Sentenza 25 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164 cod. pen. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato.
Commentari • 4
- 1. Patteggiamento sempre senza statuizioni risarcitorie (Cass. 16624/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 ottobre 2024
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l'azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile. In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'art. 164 c.p. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto …
Leggi di più… - 2. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
Leggi di più… - 3. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
Leggi di più… - 4. Estensione sospensione condizionale tra fatti in continuazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 marzo 2024
L'estensione della sospensione condizionale tra fatti riconosciuti come continuazione in due giudizi definitivi non viola l'articolo 164 codice penale. Per avere un quadro unitario delle diverse novità normative che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale . 1. La questione: estensione sospensione condizionale Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale della medesima città. Ciò posto, avverso questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2017, n. 52644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52644 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2017 |
Testo completo
52644-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez..2856 Vito Di Nicola Claudio Cerroni UP - 25/10/2017 -Relatore - R.G.N. 32758/2017 Giovanni Liberati Andrea Gentili Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LO AO, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/2/2017 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 novembre 2015 AO LO venne condannata dal Tribunale di Marsala, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), 71, 72 e 95 d.P.R. 380/2001, alla pena di mesi uno di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda, quale aumento per la continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza del medesimo Tribunale del 14 marzo 2013, rilevando l'unicità del disegno criminoso tra le condotte oggetto dei due giudizi;
con la medesima sentenza venne disposta la demolizione delle opere abusive e riconosciuto alla LO il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello di Palermo, provvedendo con sentenza del 10 marzo 2017 sulle impugnazioni del Pubblico Ministero e della imputata, ha rideterminato il suddetto aumento di pena in mesi quattro di arresto ed euro 15.000,00 di gil f o ammenda, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, da eseguire entro novanta giorni dal passaggio in giudicato di tale sentenza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la LO, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato violazione degli artt. 163 e 165 cod. pen., in relazione alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive. Ha evidenziato al riguardo l'erroneità della proposizione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la subordinazione della sospensione della pena alla demolizione delle opere abusive sarebbe stata giustificata dal fatto che essa aveva già goduto del medesimo beneficio anche in occasione di una precedente sentenza di condanna, in quanto il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza di un unico disegno criminoso tra i fatti oggetto dei due procedimenti, sicché il beneficio della sospensione condizionale della pena doveva ritenersi legittimamente e correttamente riconosciuto con riferimento alla pena come complessivamente determinata per l'unico reato continuato, pur se giudicato separatamente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte d'appello di Palermo ha posto a fondamento della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla esecuzione della demolizione delle opere abusive sia la necessità di favorire l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato urbanistico commesso dalla LO, sia il fatto di avere la stessa già goduto di tale beneficio. Tale ultima affermazione non è corretta, in quanto il beneficio riconosciuto alla imputata con la prima sentenza di condanna del Tribunale di Marsala, cioè quella pronunziata il 14 marzo 2013 e divenuta definitiva, deve ritenersi esteso anche ai fatti giudicati con la successiva sentenza del medesimo Tribunale del 4 novembre 2015, confermata dalla Corte d'appello di Palermo mediante la sentenza in esame, in considerazione del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto dei due giudizi, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile a una condanna unica per l'unico reato continuato, e dunque il beneficio della sospensione della pena può essere riconosciuto in relazione a entrambe senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 164 cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 594 del 22/01/1999, Pontei, Rv. 212632; 2 Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, Panebianco, Rv. 217889; Sez. 1, n. 39217 del 12/02/2014, Sforza, Rv. 260502). La ricorrente non ha, però, in alcun modo censurato l'altra autonoma ratio decidendi su cui è fondato il punto censurato della sentenza impugnata, ragione idonea anche di per sé sola a sorreggere la decisione di disporre la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, e cioè la necessità di favorire l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato urbanistico commesso dalla ricorrente, sicché il ricorso in esame risulta privo della necessaria specificità estrinseca, essendo privo del necessario confronto critico con tutte le ragioni poste a fondamento del punto censurato della decisione impugnata (cfr. Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109), che ne comporta l'inammissibilità. Benché la ricorrente non abbia considerato detta affermazione della Corte territoriale, ne va comunque, per completezza, evidenziata la conformità ad un consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui, in tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può legittimamente subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, dovendo tuttavia spiegare perché, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (così Sez. 3, Sentenza n. 17729 del 10/03/2016, Abbate, Rv. 267027; conf. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo, Rv. 258517; Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013, Farina, Rv. 255466), come avvenuto nel caso di specie, avendo la Corte d'appello dato atto della necessità di apporre tale condizione allo scopo di favorire l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato.
3. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, sia a causa della mancanza della necessaria specificità estrinseca, sia per la correttezza della decisione adottata dalla Corte territoriale, di subordinare il beneficio concesso alla esecuzione della disposta demolizione delle opere abusive. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati Vito Di Nicola Todeiam Shiberon DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 NOV 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 4