CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 22/05/2023, n. 21809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21809 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IA AD nato a [...] il [...] CC SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di ISERNIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21809 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 21/02/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO Si dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa del reato di cui all'art. 636 cod.pen. contestato ai ricorrenti OI DR e VE LI, corredata dall'accettazione di entrambi, che risultano essere stati condannati con la sentenza emessa dal Tribunale di Isernia I'll ottobre 2019. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna dei querelati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 21.02.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente SE GA AN IA De NT
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21809 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 21/02/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO Si dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa del reato di cui all'art. 636 cod.pen. contestato ai ricorrenti OI DR e VE LI, corredata dall'accettazione di entrambi, che risultano essere stati condannati con la sentenza emessa dal Tribunale di Isernia I'll ottobre 2019. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna dei querelati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 21.02.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente SE GA AN IA De NT