Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/1999, n. 3682
CASS
Sentenza 19 novembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Qualora l'autorità amministrativa manifesti la volontà di non demolire un immobile abusivo e tale volontà sia sicuramente incompatibile, in una prospettiva concreta e non di mera eventualità, con il provvedimento demolitorio emesso ex art. 7, ultimo comma, l.28.2.1985, n.47, il giudice penale, potendosi comunque configurare l'avvio della procedura sanzionatoria eccezionale alternativa alla demolizione di cui al comma quinto del medesimo articolo 7, deve disporre la sospensione dell'esecuzione in corso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento della Giunta municipale di un Comune siciliano che aveva escluso la necessità di demolire un immobile abusivo, rilevando che si tratta di provvedimento riservato alla competenza del Consiglio comunale, e non della Giunta. La Corte ha osservato che la circostanza che la volontà del Comune è stata espressa con un atto annullabile non è rilevante, essendo tale atto esistente, efficace ed esecutorio fino a che non venga annullato e potendo lo stesso essere sanato, ratificato o convertito in un atto valido).

L'ordine di demolizione di cui all' art. 7, ult. comma, l.28.2.1985, n.47 emesso con la sentenza di condanna può essere sempre revocato in sede esecutiva quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria. Tale incompatibilità non deve però essere futura e meramente eventuale, ma già esistente ed insanabile al momento della decisione. (Fattispecie di incidente di esecuzione riguardante la deliberazione della Giunta municipale di Milazzo che, ai sensi del quinto comma dell' art. 7 cit., aveva dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento del fabbricato).

L'art. 7, quinto comma, l.28.2.1985, n.47, che prevede la possibilità di non dare esecuzione all'ordine di demolizione per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici accertati con "deliberazione consiliare", vige anche nella Regione Sicilia in quanto è stato recepito dalla legge regionale 10.8.1985, n.37 e, per lo specifico aspetto, non esiste altra norma regionale incompatibile con la detta disposizione. (Nella specie la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento della Giunta municipale di un Comune siciliano che aveva escluso la necessità di demolire un immobile abusivo, rilevando che si tratta di provvedimento riservato alla competenza del Consiglio comunale, e non della Giunta).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/1999, n. 3682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3682
    Data del deposito : 19 novembre 1999

    Testo completo