Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5013 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
ar seun art. 15 funct159 26/5/84 M. ESENTE DA REGISTRAZIONE ce 75842 050 1 3 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.7912/200 Dott. Brune SACCUCCI Consiglicro Cron. 11230 Consiglier Dott. Vincenzo DI NUBILA Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ua. 08/07/2002 Oct . Antonino DI BLASI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: -Irpef Esenzio SEN TENZA ex art. 13 quinques D. sul ricorso proposto da: 26/05/84, converlico in L AMMINISTRAZIONE DELLE P VANZE in persona del Ministro Calam363/84 naturali - Sospensione pro tempore, ė call' AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona Recupero imponibile del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliate in Compete. Koma, via dei Portoghesi 11. 12, presso gli Uffici dell'AvvocaLura Generale dello Stato che le rappresenta e cifende per legge;
1 ricorrente
contro
OS CH, - intimata avverso la sentenza 11. 22/2/00 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia, Sez. 2 1 . 2175 N 11 02/02/00, depositata il 03/02/00. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 08/07/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
udito l'Avv. D. Giordano, dell'Avvocatura dello Stato, per l'Amministrazione ricorrente;
Sentito il P.M., ir persona del Sostituto Procuratore Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OS CH, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1981, convertito in Legge 24 luglio 1984 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dali imponibile i'ammontare dell'imposta sospesa. сви L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spe casse la detrazione, rideterminava 'ammontare del reddito imponibile сол esclusione della stessa G notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior sorma. Il ricorso dei contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma deila precedente, ha propost.o 2 rico≤30 il Ministero delle Finanze, denunciando la 28, dellaviolazione 兒 falsa applicazione degli artt. Legge 13 maggio 1999 n.. 133, 3, comma 2 bis, del DL 30 dicembre 1985 n. 971, 13, comma della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, 10, della Legge 28 febbraio 1986 г. 46 e 2 del DPR 597/73. Da parte intimate non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE ricorso deve essere rigettato. Infatli, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del DI 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le Soume relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesc in virti dell'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984 71. 159, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti cia eventi sismici, non CONCOIIOLO alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28, devc essere considerato quale попла introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella dell'imponibile, dopo la Scadenza rideterminazione sospensione, a) Detto dei versamenti della sospesi" 4945/2000, 8659/2001, (Cass. N. 10237/2001 11248/2001). Non venendo addotte nuove 2 vai'de ragioni per ildiscostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa nor. ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma J'08 Luglio 2002. Il Presidente Do SaccucciFLUL ་ Il Consigliere Istensore Dott toni DEPO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C .
2.APR. 2003/ Oggi Osvaldo Ascanio 7 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 4