per le prime due sentenze (nn. 3 e 4 del certificato del casellario giudiziale), mentre per le altre tre (nn. 5, 6 e 7 del medesimo certificato) ha negato l'estensione del medesimo sulla base del fatto che per le sentenze nn. 5 e 6 era stato revocato dallo stesso Giudice dell'esecuzione. Secondo il Procuratore ricorrente il Giudice dell'esecuzione, statuendo che le pene relative ai reati satellite di cui ai nn. 3 e 4 del suddetto certificato rimanessero coperte dal beneficio della sospensione condizionale della penai ha generato un provvedimento illegittimo, introducendo un regime differenziato in una pena che in realtà è unica e non eseguibile in maniera frazionata. Avrebbe, invece, sempre secondo il Procuratore ricorrente, dovuto negare il beneficio rispetto alla pena unica totale come determinata all'esito dell'unificazione in quanto per le sentenze nn. 5 e 6 del summenzionato certificato già era stata disposta la revoca con ordinanza dello stesso Giudice dell'esecuzione in data 24/11/2020 mai impugnata dalla AR. Secondo, invece, la difesa il Giudice dell'esecuzione avrebbe potul:o concedere il beneficio, indipendentemente dalla revoca di sospensioni condizionali mai impugnata, legittima prima dell'unificazione, ma censurabile all'esito della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. Va, invero, preliminarmente osservato, quanto al principio di unicità del rapporto esecutivo invocato dai ricorrenti, che: - il giudice dell'esecuzione, nell'applicare ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna l'istituto della continuazione, può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, derogando al principio di intangibilità del giudicato, quando il giudice di cognizione non si è pronunciato sul punto;
quando, viceversa, quest'ultimo ha già escluso espressamente la concessione della sospensione condizionale richiesta, non è consentito, in sede di esecuzione, estendere il beneficio ai fatti precedentemente valutati anche sotto tale aspetto (Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, W., Rv. 273986); - in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164 cod. pen. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato (Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352); - la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671, comma terzo, cod. proc. pen., entro i limiti di legge, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcune delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica ed è compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata (Sez. 1, n. 17871 del 25/01/2017, Loiarro, Rv. 269844). Nel caso in esame — a parte la mancata menzione di una delle cinque sentenze unificate e precisamente di quella attinente alla violazione più grave, nel dispositivo, frutto di un mero refuso superabile attraverso la lettura della ordinanza nel suo complesso — il Tribunale di Cagliari non solo non ha valutato la possibilità di estendere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla sanzione unitariamente determinata, quindi comprendendo anche le condanne per le quali il giudice della cognizione non l'aveva singolarmente riconosciuta o per la quale era stata revocata in sede esecutiva avuto riguardo ad una situazione antecedente all'unificazione, ma soprattutto ha erroneamente applicato la disciplina dell'art. 81 cod. pen., introducendo un regime differenziato della pena che, invece, deve essere intesa nella sua unicità. 2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio in punto di sospensione condizionale della pena unificata al Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2023.
lette/centite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 41921 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 16/06/2023 Letta la requisitoria del dott. Stefano Tocci, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione in executivis tra i reati di cui a cinque sentenze esecutive pronunciate nei confronti di ON AR, determinando la pena complessiva in un anno, sei mesi di reclusione ed euro 1150,00 di multa, e confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le prime due sentenze. 2. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e ON AR, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo entrambi i ricorrenti violazione degli artt. 76, comma 1, 81, comma 1, cod. pen., 663 e 671 cod. proc. pen. Rilevano i ricorrenti che il Giudice dell'esecuzione in primis non ha menzionato la sentenza n. 5 del certificato del casellario giudiziale nel dispositivo della decisione impugnata, per mero refuso, emergendo, invero, nella parte motiva la valutazione di tale sentenza, relativa alla violazione ritenuta più grave. Lamentano, inoltre, la violazione da parte del Giudice dell'esecuzione del principio di unicità del rapporto esecutivo, laddove ha confermato il beneficio della sospensione della pena per le prime due sentenze (nn. 3 e 4 del certificato del casellario giudiziale), mentre per le altre tre (nn. 5, 6 e 7 del medesimo certificato) ha negato l'estensione del medesimo sulla base del fatto che per le sentenze nn. 5 e 6 era stato revocato dallo stesso Giudice dell'esecuzione. Secondo il Procuratore ricorrente il Giudice dell'esecuzione, statuendo che le pene relative ai reati satellite di cui ai nn. 3 e 4 del suddetto certificato rimanessero coperte dal beneficio della sospensione condizionale della penai ha generato un provvedimento illegittimo, introducendo un regime differenziato in una pena che in realtà è unica e non eseguibile in maniera frazionata. Avrebbe, invece, sempre secondo il Procuratore ricorrente, dovuto negare il beneficio rispetto alla pena unica totale come determinata all'esito dell'unificazione in quanto per le sentenze nn. 5 e 6 del summenzionato certificato già era stata disposta la revoca con ordinanza dello stesso Giudice dell'esecuzione in data 24/11/2020 mai impugnata dalla AR. Secondo, invece, la difesa il Giudice dell'esecuzione avrebbe potul:o concedere il beneficio, indipendentemente dalla revoca di sospensioni condizionali mai impugnata, legittima prima dell'unificazione, ma censurabile all'esito della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. Va, invero, preliminarmente osservato, quanto al principio di unicità del rapporto esecutivo invocato dai ricorrenti, che: - il giudice dell'esecuzione, nell'applicare ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna l'istituto della continuazione, può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, derogando al principio di intangibilità del giudicato, quando il giudice di cognizione non si è pronunciato sul punto;
quando, viceversa, quest'ultimo ha già escluso espressamente la concessione della sospensione condizionale richiesta, non è consentito, in sede di esecuzione, estendere il beneficio ai fatti precedentemente valutati anche sotto tale aspetto (Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, W., Rv. 273986); - in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164 cod. pen. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato (Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352); - la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671, comma terzo, cod. proc. pen., entro i limiti di legge, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcune delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica ed è compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata (Sez. 1, n. 17871 del 25/01/2017, Loiarro, Rv. 269844). Nel caso in esame — a parte la mancata menzione di una delle cinque sentenze unificate e precisamente di quella attinente alla violazione più grave, nel dispositivo, frutto di un mero refuso superabile attraverso la lettura della ordinanza nel suo complesso — il Tribunale di Cagliari non solo non ha valutato la possibilità di estendere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla sanzione unitariamente determinata, quindi comprendendo anche le condanne per le quali il giudice della cognizione non l'aveva singolarmente riconosciuta o per la quale era stata revocata in sede esecutiva avuto riguardo ad una situazione antecedente all'unificazione, ma soprattutto ha erroneamente applicato la disciplina dell'art. 81 cod. pen., introducendo un regime differenziato della pena che, invece, deve essere intesa nella sua unicità. 2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio in punto di sospensione condizionale della pena unificata al Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2023.