Sentenza 20 aprile 2011
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso "esterno" nel reato non è sufficiente il fatto che l'imputato abbia preso in consegna e custodito un'arma di pertinenza dell'organizzazione e destinata all'esecuzione di un agguato già programmato, in assenza della dimostrazione della effettiva e significativa incidenza della circostanza sull'attività del sodalizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2011, n. 31345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31345 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/04/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 693
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 19256/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO IM N. IL 18/01/1977;
2) OL ME N. IL 12/07/1978;
3) TT CO N. IL 29/07/1979;
avverso la sentenza n. 7022/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO G. che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del IO e del LE e per il rigetto del ricorso del TO;
udito il difensore VIALE G. (in sostituione avv. F.sco Baffa, per LE, che si è riportato al ricorso;
non sono comparsi gli altri difensori.
FATTO
1. Il Gup del Tribunale di Napoli, con sentenza 16/1/2007, all'esito del giudizio abbreviato, condannava MO IO alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, applicando al medesimo anche la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, in relazione al reato di partecipazione all'associazione armata di tipo mafioso operante in Castellammare di Stabia e facente capo a MO SC e MO CH, avendo l'imputato svolto, per il sodalizio, il ruolo di collaborare attivamente nelle estorsioni, di procurare e custodire le armi, di preordinare agguati (dal 2003 con condotta perdurante); assolveva EN TO e RA LE dallo stesso reato per non avere commesso il fatto. 2, A seguito di gravami proposti dal Pubblico Ministero, con riferimento all'assoluzione del TO e del LE, e dal IO, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 20/1/2009, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava EN TO colpevole di concorso esterno nel reato associativo, così qualificata l'originaria imputazione, e RA LE colpevole del reato ascrittogli e li condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno;
confermava la decisione di primo grado nei confronti del IO.
Il Giudice distrettuale riteneva che la colpevolezza del IO era conclamata dal materiale probatorio acquisito, che, valutato nelle sue molteplici componenti, non lasciava spazio ad alcun dubbio:
a) dichiarazioni anche autoaccusatorie e assolutamente attendibili per spontaneità, coerenza, costanza e reiterazione nel tempo del collaborante AN ON, secondo il quale il IO era organicamente inserito nel sodalizio criminoso, tanto che aveva partecipato alle riunioni in cui si era deciso di uccidere tale Mattone, nonché ai preliminari appostamenti per studiare te modalità dell'agguato, anche se non aveva materialmente preso parte all'esecuzione del delitto, perché, nel frattempo, era stato arrestato (arresto del 20/9/2004, omicidio eseguito il successivo 23 settembre), aveva direttamente partecipato, insieme al collaborante e ad altri sodali, alle estorsioni in danno di OR CA, di MM ER e di un impresa di Castellammare, aveva incamerato, tramite la sua convivente IN AL, una quota parte dei proventi dell'estorsione in danno dell'imprenditore D'AN; b) dichiarazioni convergenti del collaborante D'ON, secondo il quale l'imputato, durante i periodi di detenzione, era sostenuto economicamente dal gruppo;
c) frequentazione assidua con altri sodali, quali il RT, il ON, lo CO, il LE, il SE, il
D'Apice, lo SC, così come direttamente constatato, in più occasioni, dalla polizia giudiziaria;
d) rinvenimento indosso allo CO, in occasione degli accertamenti relativi alla sua uccisione, della somma di _ 1.700,00 riveniente dalla estorsione in danno dell'imprenditore D'AN, circostanza questa coincidente esattamente con quanto riferito dal collaborante ON al riguardo;
