Sentenza 17 aprile 2013
Massime • 1
In caso di dissociazione del concorrente nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., deve essere riconosciuta, in forza del principio di specialità, esclusivamente l'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 630 cod. pen. e non anche quella di cui all'art. 8 della l. n. 203 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2013, n. 19250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19250 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/04/2013
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1277
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 5242/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ MO IA N. IL 03/01/1975;
AT UN N. IL 24/10/1975;
avverso la sentenza n. 30/2012 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 09/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l'Avv. Vinello Acconetti V. per ZZ. FATTO E DIRITTO
ZZ MA MI e LI IO ricorrono avverso la sentenza 9.10.12 della Corte di assise di appello di Milano che ha confermato quella, in data 30.9.11, del locale g.u.p. con la quale sono stati condannati, il ZZ per il reato di concorso (con altri coimputati per i quali si è proceduto separatamente) in sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato L. n. 203 del 1991, ex art.7, concesse attenuanti generiche, alla pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione;
LI, per i reati di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione e violazione della legge sulle armi, unificati ex art. 81 cpv. c.p., riconosciuta la attenuante di cui all'art. 630 c.p., comma 5 e concesse attenuanti generiche, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione;
entrambi al risarcimento dei danni in favore della parte civile BE IU. LI deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per non avere i giudici di appello ritenuto applicabile, nella specie, l'attenuante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, in concorso con l'attenuante di cui all'art. 630 c.p., comma 5, limitandosi a ripetere la motivazione del giudice di primo grado, secondo cui le due attenuanti non possono concorrere poiché sono fondate sui medesimi elementi con identica formulazione.
La L. n. 203 del 1991, art. 8, invece - assume il ricorrente - è strutturato con previsione di pena autonoma, in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis c.p. ed ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da detto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ed è attenuante non soggetta al giudizio di bilanciamento, stante l'obbligatorietà di attenuazione delle sanzioni allorché ricorrano le condizioni per la sua applicazione, e pertanto, proprio perché il fatto di reato contestato era stato commesso in seno all'organizzazione mafiosa di appartenenza, in presenza della dissociazione dal sodalizio mafioso, corroborata dalle numerose sentenze nelle quali era stata riconosciuta la predetta attenuante speciale, i giudici di merito avrebbero dovuto applicarla anche nella specie.
ZZ MA AS, a mezzo del proprio difensore, deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per avere i giudici ritenuto la responsabilità dell'imputato pur in assenza del dolo specifico richiesto dall'art.630 c.p., essendo il prevenuto inconsapevole del piano criminoso progettato dagli altri coimputati, come poteva dedursi dalla incongruenza delle affermazioni del collaborante e coimputato LI il quale, nonostante la sua intraneità al sodalizio, aveva asserito di non essere al corrente del piano, sostenendo che ZZ, soggetto da sempre estraneo a fatti associativi, era a piena conoscenza del progetto criminoso, nonché dalle dichiarazioni di uno dei fratelli EC il quale, ammettendo la sua responsabilità, aveva affermato che tutto era stato deciso istantaneamente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, senza una iniziale premeditazione, tanto che la stessa parte lesa BE aveva dichiarato che ZZ, resosi conto di quanto stava accadendo, si era lamentato con forza venendo però minacciosamente messo a tacere dai presenti, mentre solo il LI aveva parlato genericamente di un compenso corrisposto al ZZ.
La Corte territoriale, però - lamenta la difesa dell'imputato - aveva risposto alle censure difensive puntando la sua attenzione non sul profilo psicologico, ma sulla veridicità generale dell'episodio, per cui, se era evidente che al sequestro di persona aveva preso parte anche il ZZ, ciò non era però avvenuto per sua precisa scelta e consapevolezza, "bensì a seguito di una chiara omissione da parte dei coimputati di quale fosse il loro reale obiettivo". Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 54 c.p. in quanto il
ZZ, sulla base di due diverse ipotesi di ricostruzione del fatto, ben poteva essersi trovato in una delle situazioni previste dalla predetta norma, essendo emersa la probabile iniziale inconsapevolezza dell'imputato, fase alla quale era poi seguita la costrizione ad assecondare i piani del gruppo, recandosi il ZZ personalmente a ritirare il riscatto al fine di evitare a sè e al BE gravi conseguenze, a nulla rilevando, ai fini della esclusione della esimente in argomento, che i fatti si fossero svolti nell'abitazione del ZZ, ciò non costituendo la prova assoluta della sua consapevolezza.
