Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a. già Ferrovie dello Stato s.p.a. - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferitigli con la procura per notar Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. Prof. Nicola Corbo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Sesto Rufo, n. 23, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ON RA rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Angelini, del Foro di Taranto, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Valadier, n. 53, presso e nello studio dell'avv. Roberto Allegra, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Lecce, n. 00070/2001 depositata il 19 febbraio 2001, R.G. n. 01485/2000, notificata il 15 marzo 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 settembre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Lucio V. Moscarini, in virtù di delega dell'avv. Prof. Nicola Corbo, per la Rete Ferroviaria Italiana, già Ferrovie dello Stato s.p.a..
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di appello di Lecce rigettava l'appello proposto dalla Ferrovie dello Stato s.p.a. avverso la sentenza del giudice unico del lavoro di Lecce, che, a sua volta, in accoglimento della domanda proposta da RA RR contro la detta società, aveva riconosciuto dipendente da causa di servizio la patologia "coxartrosi bilaterale" con ascrivibilità alla 8^ categoria di cui alla tabella allegata al d.p.r. n. 834 del 1981, ed aveva condannato la società datrice di lavoro all'erogazione del relativo equo indennizzo. Osservava il Tribunale, per quanto ancora di rilievo, che la censura circa la mancata valutazione in primo grado del "plattismo bilaterale", di cui era affetto il RR, era infondata, essendo risultato, come da accertamento specifico del consulente, chiamato sul punto anche a chiarimenti, che tale stato patologico congenito era "ininfluente al fine del determinismo della degenerazione artrosica dell'anca sinistra provata indirettamente dalla integrità dell'anca destra", e, quella di irricevibilità della domanda di equo indennizzo per mancato esperimento del procedimento amministrativo, quest'ultimo da attivarsi con specifica domanda, non essendo tale procedimento necessario nella ipotesi, come quella di specie, in cui era stata disattesa in via amministrativa la richiesta di riconoscimento della menomazione dell'integrità fisica come dipendente da causa di servizio.
Ricorre per Cassazione la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., già Ferrovie dello Stato s.p.a., affidandosi a due motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria.
RR RA si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Rete Ferroviaria Italiana, già Ferrovie dello Stato s.p.a., denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., 115, 116 e 244 c.p.c., del d.p.r. n. 1124 del 1965, del d.p.r. n. 834 del 1981, nonché di ogni altra norma in materia di onere della prova e riconoscimento di malattia da causa di servizio, nonché omesso esame ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Si deduce, in sintesi, che la dipendenza della malattia da causa di servizio era stata riconosciuta, in linea con la non corretta impostazione della vertenza, sulla scorta delle mansioni svolte dal richiedente con particolare riferimento alla esposizione agli agenti atmosferici e alle continue sollecitazioni, senza alcun approfondimento sulle modalità, anche di tempo e di luogo per cui le dette mansioni avevano occasionalmente determinato la patologia contratta, e che costituivano il momento discriminante tra la malattie professionale e la causa di servizio;
conseguentemente, non si era tenuto conto dell'affezione congenita di "plattismo bilaterale", certamente influente sulla correttezza dell'andatura e quindi sulle affezioni artrosiche, e comunque di un quadro, la cui complessità non poteva semplicisticamente superarsi con l'accertamento delle sole mansioni svolte e delle asserite condizioni avverse in cui erano state espletate. Nè, infine, poteva essere condivisa la motivazione della ininfluenza del citato plattismo, atteso che il riferimento all'anca destra - quest'ultima pur risultata aggredita da un principio di coxartrosi - perché illogica e comunque immotivata era 1 argomentazione che detta affezione non poteva incidere sulla patologia denunziata, mentre tanto poteva addebitarsi alla mera deambulazione, che costituisce pur sempre un movimento del tutto naturale, ove non artificiosamente alterato proprio per effetto del plattismo.
