Sentenza 13 giugno 2008
Massime • 1
L'imputato concorrente nel medesimo reato ascritto al soggetto cui si riferiscono le sue dichiarazioni accusatorie non deve ricevere, l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo assumere, prima della definizione del procedimento pendente nei suoi confronti, la veste di testimone "assistito". (In motivazione, la S.C. ha precisato che la proposizione "fatti concernenti la responsabilità altrui" contenuta nella lettera dell'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso di fatto che è soltanto "altrui" in quanto afferente a reato connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. c) o collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2008, n. 36685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36685 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 13/06/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2765
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 39344/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- da AN FA, nato il [...] a [...];
- da UR IO, nato il [...] a [...];
- nell'interesse di OB IE FA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 4.1.2007 della Corte d'appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito per il ricorrente UR l'avvocato Laurenza Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. FA AN, IE FA OB e UR IO ricorrono avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza pronunziata il 21.4.2004 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sanremo a seguito di giudizio abbreviato:
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del AN in ordine ai reati di truffa e appropriazione indebita a lui ascritti perché estinti per prescrizione e ha confermato la declaratoria di sua responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, rideterminando la pena in due anni e quattro mesi di reclusione, fermo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante (di più fatti di bancarotta) e alla recidiva;
- ha assolto il OB e il UR dall'ipotesi di concorso in bancarotta fraudolenta documentale per non avere commesso il fatto e ha confermato la declaratoria di loro responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, rideterminando la pena in un anno e dieci mesi di reclusione ciascuno, fermo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva.
1.1. I fatti oggetto d'addebito si riferivano al fallimento della società in a.s. MA e consistevano, in breve, nell'avere acquistato (a credito) per conto della società poi fallita beni (per un valore complessivo di circa L. 1.250.000.000) immediatamente distratti o occultati (rivendendoli ovvero nascondendoli), nonché nella distruzione ovvero sottrazione delle scritture contabili, con fine di proprio profitto e pregiudizio dei creditori.
1.2. A ragione della decisione la Corte d'appello premette che il 18 dicembre 1997 la società in nome collettivo MA era stata ceduta dalla sua titolare, NI OM (convivente di Fiorvanti FA) a GI AL e trasformata in s.a.s. (socio accomandatario il AL). Da quel momento in avanti, sino la dichiarazione di fallimento avvenuta il 9 dicembre 1998, la società aveva operato esclusivamente al fine di acquistare merci e distrarle. A tal fine avevano agito "in società" AL e AN, coadiuvati dapprima da IO UR e GI IE FA, presentati come fratelli VA, poi da altre persone (UC IN e IE EP RA, presentati come tali DI e FO) che avevano preso a frequentare l'ufficio aziendale per procacciare gli acquisti da distrarre: tali soggetti erano stati tutti imputati - a seguito del fallimento della società e del AL personalmente - di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché di varie truffe e appropriazioni indebite (commessi dal dicembre 1997 ad aprile 1998, allorché erano stati chiusi i locali aziendali) a seguito di indagini iniziate nel maggio 1998, nel corso delle quali gli imputati erano stati anche attinti da misure cautelari sulla base della documentazione rinvenuta negli uffici della società, delle dichiarazioni delle ex dipendenti NU TI e LU IA nonché delle dichiarazioni degli indagati stessi, in particolare sulla base di quelle rese dal AL e dal RA, anche in sede di incidente probatorio.
