Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2464
CASS
Sentenza 20 febbraio 2001

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Massime1

La regola emptio non tollit locatum dettata dall'art. 1599 cod. civ., con specifico riguardo al trasferimento a titolo particolare della cosa locata, in base alla quale si verifica la cessione legale del contratto con la continuazione dell'originario rapporto e l'assunzione da parte dell'acquirente della stessa posizione del locatore, non opera quando il terzo abbia acquistato il bene locato a titolo originario; pertanto, il terzo che abbia usucapito la proprietà della cosa locata, mentre non può esperire l'azione di sfratto, non essendo succeduto nel rapporto di locazione, è legittimato a promuovere le azioni reali per conseguire nei confronti del conduttore la disponibilità dell'immobile.

Commentario1

  • 1Possesso, detenzione e tolleranza in relazione all’usucapione
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2020

    Di seguito un breve disamina sulla disciplina dell'usucapione in relazione al possesso, alla detenzione e alla tolleranza. Il presente contributo in tema di possesso, detenzione e tolleranza è tratto da “Usucapione di beni mobili e immobili” di Riccardo Mazzon. Possesso, detenzione e tolleranza: le differenze. Pur rinviando, per una trattazione generalizzata del confronto, al paragrafo trentaduesimo del presente capitolo, è comunque opportuno, in questa sede, verificare come i differenti concetti di possesso, detenzione e tolleranza vengano utilizzati, anche dalla giurisprudenza, nell'ambito dell'istituto dell'usucapione; infatti, è solo in capo al vero possessore (e non in capo al mero …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2464
Data del deposito : 20 febbraio 2001

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