Sentenza 5 febbraio 2015
Massime • 1
L'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.) applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - prevista dall'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., per l'ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare contestualmente alla persona offesa l'istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose - è rilevabile pure se dedotta da quest'ultima mediante impugnazione, poiché trattasi di sanzione che ha la funzione di garantire, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'adeguata informazione della vittima del reato circa l'evoluzione del regime cautelare in atto, e, quindi, la possibilità per la stessa di fornire eventuali elementi ulteriori al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell'art. 121 del codice di rito.
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"Il Braccialetto elettronico” e protezione vittima di violenza di genere di Maria Monteleone Il carattere emblematico della vicenda giudiziaria, oggetto delle Ordinanze del Gip, consente alcune riflessioni sulla protezione della vittima di violenza di genere e domestica, tema centrale nell'azione di contrasto, soprattutto nella fase cautelare del procedimento penale. Il caso all'attenzione degli inquirenti presenta, infatti, i tratti tipici di molti casi di “ordinaria violenza domestica”: una donna che subisce dal convivente abituali aggressioni fisiche, morali e psicologiche; bambini che vi assistono, restandone essi stessi vittime; un uomo, disoccupato, con precedenti penali, assuntore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2015, n. 6717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6717 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 05/02/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 223
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 55670/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.L. N. IL (IS) ;
nei confronti di:
D.C. N. IL (IS) ;
avverso l'ordinanza n. 38/2013 TRIBUNALE di VASTO, del 09/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 9 ottobre 2014 il Tribunale di Vasto ha revocato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, disposta ex art. 282- bis c.p.p. nei confronti di D.C. , imputato dei reati di cui agli artt. 572, 582 e 585 c.p.p., commessi in XXXXXXX fino all'agosto 2013.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.L. , coniuge dell'imputato e parte civile nell'ambito del procedimento penale fissato nelle forme del giudizio immediato dinanzi al Tribunale di Vasto, deducendo il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 299 c.p.p., comma 4 bis, essendo stata l'ordinanza di revoca notificata alla persona offesa il 13 ottobre 2014, in violazione dell'obbligo di notificare la relativa richiesta di revoca o sostituzione della misura, onde consentirle nei due giorni successivi di presentare le proprie osservazioni circa le reiterate violazioni delle prescrizioni cautelari commesse dal D. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
2. Con L. 15 ottobre 2013, n. 119 - recante conversione, con modificazioni, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 - è stata introdotta, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, un'obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato, individuata quale destinataria ex lege della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., a pena di inammissibilità dell'istanza de libertate.
In particolare, il nuovo testo dell'art. 299 c.p.p., comma 3, introduce a carico della parte che richiede la modifica dello status cautelare l'onere di notificare la richiesta, contestualmente, al difensore della persona offesa e, in mancanza di questo, alla persona offesa. La facoltà di interlocuzione nel merito delle istanze de libertate è riconosciuta sia nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva alla loro chiusura.
La successiva disposizione di cui all'art. 299 c.p.p., comma 4 bis, inoltre, pone a carico dell'imputato l'onere, a pena di inammissibilità, di provvedere contestualmente alla notifica dell'istanza di revoca o di sostituzione delle predette misure cautelari alla persona offesa, anche in seguito alla chiusura delle indagini preliminari.
Ad analoga conclusione deve altresì pervenirsi nell'ipotesi in cui l'imputato chieda l'applicazione della misura "con modalità meno gravose", non solo in ragione dell'oggettivo collegamento logico- sistematico tra il primo ed il secondo inciso della disposizione di cui al citato comma 4 bis, ma anche in considerazione, per quanto si vedrà più avanti, della ratio della previsione normativa e della particolare estensione degli oneri informativi stabiliti in favore della vittima di determinate fattispecie incriminatrici dalla normativa Europea ed internazionale cui le norme interne hanno inteso dare attuazione.
Uno specifico obbligo di informativa alla persona offesa ed ai servizi socio-assistenziali, infine, è stato previsto anche in relazione all'adozione dei conseguenti provvedimenti estintivi o modificativi delle misure cautelari emessi dal giudice (ex art. 299 c.p.p., comma 2 bis).
2.1. La ratio di tali disposizioni, evidentemente, è quella di rendere partecipe la vittima di determinate tipologie di reato dell'evoluzione della posizione cautelare dell'indagato, ovvero dell'imputato, consentendole di presentare, entro un breve lasso temporale, memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p., al fine di offrire all'autorità giudiziaria procedente la conoscenza di ulteriori elementi di valutazione pertinenti all'oggetto della richiesta e garantire in tal modo la possibilità di instaurare un adeguato contraddittorio con la vittima del reato all'interno dell'incidente cautelare.
Non è stato stabilito alcun termine entro il quale il giudice deve pronunziarsi sull'ammissibilità della richiesta in difetto della prevista notifica, ma il fatto che l'obbligo di notifica debba essere adempiuto "contestualmente" alla presentazione della richiesta sembra lasciar intendere che quest'ultima debba essere dichiarata immediatamente inammissibile, se non corredata della prova dell'avviso alla parte offesa o, quantomeno, dell'avvio della procedura di notifica.
Nel caso in esame, per contro, il Tribunale, anziché dichiarare l'inammissibilità della richiesta per l'omesso adempimento del contestuale onere informativo, l'ha accolta senza valutare le eventuali obiezioni e controdeduzioni che la persona offesa avrebbe potuto prospettare nel contraddittorio cartolare, disponendo la revoca della misura cautelare sul duplice presupposto dell'assenza di rischi per la genuinità delle prove e dell'attenuazione delle esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione di reati della stessa indole, sia in considerazione del fattore temporale, che del rispetto delle prescrizioni inerenti alla misura, precedentemente imposte al D. .
3. La su citata novella legislativa attua, in parte, i contenuti e le finalità della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) e della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la L. 27 giugno 2013, n. 77. Muovendo, in particolare, dall'esame della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, adottata in base all'art. 82, par. 2, lett. c), TFUE, è agevole rilevare come la stessa sostituisca la decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001,relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, ed impegni gli Stati membri dell'Unione a "realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali", assicurando alle vittime dei reati il diritto a ricevere "informazioni dettagliate", al fine di "prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento", informazioni anche "relative allo stato del procedimento" (considerando n. 26).
Il diritto di ottenere informazioni sul proprio caso è specificamente disciplinato dall'art. 6, parr. 1 e 2, della direttiva, che ne estende l'applicazione non solo con riferimento all'eventuale sentenza definitiva di un processo, ma anche riguardo a tutte quelle informazioni che "consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento", fatti salvi i casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.
Particolarmente rilevante, inoltre, appare la garanzia riconosciuta alla vittima di essere informata, senza indebito ritardo - almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti - della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata, oltre che di eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato, a meno che tale notifica comporti un rischio concreto di danno per l'autore del reato (art. 6, parr. 5 e 6).
L'inammissibilità dell'atto introduttivo del sub-procedimento cautelare discende, pertanto, dal mancato adempimento degli oneri informativi direttamente collegati dal legislatore alla formulazione della richiesta di parte, la cui contestuale notificazione presso il difensore della persona offesa - o, in mancanza di questo, alla stessa persona offesa - diviene strumentale non solo alla garanzia di necessaria conoscenza dell'evoluzione dei diversi snodi procedimentali, ma anche alla tutela della facoltà di agire della vittima, come conferma la possibilità di presentare, nei due giorni successivi, memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p. (termine, questo, la cui decorrenza impone comunque al giudice di procedere).
4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Vasto per l'ulteriore corso della procedura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vasto per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015