1.2.1. A ragione della decisione, la Corte d'appello, respinte le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coimputati nella fase delle indagini, osservava che comunque, anche volendosi prescindere da tali dichiarazioni, a carico dei ricorrenti stavano le prove documentali acquisite mediante le indagini di polizia giudiziaria, quanto riferito dal curatore, le deposizioni delle ex dipendenti (mai indagate). Pienamente condivisibili dovevano perciò ritenersi le argomentazioni del Giudice dell'udienza preliminare, alle quali rimandava, rilevando in particolare che configurava a pieno titolo concorso nei reati fallimentari propri commessi dal socio accomandatario il comportamento del AN - che aveva in pieno accordo col AL impiantato una società a soli fini truffaldini assumendo la qualità di socio di fatto - e il comportamento degli altri imputati - che avevano concorso, nell'aspettativa di propri vantaggi personali, all'attività truffaldina del AL e del AN (permettendone quindi la prosecuzione e la realizzazione, e così rafforzandola, come dimostrava la successione ai "fratelli VA" e "segreteria particolare" che li seguiva, defilatisi salva l'intromissione per le pendenze dopo il controllo dei Carabinieri del 3 marzo 98, della coppia DI - FO) -. Unica differenza rilevante per questi ultimi era invero che a loro non poteva addebitarsi il reato di bancarotta fraudolenta documentale per distruzione od occultamento dei libri contabili, così come contestato (non già perché essi dovevano considerarsi meri gregari, con funzioni passive - dovendo anzi escludersi per tale ragione il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 c.p. - ma perché, a differenza del AN, non poteva attribuirsi loro piena consapevolezza della natura e della estensione delle irregolarità contabili - compiute e non v'era prova sicura del dolo specifico).
2. Ricorre FA AN personalmente e chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando:
2.1. violazione delle norme sulla necessaria partecipazione dell'imputato a dibattimento, giacché erroneamente la Corte d'appello aveva escluso il legittimo impedimento dell'imputato a comparire, nonostante la certificazione prodotta che attestava che aveva subito un infortunio sul lavoro: sostiene il ricorrente che il documento offerto alla Corte, proveniente da Istituto preposto alla specifica funzione di attestare la possibilità o l'impossibilità per l'infortunato di recarsi sul posto di lavoro, attestando la incapacità al lavoro, a maggior ragione certificava la necessità che l'infortunato non si spostasse dal proprio domicilio: ne' tale spostamento poteva compiere l'infortunato senza incorrere in sanzioni disciplinari, fino al licenziamento, nell'ambito del suo rapporto lavorativo ove fosse stata disposta visita fiscale;
avrebbe perciò dovuto la Corte d'appello, nel dubbio, disporre essa stessa una visita fiscale, la quale avrebbe sicuramente dimostrato l'impossibilità per l'imputato di recarsi sia al lavoro sia in dibattimento;
2.2. illogicità della motivazione ed errata valutazione degli elementi di prova con riferimento alla bancarotta documentale, giacché contraddittoriamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto estranei a questa i coimputati pure privi di cariche formali, e non il ricorrente, di fatto condannato per tale reato solo per aver ceduto la società, nonostante questa fosse all'epoca perfettamente in regola contabilmente e senza problemi di altro tipo;
2.3. carenza di motivazione e mancanza di congrua valutazione degli elementi che sostenevano la prospettazione difensiva di estraneità al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione: il ricorrente aveva esposto che era stato solo saltuariamente presente sui luoghi di attività dell'impresa e che aveva agito al solo scopo di poter recuperare quanto gli si doveva come prezzo della vendita della società; la circostanza che avesse tentato o fosse anche riuscito ad ottenere il corrispettivo che gli era dovuto con una attività che rivestiva i caratteri della truffa o della appropriazione indebita a danni di terzi giustificava gli altri capi di imputazione, non una condanna per la bancarotta per distrazione;
la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare tali allegazioni e non tacciarle apoditticamente di inverosimiglianza;
2.4. omessa valutazione con criteri prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata: dolendosi in particolare del fatto che solo per lui, a differenza dei coimputati, le generiche sarebbero state ritenute equivalenti anziché prevalenti.
