Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 1
La regola emptio non tollit locatum dettata dall'art. 1599 cod. civ., con specifico riguardo al trasferimento a titolo particolare della cosa locata, in base alla quale si verifica la cessione legale del contratto con la continuazione dell'originario rapporto e l'assunzione da parte dell'acquirente della stessa posizione del locatore, non opera quando il terzo abbia acquistato il bene locato a titolo originario; pertanto, il terzo che abbia usucapito la proprietà della cosa locata, mentre non può esperire l'azione di sfratto, non essendo succeduto nel rapporto di locazione, è legittimato a promuovere le azioni reali per conseguire nei confronti del conduttore la disponibilità dell'immobile.
Commentario • 1
- 1. Possesso, detenzione e tolleranza in relazione all’usucapioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2020
Di seguito un breve disamina sulla disciplina dell'usucapione in relazione al possesso, alla detenzione e alla tolleranza. Il presente contributo in tema di possesso, detenzione e tolleranza è tratto da “Usucapione di beni mobili e immobili” di Riccardo Mazzon. Possesso, detenzione e tolleranza: le differenze. Pur rinviando, per una trattazione generalizzata del confronto, al paragrafo trentaduesimo del presente capitolo, è comunque opportuno, in questa sede, verificare come i differenti concetti di possesso, detenzione e tolleranza vengano utilizzati, anche dalla giurisprudenza, nell'ambito dell'istituto dell'usucapione; infatti, è solo in capo al vero possessore (e non in capo al mero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GN AR, GN TT, GN SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO LIPPI 2, presso lo studio TOMASSINI, difesi dall'avvocato PIETRO CORONA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
EL TO, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO LANCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato SE DI MACCO, difeso dall'avvocato (FERRUCCIO RIZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 758/97 del Tribunale di LATINA, emessa il 17/04/97 e depositata il 03/06/97 (R.G. 2049/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Pietro CORONA;
udito l'Avvocato Franco MODENA (per delega Avv. Ferruccio RIZZI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 29.6.1991, AR, CO e US SI intimavano a MA LL licenza per finita locazione alla data del 31.12.1991, in relazione all'immobile sito in Marina di Minturno, Via Simonelli n.18, del quale si dichiaravano proprietari, e lo citavano contestualmente per la convalida davanti al Pretore di Minturno.
Il LL si opponeva alla convalida, eccependo la carenza di legittimazione attiva degli intimanti, in quanto gli stessi non erano proprietari del bene, che invece apparteneva a VA LL, con il quale era intercorsa la locazione;
eccepivano inoltre l'intervenuta rinnovazione della locazione in difetto di disdetta. Il pretore, definendo il giudizio instauratosi a seguito dell'opposizione, con sentenza del 5.1.1993 accoglieva la domanda e condannava il convenuto al rilascio.
Pronunciando sull'appello del LL, al quale avevano resistito i SI, il Tribunale di Latina, con sentenza del 3.6.1997, lo accoglieva e rigettava la domanda. Riteneva il tribunale che i SI non avevano acquisito la qualità di locatori, ne' in virtù di subentro, ex art. 1602 c.c., al LL, proprietario dell'immobile ed originario locatore, ne' in virtù di conclusione di un nuovo contratto successivamente alla morte del LL. Considerava il tribunale: che la qualità di originario locatore di VA LL risultava da due denunzie di contratto verbale di affitto dell'immobile, in data 8.1.1966 e 12.1.1972, nelle quali rispettivamente US SI e AR SI, quali procuratori del LL, espressamente indicato come proprietario, dichiaravano di aver stipulato con il LL il contratto di locazione del l'appartamento in questione;
che era incontroverso l'intervenuto decesso del LL, ma non ne era nota l'epoca; che i SI non potevano porre a fondamento della loro successione nella locazione, ai sensi dell'art. 1602 c.c., l'atto di donazione del 10.4.1990, con il quale AR SI aveva donato, con riserva di usufrutto, ai figli CO e US l'immobile, del quale si era dichiarato proprietario per effetto di pacifico ed ininterrotto possesso per venti anni, atteso che l'acquisto per usucapione, secondo la giurisprudenza della S.C. (sent. n. 2536/85), non rileva a tal fine;
che non costituivano prova dell'intervenuta conclusione di un nuovo contratto tra AR SI ed il LL alcune ricevute di pagamento di canoni, non potendosi stabilire se il pagamento era stato eseguito al SI in proprio o ancora quale procuratore del LL, non essendo stata accertata la data del decesso del predetto, determinante l'estinzione della procura. Avverso la sentenza AR, CO e US SI ricorrono per cassazione, con ricorso notificato il 17.7.1998, sulla base di unico mezzo.
Resiste con controricorso MA LL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività.
1.1. L'eccezione è infondata.
La sentenza è stata depositata il 3.6.1997, ed il ricorso risulta notificato il 17.7.1998, e quindi entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., maggiorato del periodo di sospensione di cui alla legge n. 742 del 1969. 2. Il resistente ha altresì eccepito la nullità della notificazione del ricorso, in quanto effettuata, in violazione dell'art. 330, comma 3, c.p.c., presso il procuratore costituito dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, mentre avrebbe dovuto essere eseguita alla parte personalmente.
2.1. L'eccezione è infondata.
Per costante giurisprudenza di questa S.C., l'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all'art. 327 c.p.c. durante il periodo feriale, va notificata non alla parte personalmente bensì, indifferentemente, a scelta del notificante, o presso il procuratore della medesima costituito nel giudizio a quo, o nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio, dovendo ritenersi equiparate, ai sensi dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 330 c.p.c., sia l'ipotesi della mancata notificazione della sentenza, sia quella relativa alla mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio (in tal senso v. S.U., sent. n. 12593/93, e successiva giurisprudenza conforme: v., tra le tante, n. 465/96;
n.8443/96; n. 2969/97).