Con il terzo motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per non avere la Corte di merito sussunto il comportamento del ricorrente, al più, sotto la previsione di cui all'art. 379 c.p., come richiesto con lo specifico motivo di appello che era rimasto senza risposta. Con il quarto motivo si lamenta insufficiente motivazione in ordine al diniego di esclusione della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, l'unico profilo dell'aggravante considerato dai giudici essendo stato quello del vantaggio recato alla consorteria attraverso la commissione del reato, laddove invece la ratto della aggravante esige, in alternativa, l'impiego del metodo mafioso, oppure la volontà specifica di favorire o facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo, non essendo pertanto sufficiente la asserita conoscenza della "mafiosità" di uno solo dei coimputati, in assenza di elementi comprovanti la coscienza e volontà del ZZ di aiutare una consorteria mafiosa nel suo complesso.
Con motivi nuovi, depositati presso la cancelleria di questa Sezione il 28.3.13, la difesa di ZZ ha insistito per la riconducibilità del comportamento dell'imputato sotto la previsione di cui all'art.379 c.p., dovendo escludersi la partecipazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione essendo ben plausibile l'inconsapevolezza del ricorrente del piano criminoso che i coimputati avevano progettato.
Nelle diverse dichiarazioni assunte in sede di indagini, infatti, poteva emergere una probabile iniziale inconsapevolezza del ZZ il quale, una volta superata tale fase di "non coscienza", resosi conto di quanto stava accadendo, non aveva aderito al piano criminoso nella sua completezza, ma si era trovato costretto ad assecondare i progetti delinquenziali del gruppo, recandosi a ritirare il riscatto, al fine di evitare conseguenze gravi per la propria persona e per quella del sequestrato. Tuttavia - lamenta il ricorrente - la Corte territoriale non aveva motivato sul punto, non rispondendo all'assunto difensivo secondo cui il ZZ ben poteva non essere stato coinvolto nella originaria realizzazione del progetto criminoso, intervenendo solo in seguito in una specifica e unica fase, allorché la commissione del reato era già avvenuta, senza considerare infine come "le sue condotte presentassero comunque diverse criticità nella individuazione del dolo".
Osserva la Corte che il ricorso di LI non è fondato. Per la concessione della circostanza attenuante speciale prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 8, è necessario che i delitti siano quelli previsti dall'art. 416-bis c.p. o quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma o - come nella specie - per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. È, inoltre, necessario che il soggetto si sia dissociato dal gruppo di appartenenza e che nel contempo si sia adoperato per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, fornendo un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei colpevoli.
Anche la diminuente speciale prevista in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione dall'art. 630 c.p., comma 5, per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta delle prove decisive per la individuazione o la cattura dei correi, postula la prestazione di una collaborazione oggettivamente qualificata in termini determinanti e decisivi all'orientamento delle indagini verso i reali colpevoli.
Ne consegue che corretta deve ritenersi la conclusione cui è giunta la Corte di merito, nell'escludere l'applicazione, nella specie, anche della speciale attenuante di cui all'art. 8 cit. - peraltro applicabile a tutti i reati realizzati avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. -, sulla considerazione che, trattandosi, quella di cui all'art. 630 c.p., comma 5, di norma speciale più favorevole, legata ai medesimi presupposti dell'attenuante dell'art. 8 cit., essa esclude, per il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., l'operatività di quest'ultima, dovendo quindi trovare applicazione la sola attenuante di cui all'art. 630 c.p., comma 5. Infondato è anche il ricorso di ZZ.
Con motivazione congrua e che si sottrae a censure di illogicità o contraddittorietà, i giudici territoriali hanno evidenziato come, lungi dall'avere i coimputati omesso di rivelare al ZZ il loro criminoso disegno, questi abbia partecipato al sequestro di BE IU, presso la cui impresa edile svolgeva attività lavorativa, nella piena consapevolezza dell'antigiuridicità del suo comportamento.