3. Ricorre IE FA OB a mezzo del difensore avvocato Massimo Marmonti, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denunzia con motivo formalmente unico violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta che nessuna risposta adeguata sarebbe stata data dalla Corte d'appello alla richiesta difensiva volta al riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione al fatto (art. 114 c.p.) sul presupposto del limitato periodo in cui il ricorrente aveva operato in concorso con i coimputati e della "inconcludente" attività illecita a lui riferibile (si erano presentati nel marzo 1998 ed a seguito di controllo effettuato dai Carabinieri nello stesso mese il ricorrente assieme al sedicente fratello aveva cessato ogni attività e non s'era più presentato in azienda, tanto che era stato sostituito con altre persone;
lo stesso AL aveva detto che il ricorrente non aveva concluso granché, e non aveva mai visto grandi risultati;
l'affermazione del GI, d'essere rimasto nell'azienda per circa 15 giorni era sostanzialmente confermata dalla teste IA, la quale aveva riferito che lui e il sedicente fratello non erano stati promotori della bancarotta e avevano operato solo per breve periodo, forse un mese;
in concreto, poi, non risultavano elementi o circostanze idonee ad indicare quale fosse stata l'attività partecipativa del ricorrente nella bancarotta per distrazione). La motivazione spessa dalla Corte d'appello era peraltro del tutto incongrua con riferimento ai criteri ai quali andava ancorata la valutazione della efficacia causale delle attività prestata.
4. Ricorre infine IO UR personalmente, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e, producendo a corredo la memoria depositata in primo grado, alla quale sostiene non sarebbe mai stata data risposta, denunzia:
4.1. violazione di legge per la mancata declaratoria di inutilizzabilità degli interrogatori resi dei coimputati, non essendo stato loro dato l'avviso di cui gli artt. 64 e 197 bis c.p.p., e non essendo stati rinnovati tali interrogatori ai sensi della L. n. 63 del 2001, art. 26: sostiene, in particolare, che sarebbe erronea l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui il ricorso al rito al abbreviato precludeva di rilevare la dedotta inutilizzabilità, non essendo questa una inutilizzabilità patologica;
che non era vero che le dichiarazioni utilizzate sarebbero state quelle rese in incidente probatorio perché, al contrario, in quella sede nulla di significativo avevano detto i coimputati;
che l'eccezione era stata già ritualmente proposta al Giudice dell'udienza preliminare prima dell'ammissione al giudizio abbreviato;
che non v'erano dubbi che la L. n. 63 del 2001, fosse entrati in vigore quando il procedimento era ancora nella fase delle indagini preliminari;
4.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prova della responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale: sostiene che al di fuori degli interrogatori inutilizzabili nulla vi era a carico del ricorrente se non la nera sua presenza nell'azienda per un brevissimo periodo (da metà febbraio 1998 ai primi del marzo successivo), essendo acclarato il suo allontanamento al momento in cui i Carabinieri avevano effettuato un sopralluogo: sicché risultava che fosse rimasto da (le date erano confermate dai computati e dalle testi); che risultava al contrario dimostrato che i veri protagonisti della vicenda avevano architettato le loro attività truffaldine molto tempo prima, per lo meno dall'ottobre 1997; che nessuna delle nove parti offese aveva mai affermato di aver visto o trattato con il ricorrente ovvero a lui consegnato merce;
che nessun'altra prova esisteva di attività illecite concretamente compiute dal UR personalmente o comunque nel periodo nel quale aveva frequentato l'azienda (come dimostrava d'altro canto il fatto che egli era stato assolto in primo grado dalle truffe e appropriazioni indebite;
che lo stesso AN aveva affermato che la stragrande maggioranza della merce era ancora in ditta quando lui s'era allontanato;
che quanto riferito dal UR in sede di interrogatorio, circa il possibile acquisto di una pompa, era irrilevante, giacché non v'era denunzia per tale fatto e il ricorrente, imputato in altri giudizi per fatti simili, s'era evidentemente confuso;
che a fronte della totale mancanza di prove di specifiche condotte riferibili al ricorrente neppure valeva fare ricorso all'ammontare del passivo fallimentare, essendo questo dal curatore riferito all'attività del AL);
4.3. lamenta infine l'entità della pena irrogata, la diminuzione davvero insignificante calcolata per le attenuanti generiche, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., rilevando che la sanzione sarebbe stata incongruamente fissata al di sopra del minimo a causa di precedenti penali del ricorrente, senza considerare il ruolo minimo da lui ricoperto nei fatti in esame (riprende nella sostanza le censure articolate nel punto precedente).