In ogni caso, la pretesa nullità sarebbe comunque sanata per effetto dell'avvenuta costituzione del resistente.
3. Con l'unico mezzo, il ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione dell'art. 1602 c.c., degli artt. 1, 3 e 58 della legge n. 392 del 1978, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1322 c.c. e dell'art.115 c.p.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Sostiene che erroneamente il tribunale ha negato sia l'avvenuta successione dei SI nel preesistente contratto intercorso tra il LL ed il LL, sia l'avvenuta conclusione di un nuovo contratto tra i SI ed il LL e svolge tre censure.
3.1. Con la prima afferma che erroneamente il tribunale ha ritenuto le due denunce di contratto verbale del 1966 e del 1972 sufficienti, nonostante la contestazione, a provare la qualità dei SI, senza considerare che la denuncia del 1966 non poteva provenire dall'intimante US SI, il quale all'epoca aveva solo cinque anni.
3.2. Con la seconda afferma che erroneamente il tribunale ha negato la successione dei SI nel contratto di locazione ai sensi dell'art. 1602 c.c., sia perché la regola emptio non tollit locatm opera anche nel caso di usucapione, sia perché la pretesa limitazione non può riguardare CO e US SI, che hanno acquistato a titolo derivativo dal padre.
3.3. Con la terza afferma che erroneamente il tribunale ha escluso che fossero idonee a provare l'instaurazione di un nuovo contratto di locazione tra AR SI, che aveva la disponibilità dell'immobile, ed il LL, alcune ricevute di pagamento del canone.
4. Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
4.1. Per costante giurisprudenza, la denuncia di contratto verbale di locazione, avendo finalità meramente fiscali, costituisce mera dichiarazione della parte che l'ha redatta, con la conseguenza che il contenuto del documento non costituisce prova, ma può essere dal giudice liberamente apprezzato (sent. n. 2507/84; n. 2896/85; n. 1100/97). Ed è stato altresì precisato che la facoltà del giudice di apprezzare liberamente le dichiarazioni contenute nella denuncia di contratto verbale, per trarne argomenti di prova circa il contratto di locazione, sussiste non solo quando il suo contenuto non sia contestato, ma anche quando, nonostante la contestazione, essa risulti effettuata in epoca non sospetta (sent. n. 2511/79). A tali principi si è attenuto il giudice di merito, che ha desunto l'individuazione del LL quale originario locatore dal coincidente contenuto di due denunce di contratto verbale, risalenti al 1966 ed al 1972, e quindi ad un periodo assai anteriore rispetto all'instaurazione del giudizio, nelle quali US e AR SI si qualificavano come procuratori del LL, espressamente indicato come proprietario, e dichiaravano di aver locato l'immobile per cui è causa al LL.
Ed inammissibile in questa sede, in quanto introduce una questione nuova implicante accertamenti di fatto, è la contestazione circa l'autore della sottoscrizione della denuncia del 1966. 4.2. Per disattendere la seconda censura è sufficiente ribadire il principio secondo il quale, per il combinato disposto degli artt.1599 e 1602 c.c., la regola emptio non tollit locatum opera esclusivamente nei caso in cui il locatore, titolare di un diritto sulla cosa locata, lo trasferisca ad un terzo (acquisto derivativo ovvero derivativo costitutivo), restando estranei alla previsione legale gli acquisti del bene locato a titolo originario, come l'usucapione. Conseguentemente, colui che abbia usucapito il bene non subentra nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, ex art. 1602 c.c., e pertanto non è legittimato all'esperimento delle azioni aventi titolo nel contratto di locazione, quali le azioni di risoluzione per morosità (o di finita locazione), bensì delle sole azioni tipiche a tutela della proprietà per conseguire nei confronti del conduttore la disponibilità dell'immobile (sent. n. 2356/85;, n. 11767/92). Correttamente quindi il tribunale ha negato la legittimazione a AR SI, quale acquirente per usucapione dell'immobile in danno del proprietario locatore LL.
Per quanto concerne la posizione di CO e US SI, del pari esattamente il tribunale ha negato anche ai predetti la qualità di locatori, ma la motivazione della sentenza va integrata, dovendosi osservare che la donazione compiuta in loro favore il 10.4.1990 dal padre AR non poteva determinare il subentro nella locazione intercorrente tra il LL ed il LL, non solo perché il donante, per la suesposta ragione, non aveva acquisito la veste di locatore e non poteva quindi trasferirla ad altri, ma anche perché, essendosi il donante riservato l'usufrutto, la donazione della sola nuda proprietà, in quanto non implicante la facoltà di godimento dell'immobile (riservata all'usufruttuario: art. 981 c.c.), non era idonea di per sè ad estendere ai donatari la qualità di locatori.
4.3. Risulta infine inammissibile la terza censura. Il tribunale ha ritenuto che gli atti dai quali emergeva l'avvenuto pagamento del canone da parte del LL a AR SI non erano idonei a dimostrare la conclusione, in virtù di comportamento concludente, di un nuovo contratto tra i predetti, in sostituzione di quello precedente, stipulato dal SI in qualità di procuratore del LL, poiché il mancato accertamento della data della morte del LL, con conseguente estinzione della procura, non consentiva di stabilire se il pagamento fosse stato effettuato al SI in proprio o nella suindicata qualità. E tale argomentato giudizio, concernente la valutazione dei mezzi di prova, non è sindacabile in sede di legittimità.
5. In conclusione, il ricorso è rigettato.
6. La spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore del resistente, che liquida in L. 87.000=, oltre L. 3.000.000 (tre milioni) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 12 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001