Con il secondo motivo di ricorso la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., già Ferrovie dello Stato s.p.a., denunzia violazione e falsa applicazione della legge 6 ottobre 1981, n. 564, del D.M. 2 luglio 1983, n. 1622, e, in genere, di ogni norma in materia di riconoscimento di causa di servizio ed equo indennizzo, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Deduce la società che, ai sensi delle norme rubricate, presupposto per la liquidazione dell'equo indennizzo era il relativo procedimento amministrativo, autonomo e separato da quello della causa di servizio, incidente su fatti a quest'ultimo estranei, come quello della decorrenza, anche ai fini della corretta determinazione degli eventuali accessori.
Il secondo motivo di ricorso, da trattarsi preliminarmente, è infondato E giurisprudenza costante di legittimità che "dalla "ratio", oltre che dalla formulazione letterale della norma contenuta nell'art. 4, comma primo, del D.M. 2 luglio 1983, n. 1622 ("Approvazione del regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato") si desume che non è necessaria la domanda di equo indennizzo in sede amministrativa nel caso in cui l'Azienda autonoma delle FF.SS. abbia rigettato la domanda per il riconoscimento della menomazione dell'integrità fisica come dipendente da causa di servizio." (Cass. 10 aprile 1999, n. 0 3534). E la sentenza impugnata, pronunciandosi per il rigetto del motivo di appello ha implicitamente riconosciuto che nella specie era stata regolarmente proposta e rigettata la domanda del RR per il riconoscimento della eziologia della causa di servizio della patologia denunziata. Anche il primo motivo sopra riportato è infondato.
Va preliminarmente rilevato che, dagli atti alla lettura della Corte, l'eccepita mancanza della specifica indicazione fin dall'atto introduttivo del giudizio delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa quale vizio di impostazione della originaria domanda in relazione alla prestazione richiesta, e conseguente falsata indagine istruttoria, risulta proposta solo in grado di appello, e comunque superata dal giudice del riesame con l'accertamento che erano stati tempestivamente indicati da parte del ricorrente "i fatti e gli elementi di diritto su cui (lo stesso, n.r.) fonda la domanda". La genericità della censura, peraltro, non permette la individuazione delle manchevolezze lamentate;
e ciò tanto più in quanto già la Corte ha avuto modo di precisare (Cass. 5 agosto 2003, n. 11823) che "in tema di onere della prova delle condizioni che legittimano il riconoscimento dell'equo indennizzo, poiché per la sussistenza della causa di servizio, a differenza di quanto previsto per il riconoscimento della rendita da malattia professionale non tabellata, si richiede unicamente che le infermità dipendano dall'adempimento degli obblighi di servizio, e quindi anche dall'espletamento di un'attività del tutto normale per il dipendente (nella specie, delle Ferrovie dello Stato), è sufficiente che il lavoratore alleghi nel ricorso introduttivo il contenuto della propria attività lavorativa perché, in caso di mancata contestazione all'atto della costituzione in giudizio da parte del convenuto, il giudice possa ritenere pacifiche le modalità di svolgimento dell'attività e valutarne la possibile incidenza causale nella genesi della malattia denunciata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur in mancanza di contestazione da parte delle Ferrovie dello Stato circa le mansioni espletate dal ricorrente, come descritte nel ricorso introduttivo, aveva rigettato la domanda di riconoscimento della causa di servizio ritenendo non assolto l'onere probatorio circa l'esposizione a rischio mediante l'indicazione delle mansioni svolte e delle relative modalità, nonché delle condizioni di lavoro)". Quanto alla questione di merito è appena il caso di rilevare che, avendo il giudice di merito riconvocato a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio, il quale, in proposito, ha confermato che "il plattismo bilaterale è ininfluente al fine del determinismo della degenerazione artrosica dell'anca sinistra provata indirettamente dalla integrità dell'anca destra", le argomentazioni sul punto contenute in ricorso costituiscono un mero dissenso diagnostico, incensurabile in questa sede.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato;
per il principio della soccombenza la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., già Ferrovie dello Stato s.p.a., va condannata al rimborso in favore di RR RA delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., già Ferrovie dello Stato s.p.a. al rimborso in favore di RR RA delle spese del giudizio di Cassazione in euro 9,25, oltre a euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004