5. Il AN ha fatto quindi pervenire per l'udienza istanza di rinvio per impedimento, che il Collegio ha respinto, come da ordinanza a verbale, "giudicando irrilevante la causa dedotta", giacché nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione dell'imputato.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che dei riscorsi appare opportuno trattare affrontando pregiudizialmente le questioni in rito, e cioè quella relativa alla ritualità della dichiarazione di sua contumacia, sollevata dal AN, nonché quella, che interessa anche le posizioni degli altri, prospettata dal UR con riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni erga alios rese dai coimputati.
2. Può subito dirsi perciò che il primo motivo del ricorso di AN FA, con il quale l'imputato si duole del fatto che la Corte d'appello ha rigettato la sua richiesta di rinvio per legittimo impedimento, è infondato.
Dagli atti risulta che alla Corte d'appello era stata inviata via fax la copia di una certificazione relativa ad inabilità al lavoro. Già di per sè il mezzo di trasmissione non integrava dunque una forma di valida presentazione della documentazione, il fax da privato non essendo idoneo a conferire certezza ne' della provenienza del documento ne' della sua autenticità. Per altro, il certificato non indicava ne' la patologia ne' l'attività lavorativa esercitata;
sicché correttamente la Corte d'appello ha affermato che non poteva indursene alcun assoluto impedimento a comparire all'udienza, dal momento che non è affatto detto che un malanno o un infortunio che impedisca, di fatto, l'esercizio di una specifica attività lavorativa debba impedire anche la deambulazione e/o di presenziare al dibattimento. E a fronte di tali obiettive e insuperabile carenze, risultano del tutto generiche anche le osservazioni del ricorrente sul fatto che l'allontanamento dal suo domicilio l'avrebbe posto a rischio di perdere il suo, non meglio specificato, lavoro.
3. Infondata, a prescindere dal rito prescelto, è anche la denunzia di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coimputati reiterata in questa sede dal UR.
Il ricorrente sostiene che essendo intervenuta la L. n. 63 del 2001 mentre il procedimento era ancora nella fase delle indagini preliminari, il Pubblico ministero avrebbe dovuto rinnovare gli interrogatori dei coimputati ai sensi dell'art. 26 di detta legge, dando ai dichiaranti gli avvisi di cui agli artt. 64 (come novellato, e dunque anche quello del comma 3, lett. c, prima non previsto) e art. 97 bis c.p.p., pena l'inutilizzabilità, appunto, delle loro precedenti dichiarazioni.
Non considera tuttavia il ricorrente che costoro erano stati interrogati quali coimputati dei medesimi reati addebitati a coloro cui si riferivano le dichiarazioni da loro rese e che agli stessi non doveva, perciò, darsi l'avvertimento che potevano assumere la veste di testimone "assistito", dal momento che tale veste non potevano in nessun caso assumere finché pendeva il procedimento nei loro confronti, mentre, una volta che questo fosse stato concluso, essi avrebbero assunto la qualità di testimone (semplice ex C. cost. n. 381 del 2006 o assistito in caso di condanna) a prescindere dagli avvertimenti ricevuti o dalla risoluzione a seguito degli stessi presa (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 1563 del 05/12/2006, Montalto e le molte ivi citate, nonché, conformi: Sez. 6, Sentenza n. 34951 del 03/03/2003, Margaglio;
Sez. 6, Sentenza n. 18610 dei 27/03/2003, Pinto).
