Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2003, n. 7444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7444 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
се 67887 PANTS DA REGISTRAZIONE D D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA A . ALL. B -N. 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA Composta0 7444 £ 03 LA CORTE SUPREMA PIC NE Oggetto Flor- Aperte RIA епишcrappte Faltisfecie .
1.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3037/00Presidente Dott. Ugo RIGGIO Dott. EN ALTIERI Consigliere Cron.16474 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Rep. Ud.20/11/02Dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 67887 N. VENTURI ENZO, in qualità di socio Legale rappresentante della SYMANSEN di VENTURI & C SNC, ses. 3 elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8 ' presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DELLA VALLE, che lo difende, giusta delega a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI DELLO STATO, che 10 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE 2002 rappresenta e difende ope legis;
4216 controricorrente avverso la decisione n. 943/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 23/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato DELLA VALLE EUGENIO (con delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso del 14 gennaio 1994 alla Commis- sione tributaria di 1° grado di Livorno, la Symaven di TU EN & C. S.n.c., esercente l'attività di rap- presentanza di commercio, per un verso, impugnò la car- tella esattoriale, notificatagli il 28 dicembre 1993 e relativa all'i.lo.r. afferente al 1988, chiedendone l'annullamento, e, per l'altro, impugnò il silenzio- rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso dell'acconto i.lo.r. 1988 dalla stessa presentata all'Intendente di finanza di Livorno, insistendo nella domanda di rimborso;
2 che, a fondamento delle domande, il TU, nel- la qualità di legale rappresentante della Società, de- duceva che quest'ultima svolgeva attività di rappresen- tanza commerciale, cessata nel 1991, che il capitale impiegato era modesto, in quanto costituito da una sola autovettura, e che mancava una vera e propria organiz- zazione di impresa che giustificasse l'assoggettamento ad i.lo.r. dei redditi dalla stessa conseguiti;
- che, in contraddittorio con l'Ufficio distrettua- le delle imposte dirette di Livorno, che instò per la reiezione del ricorso, la Commissione adita, con deci- sione n.391 del 19 luglio 1994, respinse il ricorso;
che, a seguito di appello della Società, cui re- sistette l'Ufficio, la Commissione tributaria di II° grado di Livorno, con decisione n.835 del 15 gennaio 1996, confermò la decisione di primo grado;
che la Commissione tributaria centrale, adita dalla Società, con decisione n.943/99 del 23 febbraio 1999, rigettò il ricorso, osservando, testualmente, tra l'altro, quanto segue: "Afferma la ricorrente di avere svolto attività di rappresentanza senza deposito, con capitale di modesta entità e con apporto di opera dei soli soci. Queste affermazioni non sono peraltro suf- fragate da elementi probatori univoci, che consentano nei limiti del giudizio demandato alla Commissione cen- 3 trale - di disattendere le valutazioni compiute dai giudici di primo e di secondo grado sulla base dell'accertamento dell'Ufficio e dei dati emersi nel da cui è stata desunta corso del procedimento, l'esistenza di una organizzazione imprenditoriale. Né può revocarsi in dubbio che il modello societario adot- tato, dopo una prima fase di esercizio dell'attività a titolo individuale, sembra rivelare il passaggio ad una imprenditoriale e che l'esistenza diorganizzazione questa appare corroborata dall'apporto di capitale, la cui entità non deve essere valutata in modo assoluto, ma con riferimento al tipo di attività svolta"; - che avverso tale decisione EN TU, quale legale rappresentante della Symaven di TU EN C. S.n.c., ha proposto ricorso per cassazione, deducen- do due motivi di censura, illustrati con memoria;
che resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze. Considerato in diritto - che, con il primo motivo (con cui deduce: Omessa" motivazione e violazione artt.2697 C.C. e 111 comma 1 Cost. art.111 Cost. "), la ricorrente critica la de- cisione impugnata, laddove, senza alcuna motivazione, avrebbe gravato il contribuente anziché l'Amministrazione finanziaria dell'onere di dimostra- 4 re la sussistenza dei presupposti dell'imponibilità i.lo.r.; che, con il secondo motivo (con cui deduce: apparente e violazione artt. 111 comma I "Motivazione Cost., 51 comma 2 e 115 comma 2 TUIR art.111 Cost."), la ricorrente critica, altresì, la decisione impugnata segnatamente in ragione dell'affermata natura "apparente" della motivazione, soprattutto tenuto conto che, nei precedenti gradi di giudizio, essa aveva pro- dotto specifica documentazione, volta a dimostrare la sussistenza della condizioni per la non assoggettabili- tà ad i.lo.r. dei redditi dalla stessa prodotti;
che il ricorso deve essere respinto;
che costituisce, ormai, diritto vivente (cfr. Cass., a S. u., n.10952 del 1996, nonché, e pluribus e da ultima, Cass. n.11684 del 2002) quello, secondo cui il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale è proponibile solo ai sensi dell'art.111 comma 7 Cost. e secondo cui, con il relativo rimedio straordinario, sono deducibili soltan- to vizi di violazione di legge ma non anche quelli concretizzanti 1'omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione (art.360 comma 1 n.5 cod. proc. civ.), con l'unica eccezione che la motivazione della decisio- ne stessa possa essere qualificata siccome meramente S "apparente": vizio, quest'ultimo, che integra, in ogni caso, violazione di legge, nella misura in cui si tra- duce nella violazione del principio, costituzionalmente garantito, secondo cui "tutti i provvedimenti giurisdi- zionali devono essere motivati" (art.111 comma 6); che, nella specie, il Collegio non ravvisano as- solutamente i vizi dedotti: ed invero, sufficiente leggere la motivazione della decisione impugnata, dian- zi (cfr., supra, Ritenuto in fatto) integralmente ri- prodotta, per ritenere che i Giudici a quibus, ancorché in modo estremamente succinto, hanno dato conto delle ragioni del loro convincimento, sottolineando, in primo luogo, che, "sulla base dell'accertamento dell'Ufficio e dei dati emersi nel corso del procedimento" (affermazione, questa, che esclude la violazione, da parte dei Giudici stessi, delle regole che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova), può affermar- si, conformemente alle decisioni dei Giudici tributari di primo e di secondo grado, "l'esistenza di una orga- nizzazione imprenditoriale"; e, in secondo luogo, che "il modello societario adottato [società in nome col- lettivo], dopo una prima fase di esercizio dell'attività а titolo individuale, sembra rivelare il eorganizzazione imprenditoriale che passaggio ad una l'esistenza di questa appare corroborata dall'apporto 6 di capitale, la cui entità non deve essere valutata in modo assoluto, ma con riferimento all'attività svolta"; - che, dunque, sono insussistenti, nella decisione impugnata, sia il vizio di violazione di legge relativo applicazione dei canoni che regolano laalla erronea distribuzione dell'onere della prova - tenuto anche conto che la domanda proposta con il ricorso introdut- tivo del presente giudizio aveva ad oggetto, oltreché l'impugnazione del ruolo (cartella esattoriale), anche la richiesta di rimborso dell'acconto i.lo.r. versato nel 1988 (cfr., a tal proposito, Cass. n. 10818 del 1999) sia quello relativo alla natura meramente appa- rente della motivazione;
che le spese seguono la soccombenza e vengono li- quidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 800,00, ivi com- presi Euro 100,00 per spese, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 21 novembre 2002 Il Presidente Il rel. ed est. Ugp Riggio ✓ SalvatoreSalvatore Di Palma DEPOR 14 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C Ogy IL CANCELERE C Dr. Ennio Amicone Dr. Ennio Amicone M 7