Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2003, n. 15679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15679 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 50TONE LA / 03 Lavoro Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 11029/98 Consigliere Cron. 31860 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.20/05/03 - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CO TE;
- intimata - avversO la sentenza n. 210/98 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 25/02/98 R.G.N. 249/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2003 udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Gabriella 3097 -1- COLETTI;
udito il P.M. in persona del So Generale Dott. Orazio FRAZZINI l'accoglimento del ricorso. ୮ -2- : stituto Procuratore che ha concluso per Svolgimento del processo Il Ministero dell'Interno proponeva opposizione, eccependo, tra l'altro, la prescrizione quinquennale del diritto azionato, avverso i decreti ingiuntivi del Pretore di Catanzaro, ottenuti da LE RI, CC IA, SS FR e CR HI, per il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi legali e ( rivalutazione monetaria sui ratei di prestazione di invalidità civile (tardivamente) erogati. L'adito Pretore, riuniti i giudizi, con sentenza in data 4 dicembre 1996, accoglieva l'opposizione, ritenendo fondata la eccezione di prescrizione quinquennale. Proponevano appello le parti private, deducendo che il credito non era prescritto, trovando applicazione nella specie il termine di prescrizione decennale. Il Ministero si costituiva solo nell'appello promosso da SS FR, insistendo nella eccepita prescrizione quinquennale. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 13 ottobre 1998, resa in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le opposizioni, osservando che il credito per rivalutazione e interessi su prestazione previdenziale o assistenziale è soggetto a prescrizione decennale, la quale non può che decorrere, a norma dell'art.2935 c.c., dalla data in cui la prestazione in questione è stata liquidata in favore del beneficiario, non potendo costui, prima di tale data, ritenere verificato, rispetto al pagamento delle somme dovute per accessori, alcun inadempimento da parte dell'amministrazione. Ha ritenuto, tuttavia, di non poter-si pronunciare sul decorso, nel caso concreto, dell'anzidetto termine decennale, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il r pronunciato, ex art. 112 c.p.c., dal momento che il Ministero aveva eccepito, nel primo grado del giudizio, esclusivamente la prescrizione quinquennale. Il Ministero dell'Interno chiede la cassazione della sentenza nei (soli) confronti di LE RI con ricorso fondato su tre motivi. L'intimata non si è costituita. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 129, co 1, r.d.l. n. 1827 del 1935. Premesso che l'assistita ebbe a riscuotere i ratei arretrati della prestazione assistenziale in data 16 febbraio 1984, mentre il decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria fu dalla stessa notificato il 15 maggio 1995, assume che l'azionato credito sarebbe estinto per compiuta prescrizione, essendo stato fatto valere oltre il quinquennio dalla data di liquidazione ed erogazione della sorte capitale. Secondo il ricorrente, infatti, il termine di prescrizione del credito per ratei liquidati ma non riscossi è quello quinquennale (ex art. 2948 cc. E 129, comma 1, rdl n. 1827 del 1935) e lo stesso termine è applicabile agli accessori. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 e 2946 c.c., dell'art. 437 c.p.c. e vizi di motivazione, il Ministero deduce, in via subordinata, che ha errato il giudice d'appello a non ritenere rilevabile di ufficio il termine di prescrizione decennale, atteso che l'amministrazione, fin dal primo grado del giudizio, aveva manifestato la volontà di avvalersi della eccezione di prescrizione estintiva e tanto era sufficiente, nonostante fosse stato invocato il termine quinquennale, a rendere possibile la determinazione di una diversa durata della prescrizione, in applicazione del principio iura novit curia. Con il terzo motivo e con deduzione di violazione dell'art. 2935 c.c. e di vizi di motivazione lamenta il Ministero che il giudice abbia erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione nella data di liquidazione del credito per importo capitale ed osserva, altresì, che alla liquidazione anzidetta non può attribuirsi il valore di riconoscimento del debito per interessi e rivalutazione, né quindi l'effetto di interrompere il relativo termine prescrizionale. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, è fondato nei limiti delle considerazioni che seguono. Considerando quanto dedotto dallo stesso Ministero ricorrente circa la data di erogazione alla LE dei ratei arretrati del beneficio assistenziale (16.2.1984), la disciplina regolatrice del caso controverso (vigente fino al 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n.412, il cui art. 16, comma 6, ha vietato il cumulo di rivalutazione e interessi per i crediti previdenziali e assistenziali, introducendo il regime di alternatività degli accessori) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, a mente delle quali gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile la disciplina legale della prescrizione del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento - anche in ordine alla sola parte residua del credito costituita, appunto, da interessi e rivalutazione del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme ( vedi art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni le rate di pensione "non riscosse", e Corte cost. sent. n.283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto di integrare una liquidazione della prestazione tale da determinare l'applicabilità della prescrizione quinquennale(vedi Cass. sez.un. sent. 25 luglio 2002 n.10955, nonché Cass. 26 luglio 2000 n.9825). Non può, pertanto, condividersi la tesi difensiva secondo cui il termine di prescrizione applicabile sarebbe, nel caso, quinquennale. Fondati sono, invece, i rilievi mossi alla sentenza impugnata in punto di decorrenza della prescrizione, alla stregua del principio, ripetutamente affermato dalla 5 giurisprudenza di questa Corte e nuovamente ribadito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n.10955/02, secondo il quale "Il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati nella sola sorte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il "solvens" non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori". Del pari, il ricorso appare fondato nella parte relativa alla rilevabilità di ufficio, ad opera del giudice di appello, di una prescrizione di durata diversa da quella eccepita dalla parte privata nel giudizio di primo grado. Decisive, al riguardo, sono le considerazioni espresse nella ripetuta sentenza delle Sezioni Unite n.10955/02 che ha risolto il contrasto di giurisprudenza sorto sulla questione all'interno della Sezione Lavoro, formulando il seguente principio di diritto: "In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quello effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, 6 -l'identificazione delle quali spetta al potere dovere del giudice;
di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa, e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso". Alla stregua degli enunciati principi e nei limiti delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito (art.384, comma 1, c.p.c.) dovendo procedersi tenuto conto del termine di prescrizione - applicabile al diritto oggetto di controversia, della decorrenza del medesimo e della durata dell'inerzia dell'avente diritto - alla quantificazione dei crediti (in ipotesi) non prescritti. La causa va, pertanto, a tal fine rinviata ad altro giudice di appello, designato nella Corte d'appello di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catanzaro. . SSA AI SENSI DELL'ARY: 18 I SPESA, TA Così deciso in Roma il 20 maggio 2003 5335 N: OGN Il Presidente Il Cons. estensore 11-8-73 Лишний Raw REGISTRO, E DA for all love F DIRITTO LEGO ELLA O D IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 20 OTT. 2003 M E CAS R E loggi A U Larsella CANCELLIERE