La censura muove in altri termini dal presupposto che la disciplina a regime - la cui applicazione in deroga al principio che tempus regit actum la L. n. 63 del 2001, art. 26, a certe condizioni imponeva - non consentirebbe nessuna utilizzazione nei confronti di altri delle dichiarazioni rese senza l'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), da un imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a). Ma il presupposto è errato. L'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), prevede infatti la necessità dell'avviso in relazione ad eventuali dichiarazioni "su fatti che concernono la responsabilità di altri" e cioè sul fatto altrui, ed è evidente che tale prescrizione va raccordata alle disposizioni degli artt. 210, 197 c.p.p. e art. 91 bis cod. proc. pen.. Se così non fosse, infatti, da un lato l'avviso dovrebbe predicarsi condizione indispensabile per acquisire la veste di testimone assistito anche nei casi in cui il dichiarante sia stato definitivamente giudicato ed assuma la veste di testimone assistito ex art. 197 bis c.p.p., comma 1, dall'altro dovrebbe necessariamente investire le dichiarazioni sul fatto proprio comunque idonee a refluire sul materiale valutabile in relazione alla posizione degli altri imputati. A leggere insomma il frammento normativo contenuto nel comma 3 senza la adeguata correlazione con la disciplina complessivamente ricavabile dagli artt. 210, 197 c.p.p. e art. 197 bis c.p.p., potrebbe credersi - visto che dell'art. 197 citato, si fanno espressamente salve soltanto le incompatibilità e dell'art.197 bis c.p.p., solo le garanzie - che quando qualcuno è indagato ed
è, o è stato, imputato, di un qualsiasi fatto, può assumere, in relazione a qualsiasi altra posizione, la qualità di testimone soltanto dopo aver ricevuto l'avviso in questione e avere reso a seguito di esso dichiarazioni erga alios.
Emerge invece dall'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a), che per l'imputato del medesimo fatto o concorrente nel reato (recte, per l'imputato di reato connesso ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a) l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone permane per tutto il procedimento a suo carico ("salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"), quali che siano le dichiarazioni rese: è ovvio perciò che la disposizione dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), non può riferirsi a lui.
Inoltre, mentre il dell'art. 197 bis c.p.p., comma 1, fa discendere la possibilità di assunzione della qualità di testimone dalla mera situazione di giudicato definitivo dell'ex-imputato - sia per reato connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a), sia per reato connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), sia per reato collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) -, il comma 2 del citato articolo espressamente riconosce ai soli imputati di reato connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), e di reato collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), la veste di testimone assistito nei casi di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c).
Ed è la stessa disposizione dell'art. 210 c.p.p., comma 1, che, riferendosi alla posizione degli imputati di reato connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a, come di soggetti che "non possono assumere l'ufficio di testimone", conferma a chiusura, la necessità di leggere l'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c., in combinato disposto con gli artt. 197 c.p.p., comma 1, lett. a) e b), e art. 197 bis c.p.p., commi 1 e 2. La proposizione "fatti concernenti la responsabilità altrui" contenuta nell'art. 64 c.p.p., lett. c), comma 3, va perciò, in armonia con l'ambito di operatività della norma e con la funzione demandatagli, correttamente tradotta in fatto che è soltanto "altrui" in quanto afferente a reato connesso ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c) o collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b).
E se la soluzione scelta dal legislatore del 2001, di distinguere la tipologia di dichiaranti non definitivi a seconda della natura del collegamento (forte o debole) tra il reato addebitato al dichiarante e quello oggetto di narrazione è stata sottoposta a critiche anche severe, perché, ed è probabilmente vero, assai schematica e nella sostanza formalistica, non v'è dubbio che essa s'iscriva nella tradizione secondo la quale deve considerarsi "premessa radicata nei naturalia dell'ordinamento processuale" l'impossibilità di assoggettare "l'imputato, quale parte ... all'obbligo di verità tipico del testimone".
4. Tanto premesso, i restanti motivi dei ricorsi, che attengono all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio (ivi compreso il riconoscimento e il bilanciamento delle attenuanti) sono tutti infondati e ripropongono prospettazioni difensive alle quali in sostanza già la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare aveva dato completa risposta.