c) esiti delle intercettazioni ambientali 26/10/2004 in casa di TO SO, con particolare riferimento alla conversazione tra DA SO e AL IN (convivente del IO), da cui si evinceva che anche il IO, tramite quest'ultima, beneficiava dei proventi delle estorsioni. Quanto al TO, la Corte di merito, dopo avere disatteso l'eccezione d'inammissibilità del gravame proposto dal P.M., riteneva che anche a carico di tale imputato sussisteva la prova della sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso operante in Castellammare di Stabia e la individuava nelle seguenti emergenze processuali: a) dichiarazioni del collaborante ON, che, riferendosi all'imputato, ne aveva effettuato la ricognizione fotografica, lo aveva indicato anche con il soprannome "Mimmo 'o scarularo" e lo aveva additato come persona che "ha frequentato per un breve periodo il nostro gruppo", col preciso compito di custodire una mitraglietta americana, destinata all'esecuzione dell'omicidio di CI SO e di tale catello, arma che, pero', senza l'autorizzazione del clan, l'imputato aveva utilizzato per motivi personali, sparando ON Di SO;
b) il TO, in data 2/5/2004, era stato arrestato, perché trovato in possesso proprio di detta arma, e successivamente condannato per tale illecita detenzione, aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e per il tentato omicidio in danno del Di SO;
c) frequentazioni del TO con lo SC, l'MO e altri sodali. La Corte territoriale ravvisava, però, nella condotta dell'imputato gli estremi del mero concorso esterno nell'associazione e non un organico inserimento in essa, essendosi limitato ad accollarsi il compito di custodire, per conto del clan, la mitraglietta e ad offrire così, in un circoscritto contesto temporale, un contributo alla conservazione, agevolazione o rafforzamento dell'organismo criminoso. Disattendeva, inoltre, la richiesta di integrazione istruttoria, ritenendola superflua, e non accordava le sollecitate attenuanti generiche per la negativa personalità dell'imputato e per la gravità della condotta, particolarmente allarmante nelle sue modalità operative. Quanto al LE, la Corte di merito riteneva che la intraneità del predetto al sodalizio criminoso, intesa come consapevole e volontaria partecipazione alla vita e agli scopi perseguiti dal medesimo (c.d. affectio societatis) era provata dai seguenti dati processuali: a) dichiarazioni del collaborante ON, che lo aveva indicato come stabilmente inserito nell'associazione e aveva dato concretezza a tale affermazione, precisando che il LE aveva provveduto a occultare gli abiti usati dallo SC nella commissione di omicidi, aveva ospitato presso la sua abitazione il latitante CH MO, che ivi era stato tratto in arresto il 16/7/2004, aveva messo a disposizione la propria autovettura "Y10", ben sapendo che sarebbe stata utilizzata per l'esecuzione dell'omicidio di tale ER, aveva partecipato alle riunioni del clan in cui si era discusso delle programmate attività estorsive in danno del D'AN e di TO EL ed era stato beneficiario dei proventi delle estorsioni;
b) propalazioni convergenti del collaborante D'ON circa l'ospitalità offerta dal LE al latitante MO e la partecipazione dello stesso LE alle riunioni in cui si pianificava l'attività illecita del sodalizio;
c) l'effettiva disponibilità della vettura "Y10" da parte dell'imputato; d) frequentazioni di costui con altri sodali, come accertato in più occasioni dalla polizia giudiziaria;
e) videoregistrazioni che documentavano la presenza del LE e di altri sodali in casa SC nei giorni 7 e 8 novembre 2004; f) esiti delle intercettazioni telefoniche 9/11/2004 tra il fratello del LE e il fratello dello SC, i quali, commentando l'arresto di MO SC, avevano esternato l'idea di fare allontanare RA LE, per sottrarlo al prevedibile arresto. Non riteneva di accordare al LE, per le stesse ragioni espresse con riferimento alla posizione del TO, le sollecitate circostanze attenuanti generiche.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, il IO e il TO, e, con atto a sottoscrizione personale, il LE.
2.1. Il IO deduce il vizio di motivazione, in quanto fondata su mere illazioni e congetture, non idonee a contrastare le doglianze articolate nell'atto di appello: le sole propalazioni del collaborante ON, oltre ad essere scarsamente attendibili per le contraddizioni da cui erano caratterizzate, non trovavano adeguato riscontro in altri dati probatori.
