CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2023, n. 5892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5892 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPEELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: RE RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NC CE, che ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5892 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4/3/2022 il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, ha ritenuto CC AR responsa- bile del reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) e 2bis e 2sexies cod. strada e, con- cessegli le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di un anno e quattro mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda, con la concessione della so- spensione condizionale della pena e la revoca della patente di guida, 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso immediato per Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, deducendo, con un unico motivo, l'illegalità della pena irrogata. Ciò in quanto il giudice ha sottoposto l'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies cod. strada ad un non consentito bilanciamento con le concesse circostanze attenuanti generiche. Ed invece non ha sottoposto ad alcun bilanciamento l'altra circostanza aggravante ritenuta sussistente, ovvero quella di cui all'art. 186 co. 2bis cod. strada. Il PG ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, per nuovo giudizio. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza - il P.G., che ha chiesto annullarsi con o senza rinvio la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Ci- vitavecchia, in composizione monocratica, in diversa composizione, per nuovo giu- dizio sul punto. 2. Ed invero, la violazione contestata al AR e ritenuta dal giudice di primo grado ha ad oggetto la guida in stato di ebbrezza alcolica accertata da agenti della Polizia Stradale alle ore 23,09 e 23,32 del 6.10.2019. In particolare, gli esiti delle due prove etilometriche cui l'odierno ricorrente era stato sottoposto avevano indicato valori superiori a 1,5 grammi per litro (2,18 g/I alla prima prova;
2,13 g/I alla seconda). Il reato per cui il AR è stato portato a giudizio, dunque, è stato quello di cui all'art. 186, co. 2, lett. c), cod. strada, che prevede l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro. 2 Sono state, inoltre, contestate e ritenute due aggravanti ad effetto speciale: /. la prima, di cui all'art. 186, co. 2 bis, cod. strada, per avere il AR provocato un incidente stradale, andando a collidere con uno spartitraffico di cemento ar- mato, che prevede il raddoppio delle sanzioni di cui al comma 2; 2. la seconda, di cui all'art. 186, co. 2 sexies, cod. strada, per avere commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7, che prevede l'aumento da un terzo alla metà dell'ammenda prevista dal comma 2 dello stesso articolo. In sentenza, il giudice, nell'illustrare la modalità di calcolo seguita per giun- gere alla pena finale di un anno e quattro mesi di arresto e 4.000 euro di am- menda, ha dato motivatamente atto:
1. di avere tenuto conto dell'aggravante di cui all'art. 186, co. 2 bis, cod. strada, raddoppiando, in sostanza, la pena-base, pur non specificata, di otto mesi e 2.000 euro;
2. di non aver tenuto conto dell'altra aggravante di cui all'art. 186, co. 2 sexies, cod. strada, avendone eliso l'incidenza "...in ragione del giudizio di equivalenza applicato con il riconoscimento.., delle attenuanti generiche". 3. Orbene, fondata è la doglianza del PG ricorrente in quanto la pena, così come determinata, lo è stata in violazione della legge penale, sotto due distinti profili. La prima violazione riguarda la sottoposimone dell'aggravante di cui al comma 2 sexies al giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. che il giudice ha ritenuto di riconoscere al AR. Il bilanciamento in questione, infatti, è stato adottato in violazione dell'art. 186, co. 2 septies, cod. strada, secondo cui le "...circostanze attenuanti concor- renti con l'aggravante di cui al comma 2 sexies non possono essere ritenute equi- valenti o prevalenti rispetto a questa...", con la conseguenza che le "...diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante". In altre parole, trattandosi, nel caso, di una c.d. aggravante "privilegiata", ossia sottratta dalla legge al giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti ritenute dal giudice, detta circostanza, proprio per il "privilegio" in parola, non poteva essere neutralizzata attraverso una valutazione di equivalenza alle circo- stanze attenuanti generiche;
al contrario, avrebbe dovuto spiegare i suoi effetti determinando un aumento da un terzo alla metà (soltanto) dell'ammenda stabilita dal giudice quale pena-base (e non dell'arresto) e, sulla risultante, si sarebbe do- vuta operare la diminuzione fino ad un terzo conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come previsto dal comma 2 septies dell'art. 186 del codice della strada. 3 Il Presid nte 4. La seconda violazione riguarda la mancata sottoposizione dell'aggravante di cui al comma 2 bis al giudizio di bilanciamento con le riconosciute circostanze attenuanti generiche;
omissione con la quale è stata violata, appunto, la previsione generale di cui all'art. 69 cod. pen., che detto bilanciamento impone in caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. In altre parole, trattandosi, nel caso, di una aggravante non "privilegiata", la stessa avrebbe dovuto essere soggetta all'ordinario giudizio ch bilanciamento con eventuali attenuanti ritenute dal giudice;
al contrario, omessa la comparazione con le pur riconosciute attenuanti generiche (che, invece, come detto in prece- denza, nel calcolo del giudice di primo grado hanno neutralizzato altra aggravante che non avrebbe potuto essere comparata), ha spiegato i suoi effetti determinando il raddoppio della pena-base. La questione dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio, dovendosi tenere conto che, in tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, cod. strada) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada) con una circostanza attenuante (nella specie, le attenuanti generi- che), deve in primo luogo essere operato l'aumento previsto dall'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all'art. 186, comma 2-septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bi- lanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. tra la circostanza attenuante e la resi- dua circostanza aggravante, apportando l'eventuale diminuzione sulla compo- nente detentiva e pecuniaria della pena (Sez. 4, n. 53280 del 21/9/2017, Bruni, Rv. 271354).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il C igliere este' ore