4.1. Emerge infatti dalla sentenze di merito e in particolare da quella di primo grado - alla quale quella di secondo largamente si riporta e che reca una più dettagliata esposizione degli elementi acquisiti - che il procedimento aveva avuto origine con "lagnanze" e denunzie dei creditori non pagati (uno dei quali, tale Corte GI, aveva ritrovato l'imbarcazione consegnata al AL presso un porto turistico francese, dove era stata ormeggiata da FA AN); che, dichiarato il fallimento, il curatore non aveva rinvenuto ne' denaro, ne' i beni acquistati e non pagati, ne' scritture successive al 31.12.1997; che il curatore aveva evidenziato come il fallimento fosse stato causato proprio dalla condotta "truffaldina" posta in essere dopo tale data, mediante l'acquisto in un brevissimo lasso di tempo di grossi quantitativi di merce di qualsivoglia tipo, la dazione in pagamento di assegni postdatati e scoperti, la causazione, così, di uno passivo di circa un miliardo e L. 250 milioni (al 1998/ 1999); che il AL, fuggito all'estero e arrestato, aveva ammesso, nel corso di più interrogatori, i fatti e le sue responsabilità, narrando dei contatti presi con il AN, della proposta di questo di entrare in affari con lui (prosperandogli "ingenti guadagni attraverso l'acquisto di materiale nautico ed anche di imbarcazioni a credito e attraverso la successiva rivendita senza effettuare il pagamento della merce acquistata") e dell'attività in tal senso da loro assieme intrapresa e portata avanti (specificando che non gli erano stati mai consegnati i libri contabili, che il AN s'era spesso presentato lui stesso come AL, che al momento della sua fuga all'estero il materiale acquistato e non ancora rivenduto era stato occultato in vari luoghi dal AN), della collaborazione prestata dapprima dai fratelli AL (presentatigli dal AN come "molto in gamba nell'ambiente", ai quali era stato affidato un ufficio nei locali aziendali e che avrebbero dovuto procurare nuovi acquisti di materiale con il sistema già collaudato e con il riconoscimento di un compenso pari al 50% degli affari da loro procacciati;
entrambi, s'erano allontanati quando erano stati identificati, interrompendo il rapporto, salvi i contatti tenuti dal AN "per la della definizione degli affari pendenti"), e poi da altri due personaggi (imputati non ricorrenti) pure portati dal AN;
che le dichiarazioni del AL avevano trovato conferma in quelle delle impiegate della società all'epoca dei fatti, NU TI (su ordine del AN, che era in azienda quasi tutti giorni, aveva allacciato contatti con varie ditte italiane ed estere per l'acquisto e la vendita di merce varia e di imbarcazioni) e LU IA (il AN era l'unico competente in materia ed era lui ad essere addentro alle cose societarie, tanto che spesso s'era fatto passare per l'ingegner AL per effettuare ordini di materiali da parte della MA); che ulteriori elementi a carico del AN erano emersi dai documenti a lui sequestrati, dal rinvenimento di merce di pertinenza della fallita all'interno di un locale affittato dalla sua convivente, in relazione al quale era stato anche lui a tenere i rapporti con il locatore, dalla denunzia presentata da LD EV e EL ZO, soci di un'impresa truffata, oltre che dalle dichiarazioni del già ricordato Corte GI, dalle parziali ammissioni del RA (che aveva parlato del AN come socio di fatto); che dei sedicenti fratelli VA avevano parlato anche la testimone LU IA (avevano iniziato a frequentare gli uffici all'incirca dal febbraio 1998, avevano iniziato a telefonare a varie ditte e a ordinare materiale di vario genere per conto della fallita, avvalendosi della collaborazione di una loro segretaria) e NN LL (i fratelli VA erano andati quotidianamente negli uffici della società per un paio di mesi circa, successivamente si erano visti, ma meno di frequente;
il AL ed il AN gli avevano detto che avrebbero lavorato in MA e che si sarebbero occupati di comperare imbarcazioni e rivenderle;
avevano un ufficio proprio e spesso avevano dato anche a lui direttive).
4.2. Assolutamente coerente ed esauriente è dunque l'affermazione di responsabilità di FA AN, quale ideatore e socio di fatto dell'impresa fraudolenta e spartitorie dei profitti, nonché del UR e del OB, quali concorrenti esterni e "soci" al 50% nel riparto dei profitti per gli affari dagli stessi procurati, ancorché per un breve ma non certo infruttuoso periodo. E del tutto plausibile è la considerazione che la fattiva attività di questi ultimi emergeva, secondo quanto aveva riferito il curatore, dalle istanze di insinuazione al passivo (e non già dalla sola considerazione dell'ammontare del passivo in sè, come si assume nei ricorsi, segnatamente in quello del UR), e che irrilevante era perciò che le denunzie di truffa e appropriazione indebita sporte solamente da una parte delle persone "truffate", non li riguardasse.