2.2. Il TO lamenta: 1) omessa motivazione e inosservanza della legge processuale in relazione al mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di primo grado, perché generico;
2) erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110 e 416 bis cod. pen., non essendosi dimostrato il nesso eziologico tra la condotta addebitata all'imputato e il rafforzamento o la conservazione della capacità operativa del sodalizio criminoso in un determinato contesto temporale e non essendosi considerato che l'accertato utilizzo per finalità personali, senza la preventiva autorizzazione dell'organizzazione, dell'arma presa in custodia si poneva - anzi - in netta contraddizione con l'ipotesi d'accusa; 3) omessa e contraddittoria motivazione sul ritenuto concorso esterno, sia sotto il profilo del nesso causale tra il contributo offerto e la produzione dell'evento lesivo proprio del reato associativo, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, nonché omessa confutazione delle argomentate e logiche ragioni poste a base della pronuncia assolutoria di primo grado;
4) inosservanza della legge processuale, con riferimento al combinato disposto dell'art. 190 c.p.p., dell'art. 495 c.p.p., comma 2, dell'art. 238 bis c.p.p.,
dell'art. 187 c.p.p., dell'art. 192 c.p.p., comma 3, e conseguente violazione del diritto di difesa, per essere stata disattesa la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, dopo l'acquisizione agli atti, su richiesta della pubblica accusa, della sentenza irrevocabile di condanna per il tentato omicidio Di SO e per l'abusiva detenzione aggravata della mitraglietta.
2-3. Il LE deduce i seguenti motivi: 1) violazione dell'art.584 cod. proc. pen. per non essergli stato notificato l'atto di appello del P.M., con conseguente violazione del suo diritto di difesa;
2) violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, per non essere stata approfondita l'indagine sull'attendibilità dei collaboranti;
3) vizio di motivazione sul formulato giudizio di colpevolezza e sulla determinazione della pena, il cui calcolo non era stato esplicitato;
4) violazione dei parametri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen. nella determinazione della misura della pena, la cui entità appariva esorbitante rispetto alla finalità rieducativa assegnatale dall'ordinamento.
DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di EN TO, nella parte in cui censura il formulato giudizio di colpevolezza in relazione al ritenuto concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso SC - MO, è fondato e deve essere accolto. Non è fondata la doglianza con la quale si insiste per la declaratoria d'inammissibilità dell'appello a suo tempo proposto dal P.M avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado. Correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto ammissibile il gravame del P.M., ravvisando in esso i requisiti richiesti dall'art.581 cod. proc. pen.. Ed invero, per l'ammissibilità del gravame non sono richieste formule sacramentali, ma è sufficiente che esso evidenzi, con specifico riferimento logicamente al provvedimento impugnato, una volontà inequivoca volta a richiederne il riesame alla luce di specifiche argomentazioni in fatto e diritto, che denuncino sostanzialmente l'asserito vizio del provvedimento medesimo e ne giustifichino, nella prospettazione dell'impugnante, la riforma. Con riferimento al caso in esame, l'appello del P.M. avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, ancorché non formalmente articolato per capi e per punti, censurava comunque il percorso logico-giuridico del primo giudice allegando le ragioni in fatto in diritto che, a suo avviso, avrebbero dovuto condurre alla condanna dell'imputato e determinando così quell'effetto pienamente devolutivo, in forza del quale il giudice ad quem veniva investito degli ampi poteri decisoli previsti dall'art. 597 c.p.p., comma 2, lett. b.