Accanto, infatti, all'elemento materiale del reato, consistito nel mettere a disposizione la propria abitazione, dove si sarebbe dovuto recare il BE, ad esponenti del "clan NU, recandosi poi, su loro incarico, a prelevare la somma di 100.000 marchi pattuita per il riscatto, l'elemento psicologico è risultato acclarato - hanno rimarcato i giudici di appello - per essere stato proprio ZZ MA ad attirare nella trappola il suo datore di lavoro, chiamandolo al telefono e dicendogli - come lo stesso BE aveva avuto modo di dichiarare l'8.4.10 - che un amico di IT IN voleva parlargli: BE aveva seguito il ZZ fino dentro l'appartamento di questi, dove poi era stato aggredito dai sequestratoli e legato con una corda al collo. Proprio IT - risultato del tutto estraneo ai fatti - aveva narrato, come ancora evidenziato dai giudici di appello, che lo stesso ZZ gli aveva confessato di aver partecipato al delitto, ammettendo di aver teso una trappola al BE, come richiestogli da LL AL, circostanza confermata anche dal fratello di quest'ultimo, AN, il quale, discutendo dell'episodio con il IT, aveva addebitato l'iniziativa al fratello AL. LI IO, poi, divenuto collaboratore di giustizia nell'agosto del 2007 e la cui attendibilità soggettiva ed intrinseca è stata adeguatamente motivata dai giudici di merito, nell'ammettere la sua partecipazione al delitto, ha indicato nel "MA di IS, residente in [...], uno dei partecipi che aveva messo a disposizione la sua abitazione di Colonia per segregare il sequestrato, cioè il BE imprenditore di Niscemi trasferitosi per lavoro in Germania, ed il nome di "MA", un niscemese soprannominato "la scimmia", è stato fatto anche da IS GI, chiamante in reità che, nell'indicare la partecipazione al sequestro delle persone già note agli investigatori, ha avuto modo di precisare che erano stati i fratelli LL a confidargli che al delitto aveva partecipato anche "MA di IS, significativamente precisando che questi aveva informato LL AL del momento in cui l'imprenditore BE "aveva disponibilità economica": LL si era quindi organizzato e la vittima era stata attirata nel tranello. Ancora LI - hanno sottolineato i giudici milanesi - aveva riferito che LL AL aveva detto a "MA" "che avrebbe dovuto far finta di non sapere niente quando sarebbe arrivato con lui l'individuo", aggiungendo "che il "MA" fece la parte di chi non ne sapeva niente e, nel senso che prese a dire di non fare niente al suo amico (BE), di lasciarlo stare e LL AL, tenendogli la parte, gli diceva di non immischiarsi". Allorché tali dichiarazioni - hanno perspicuamente rimarcato i giudici di secondo grado - erano state lette al ZZ, il quale aveva chiesto al p.m. di essere interrogato, il 2.12.10, l'odierno ricorrente aveva chiesto di interrompere l'interrogatorio, senza fornire alcuna spiegazione. Inammissibile è il secondo motivo, consistente in una non consentita, oltre che manifestamente infondata, per le ragioni fin qui esposte, alternativa e ipotetica ricostruzione fattuale, tendente ad accreditare uno stato di necessità in cui si sarebbe trovato il ZZ, obbligato ad eseguire gli ordini degli organizzatori del sequestro, e manifestamente infondato è il terzo motivo, avendo del tutto correttamente i giudici di appello escluso, una volta provata la partecipazione del ZZ al sequestro di persona e al conseguimento del profitto, la configurabilità del reato di cui all'art. 379 c.p., l'elemento psicologico che ha sorretto il comportamento dell'imputato essendo consistito nel dolo diretto, manifestato attraverso un apporto consapevole e materiale, con animus soci, alla realizzazione del crimine.
Infondato è l'ultimo motivo, avendo la stessa difesa del ricorrente evidenziato essere stato considerato dai giudici territoriali, per ritenere sussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, il profilo del vantaggio recato alla consorteria attraverso la commissione del reato, vantaggio consapevolmente avuto di mira dall'imputato all'uopo contattato proprio, per la realizzazione dell'intrapresa criminosa, da LL AL, capo dell'omonimo gruppo mafioso partecipe dell'associazione "cosa nostra" e della cui caratura mafiosa - hanno sottolineato al riguardo i giudici milanesi - ZZ era ben consapevole, sì che è rimasta provata la fallacia dell'assunto difensivo secondo cui l'imputato avrebbe agito soltanto per "la generale realizzazione di un piano criminoso".
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013