4.3. Prive di pregio sono quindi le doglianze del AN in ordine alla affermata sua responsabilità anche per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, all'evidenza servente le condotte distrattive, atteso il ruolo di reale dominus dell'impresa con finalità illecite a lui attribuito e la diretta conduzione dell'attività fraudolenta dalla costituzione di questa al fallimento. E manifestamente infondate, per le medesime ragioni, appaiono le deduzioni del medesimo ricorrente volte a censurare una asserita ingiustificata diversità di trattamento (sia in punto di affermazione di responsabilità sia in punto di trattamento sanzionatorio e giudizio di bilanciamento delle attenuanti) rispetto ai coimputati "privi di cariche formali", da lui stesso portati a collaborare e per più breve periodo intervenuti.
4.4. Infondate sono anche le censure relative al mancato riconoscimento della minima partecipazione al fatto articolate nei ricorsi UR e OB.
A prescindere dalle effettivamente poco chiare considerazioni della Corte d'appello in punto del loro contributo alla "persistenza" e al "rafforzamento" dei propositi truffaldini degli altri, non può non ricordarsi infatti che, secondo la lettera dell'art. 114 c.p. e orientamento risalente e consolidato, la minima importanza nella ideazione o nella esecuzione del reato di cui parla la norma non va confusa con l'importanza secondaria (ovvero con la complicità non necessaria del codice Zanardelli) del contributo prestato, ma ha un significato di tipo causale che deve essere apprezzato sulla base di parametri valutativi assoluti, "nel senso che l'apporto del concorrente considerato non deve avere avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto al contributo degli altri concorrenti, ma deve avere assunto una importanza obiettivamente minima, rilevabile, attraverso la valutazione della tipologia del reato concretamente commesso e considerato in tutte le sue componenti soggettive ed oggettive, dal grado di efficienza causale delle singole condotte rispetto alla produzione del fatto-reato" (tra molte, v. Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella). Non basta, dunque, che l'apporto dell'imputato sia stato minore rispetto a quello degli altri concorrenti, ma occorre che tale apporto risulti "nell'economia generale del fatto e in termini assoluti assolutamente marginale, superfluo, non indispensabile" (Sez. 6, n. 45248 del 30/11/2005, Cirillo, che a sua volta cita, per tutte Cass., Sez. 5, 13.4.2004, Terreno;
Sez. 1, 10.3 2004, Procopio;
Sez. 6, 9.6.2003, Arziliero). Caratteristiche queste che, per quanto puntualizzato dai giudici di merito, non si presentavano nel caso in esame giacché nell'ambito temporale interessato dalle condotte dei ricorrenti, l'attività da costoro espletata è stata plausibilmente ritenuta non di meri "gregari", ma a pieno titolo corrispondente a quella degli altri;
e non rileva ai fini dell'art. 114 c.p., che tale ambito temporale di realizzazione sia stato più ristretto rispetto a quello oggetto delle condotte dei concorrenti, essendo stati nel prosieguo sostituiti da altri.
Può solo aggiungersi che, emergendo dalla contestazione in fatto che le condotte del UR e del OB erano state realizzate in concorso, quantomeno, con il AL, il AN e lo LL (oltre che con UC IN), e non risultando alcuno di loro prosciolto, alla applicazione dell'art. 114 c.p.p., ostava, ai sensi del secondo comma di detto articolo, il disposto dell'art. 112 c.p., comma 1, n. 1. 4.5. Generiche e interamente concernenti valutazioni di fatto correttamente ancorate alle modalità dei fatti e alla personalità degli imputati, quale emergeva dai loro precedenti penali, sono infine le censure in ordine alla adeguatezza, ex art. 133 c.p., delle pene irrogate.
5. I ricorsi devono, conclusivamente, essere rigettati e i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008