1.2. Quanto al merito della vicenda, rileva la Corte che la sentenza impugnata perviene alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al concorso esterno nel reato associativo sulla base sostanzialmente delle sole propalazioni del collaborante ON AN, che lo aveva additato come persona che aveva frequentato per un breve periodo il "gruppo" e che aveva preso in custodia una mitraglietta di fabbricazione americana, destinata dall'organizzazione criminale ad essere utilizzata per la programmata esecuzione di due omicidi (tali fasolino e catello) rientranti nelle finalità della medesima organizzazione. La sentenza da atto, altresì, sempre sulla base di quanto riferito dal collaborante, che il TO, senza avere chiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte dell'associazione, aveva sottratto l'arma, per cosi dire, al suo vincolo di destinazione e l'aveva utilizzata, perseguendo una finalità personale, nel tentato omicidio in danno di ON Di SO;
tale autonoma iniziativa del OL aveva determinato, in conseguenza delle indagini espletate dalla polizia giudiziaria, il sequestro dell'arma, sottratta così definitivamente allo scopo per il quale gli era stata affidata in custodia. La sentenza, infine, sostiene che detta chiamata in reità troverebbe riscontro nei dati oggettivi del rinvenimento della mitraglietta nella disponibilità del TO e della condanna di costui per l'abusiva detenzione dell'arma e per il tentato omicidio Di SO. Tale apparato argomentativo non fa buon governo delle regole in tema di valutazione della prova e non applica correttamente la legge penale, nell'interpretazione datane da questa Suprema Corte, in ordine all'individuazione degli elementi strutturali del concorso esterno nel reato associativo.
Devesi preliminarmente rilevare che la chiamata in reità del TO da parte del ON sarebbe, secondo la sentenza in verifica, riscontrata dagli elementi di fatto innanzi richiamati, che hanno, invece, una valenza neutra, nel senso che, pur denunciando la disponibilità e l'uso dell'arma di cui si discute da parte del primo, non confermano l'effettivo contributo causale da costui offerto all'operatività del sodalizio e al conseguimento dell'obiettivo criminoso collettivo perseguito.
La sentenza impugnata, inoltre, seguendo una propria ottica interpretativa, analizza e valuta le emergente, processuali in senso diametralmente opposto alla valutazione fattane dal giudice di primo grado, con le cui articolate argomentazioni evita di confrontarsi. È principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il giudice d'appello che riformi totalmente la decisione assolutoria di primo grado ha l'obbligo di esplicitare le linee portanti del proprio discorso giustificativo, integrandolo con la specifica confutazione dei più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e della insostenibilità sul piano logico-giuridico dei detti argomenti, sì da giustificare la riforma del provvedimento impugnato sulla base di una motivazione che si sovrapponga totalmente a quella della pronuncia riformata ed espliciti le ragioni della maggiore considerazione accordata a dati probatori eventualmente diversi o diversamente valutati.
Ma, a parte tali rilievi preliminari, il punto più critico della sentenza in verifica è quello in cui si ritiene provato il concorso eventuale dell'imputato nell'associazione di tipo mafioso SC - MO sulla base del solo dato fattuale di avere preso in consegna la mitraglietta di pertinenza dell'organizzazione e destinata all'esecuzione di un agguato già programmato. Trattasi di argomento affidato alle sole dichiarazioni del collaborante e, come si è precisato, non efficacemente riscontrato da altri elementi individualizzanti. L'argomento, in ogni caso, pur a volerlo ritenere supportato sul piano probatorio, non dimostra, di per sè, il ritenuto concorso esterno nel reato associativo. Questa Suprema Corte ha chiarito che, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, che esplichi un'effettiva rilevanza causale e si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. L'efficienza causale di tale contributo rispetto alla lesione del bene protetto costituisce elemento essenziale e imprescindibile della condotta concorsuale, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, e non va valutata ex ante, in termini di mera probabilità di lesione del bene tutelato, ma deve essere apprezzata ex post, nel senso che deve dimostrarsi, alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale, l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente (Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, dep. 20/9/2005, imp. Marmino).
Ciò posto, osserva la Corte che l'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza d'appello non è in linea con tali principi, in quanto attribuisce rilievo decisivo, a dimostrazione della conclusione alla quale perviene, alla circostanza della presa in consegna da parte del TO dell'arma di pertinenza dell'organizzazione, senza chiarire se tale circostanza, di per sè e a prescindere da quanto in seguito verificatosi, abbia avuto un'immediata, effettiva e significativa incidenza sull'attività dell'associazione, che ne avrebbe tratto concreti vantaggi e utilità. È la stessa sentenza a dare atto che L'imputato, contravvenendo ai patto di temporanea collaborazione (custodia dell'arma) che avrebbe stretto con i vertici del sodalizio criminale, nel cui tessuto organizzativo non era;
stabilmente inserito, aveva deciso, di sua iniziativa, di utilizzare l'arma per finalità, personali ed estranee a quelle del sodalizio e di sottrarla al vincolo di destinazione, interrompendo cosi, almeno in apparenza, la relazione causale tra l'attività posta in essere e l'agevolazione dell'operatività dell'associazione.
