Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2011, n. 20005
CASS
Sentenza 20 aprile 2011

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Il giudice che, in difetto di prova della legale conoscenza del provvedimento, ritenga tardiva l'impugnazione proposta, ha l'onere di accertare, alla stregua delle risultanze processuali, la diversa data, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata. (Fattispecie in tema di riesame di un decreto di sequestro probatorio, dichiarato inammissibile per non aver l'indagato fornito la prova della data, rilevante ai sensi dell'art. 324, comma primo, cod. proc. pen., nella quale aveva avuto effettiva conoscenza della misura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2011, n. 20005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20005
    Data del deposito : 20 aprile 2011

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