Sentenza 20 aprile 2011
Massime • 1
Il giudice che, in difetto di prova della legale conoscenza del provvedimento, ritenga tardiva l'impugnazione proposta, ha l'onere di accertare, alla stregua delle risultanze processuali, la diversa data, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata. (Fattispecie in tema di riesame di un decreto di sequestro probatorio, dichiarato inammissibile per non aver l'indagato fornito la prova della data, rilevante ai sensi dell'art. 324, comma primo, cod. proc. pen., nella quale aveva avuto effettiva conoscenza della misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2011, n. 20005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20005 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/04/2011
Dott. LOMBARDI AL M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 859
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 40143/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO AL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 16 settembre 2010;
sentita la relazione del consigliere dott. Alessandro M. Andronio;
lette le conclusioni del pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 16 settembre 2010, il Tribunale di Cosenza, in sede di riesame, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'interessato avverso un decreto di sequestro probatorio del 25 maggio 2010, ritenendo che il ricorrente non avesse adempiuto all'onere di provare la data in cui aveva avuto effettiva conoscenza della misura;
data di inizio della decorrenza del termine di cui all'art. 324 c.p.p., comma 1. Avverso tale provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, rilevando la violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 1, sul rilievo che tale norma non farebbe gravare sul richiedente l'onere di provare il momento dell'effettiva conoscenza della misura cautelare reale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La motivazione dell'ordinanza impugnata si fonda sul principio di diritto che esista in capo al soggetto che richiede il riesame della misura cautelare reale l'onere di provare il momento dell'effettiva conoscenza della misura stessa.
Tale principio - affermato da alcune risalenti pronunce di legittimità (Sez. 6, 18 dicembre 1992, Scuderi;
Sez. 2, 22 marzo 1994, p.m. in proc. De Giovanni) - non è condivisibile, perché non trova alcuno specifico fondamento normativo nel sistema processuale e si palesa comunque del tutto irragionevole, facendo gravare sul soggetto titolare del potere di impugnazione le conseguenze dell'omissione degli adempimenti, da parte dell'ufficio giudiziario, diretti a portare il provvedimento a formale conoscenza del suo destinatario (Sez. 2, 6 luglio 2006, n. 30723). Deve, dunque, rilevarsi che incombe sul giudice il quale, in mancanza della prova di legale conoscenza del provvedimento, ritenga l'impugnazione tardiva, l'onere di accertare, sulla scorta delle risultanze processuali, la data diversa - rispetto all'allegazione dell'interessato - in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata;
ciò che non è accaduto nel caso di specie. 11 provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato;
spetterà al giudice di rinvio rinnovare il giudizio applicando il principio di diritto appena esposto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011