L'apparente inconciliabilità, sul piano logico, delle richiamate circostanze di fatto, che contraddistinguono l'iter motivazionale della sentenza di merito, e l'assenza in questa di una puntuale motivazione in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta addebitata all'asserito concorrente esterno e la conservazione, agevolazione o rafforzamento dell'associazione impongono l'annullamento con rinvio della medesima sentenza ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio. Il Giudice di rinvio, pur con ampia libertà di giudizio, dovrà tenere conto dei rilievi in fatto a cui si è accennato, superando, con adeguata e logica motivazione, le riscontrate carenze e contraddizioni, anche attraverso una eventuale integrazione istruttoria, e dovrà adeguarsi ai principi di diritto innanzi esposti.
2. Il ricorso di MO IO è inammissibile.
Ed invero, le doglianze in esso articolate non sono specifiche, perché si limitano a censurare la sentenza in maniera meramente assertiva, senza confrontarsi con i vari argomenti nella stessa sviluppati, e non indicano con chiarezza e precisione gli elementi posti a base delle censure, in modo da consentire a questa Corte di individuare esattamente i rilievi proposti ed esercitare quindi il sollecitato sindacato di legittimità. La sentenza impugnata, peraltro, con riferimento alla posizione processuale del IO, riposa su un apparato argomentativo che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.
3. Il ricorso di RA LE è infondato e deve essere rigettato.
Non ha pregio il primo motivo, col quale il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa, per non essergli stato notificato, cosi come previsto dall'art. 584 cod. proc. pen., l'atto d'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione di primo grado. L'inosservanza dell'obbligo, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., di notificare alla parte privata l'impugnazione del P.M. non produce ne' l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 cod proc. pen., ne' la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 cod. proc. pen.; l'unico effetto di tale omissione è quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata.
Nel caso in esame, peraltro, l'imputato, essendo stato assolto m primo grado con la formula ampiamente liberatoria per non avere commesso il fatto, non era neppure legittimato a proporre appello incidentale avverso la relativa sentenza, per carenza di un apprezzabile interesse all'impugnazione (Sez. U. n. 45276 del 30/10/2003, imp. Andreotti). Nè può fondatamente ritenersi che l'omessa notifica del citato atto abbia inciso negativamente sulle prerogative difensive dell'imputato medesimo, che ha comunque avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica ed è stato posto nella condizione dì contrastarlo, attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado. I motivi di ricorso con i quali si censura il formulato giudizio di responsabilità e la ritenuta attendibilità, perché non sempre si correlano, in modo specifico mirato, con tutti gli argomentati passaggi della motivazione della sentenza impugnata, e in ogni caso non pongono in crisi tale motivazione, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, apprezzate e valutate in maniera adeguata e logica, da conto delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.
Non è fondato neppure il motivo col quale si lamenta la omessa esplicitazione del calcolo della pena inflitta. Questa è stata chiaramente contenuta nel minimo edittale, che, con riferimento all'epoca dei fatti, era di quattro anni di reclusione (art. 416 bis c.p., comma 45), diminuiti ad anni due e mesi otto di reclusione per il rito abbreviato.
Tale ultimo rilievo assorbe anche il motivo col quale si lamenta la misura eccessiva della pena.
4. alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso del IO e al rigetto del ricorso del LE, consegue, di diritto, la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali e del primo anche al versamento alla Cassa delle ammende DELLA SOMMA, CHE STIMASI EQUA, DI Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti del TO e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso del IO , che condanna al versamento della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende. Rigetta il ricorso del LE. Condanna il IO e il LE al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011