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NC CE, che ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5892 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4/3/2022 il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, ha ritenuto CC AR responsa- bile del reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) e 2bis e 2sexies cod. strada e, con- cessegli le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di un anno e quattro mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda, con la concessione della so- spensione condizionale della pena e la revoca della patente di guida, 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso immediato per Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, deducendo, con un unico motivo, l'illegalità della pena irrogata. Ciò in quanto il giudice ha sottoposto l'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies cod. strada ad un non consentito bilanciamento con le concesse circostanze attenuanti generiche. Ed invece non ha sottoposto ad alcun bilanciamento l'altra circostanza aggravante ritenuta sussistente, ovvero quella di cui all'art. 186 co. 2bis cod. strada. Il PG ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, per nuovo giudizio. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza - il P.G., che ha chiesto annullarsi con o senza rinvio la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Ci- vitavecchia, in composizione monocratica, in diversa composizione, per nuovo giu- dizio sul punto. 2. Ed invero, la violazione contestata al AR e ritenuta dal giudice di primo grado ha ad oggetto la guida in stato di ebbrezza alcolica accertata da agenti della Polizia Stradale alle ore 23,09 e 23,32 del 6.10.2019. In particolare, gli esiti delle due prove etilometriche cui l'odierno ricorrente era stato sottoposto avevano indicato valori superiori a 1,5 grammi per litro (2,18 g/I alla prima prova;
2,13 g/I alla seconda). Il reato per cui il AR è stato portato a giudizio, dunque, è stato quello di cui all'art. 186, co. 2, lett. c), cod. strada, che prevede l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro. 2 Sono state, inoltre, contestate e ritenute due aggravanti ad effetto speciale: /. la prima, di cui all'art. 186, co. 2 bis, cod. strada, per avere il AR provocato un incidente stradale, andando a collidere con uno spartitraffico di cemento ar- mato, che prevede il raddoppio delle sanzioni di cui al comma 2; 2. la seconda, di cui all'art. 186, co. 2 sexies, cod. strada, per avere commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7, che prevede l'aumento da un terzo alla metà dell'ammenda prevista dal comma 2 dello stesso articolo. In sentenza, il giudice, nell'illustrare la modalità di calcolo seguita per giun- gere alla pena finale di un anno e quattro mesi di arresto e 4.000 euro di am- menda, ha dato motivatamente atto:
1. di avere tenuto conto dell'aggravante di cui all'art. 186, co. 2 bis, cod. strada, raddoppiando, in sostanza, la pena-base, pur non specificata, di otto mesi e 2.000 euro;
2. di non aver tenuto conto dell'altra aggravante di cui all'art. 186, co. 2 sexies, cod. strada, avendone eliso l'incidenza "...in ragione del giudizio di equivalenza applicato con il riconoscimento.., delle attenuanti generiche". 3. Orbene, fondata è la doglianza del PG ricorrente in quanto la pena, così come determinata, lo è stata in violazione della legge penale, sotto due distinti profili. La prima violazione riguarda la sottoposimone dell'aggravante di cui al comma 2 sexies al giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. che il giudice ha ritenuto di riconoscere al AR. Il bilanciamento in questione, infatti, è stato adottato in violazione dell'art. 186, co. 2 septies, cod. strada, secondo cui le "...circostanze attenuanti concor- renti con l'aggravante di cui al comma 2 sexies non possono essere ritenute equi- valenti o prevalenti rispetto a questa...", con la conseguenza che le "...diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante". In altre parole, trattandosi, nel caso, di una c.d. aggravante "privilegiata", ossia sottratta dalla legge al giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti ritenute dal giudice, detta circostanza, proprio per il "privilegio" in parola, non poteva essere neutralizzata attraverso una valutazione di equivalenza alle circo- stanze attenuanti generiche;
al contrario, avrebbe dovuto spiegare i suoi effetti determinando un aumento da un terzo alla metà (soltanto) dell'ammenda stabilita dal giudice quale pena-base (e non dell'arresto) e, sulla risultante, si sarebbe do- vuta operare la diminuzione fino ad un terzo conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come previsto dal comma 2 septies dell'art. 186 del codice della strada. 3 Il Presid nte 4. La seconda violazione riguarda la mancata sottoposizione dell'aggravante di cui al comma 2 bis al giudizio di bilanciamento con le riconosciute circostanze attenuanti generiche;
omissione con la quale è stata violata, appunto, la previsione generale di cui all'art. 69 cod. pen., che detto bilanciamento impone in caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. In altre parole, trattandosi, nel caso, di una aggravante non "privilegiata", la stessa avrebbe dovuto essere soggetta all'ordinario giudizio ch bilanciamento con eventuali attenuanti ritenute dal giudice;
al contrario, omessa la comparazione con le pur riconosciute attenuanti generiche (che, invece, come detto in prece- denza, nel calcolo del giudice di primo grado hanno neutralizzato altra aggravante che non avrebbe potuto essere comparata), ha spiegato i suoi effetti determinando il raddoppio della pena-base. La questione dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio, dovendosi tenere conto che, in tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, cod. strada) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada) con una circostanza attenuante (nella specie, le attenuanti generi- che), deve in primo luogo essere operato l'aumento previsto dall'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all'art. 186, comma 2-septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bi- lanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. tra la circostanza attenuante e la resi- dua circostanza aggravante, apportando l'eventuale diminuzione sulla compo- nente detentiva e pecuniaria della pena (Sez. 4, n. 53280 del 21/9/2017, Bruni, Rv. 271354).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il C igliere este' ore