Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 2
In tema di determinazione della tassa di iscrizione agli ordini professionali, il professionista ha un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, alla corretta emanazione dell'atto generale di determinazione della prestazione pecuniaria, mentre è, invece, portatore di un vero e proprio diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'Organo avente giurisdizione professionale, quanto all'accertamento dell'inesistenza del potere del Consiglio dell'ordine (o del Collegio o della Commissione professionale) di imporre la prestazione o la misura di esse fissata nei suoi confronti. (Nella specie, le S.U., investite della questione sul punto della giurisdizione, hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale dei geometri che, ritenuta manifestamente eccessiva, in relazione ai criteri dettati dall'art. 7 D.L.Lgt. n. 382 del 1944, la tassa di reiscrizione all'albo richiesta al professionista ricorrente, aveva annullato la deliberazione del Collegio provinciale dei geometri - nella specie, di Padova - concernente il rifiuto di reiscrizione per mancato pagamento della suddetta tassa).
In tema di determinazione della tassa di iscrizione agli ordini professionali, il professionista ha un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, alla corretta emanazione dell'atto generale di determinazione della prestazione pecuniaria, mentre è, invece, portatore di un vero e proprio diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'Organo avente giurisdizione professionale, quanto all'accertamento dell'inesistenza del potere del Consiglio dell'ordine (o del Collegio o della Commissione professionale) di imporre la prestazione o la misura di esse fissata nei suoi confronti. (Nella specie, le S.U., investite della questione sul punto della giurisdizione, hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale dei geometri che, ritenuta manifestamente eccessiva, in relazione ai criteri dettati dall'art. 7 D.L.Lgt. n. 382 del 1944, la tassa di reiscrizione all'albo richiesta al professionista ricorrente, aveva annullato la deliberazione del Collegio provinciale dei geometri - nella specie, di Padova - concernente il rifiuto di reiscrizione per mancato pagamento della suddetta tassa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2001, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUGEHA DI CASSAZIONEU ЕМА91 Disc ESENTE DA REGISTE RTONI UNITE CIVILI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 DISCIPLINARE 99.ri Magistrati: L. TAI, ompos: PS Oggetto PROFESSIONISTI - AVVOCATI MATERIA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Dott. Andrea VELA - Primo Presidente Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE R.G.N. 473/99 Presidente e RelatoreDott. Alfio FINOCCHIARO Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Cron.12719 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere - Ud. 09/03/01 Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere - Dott. Ernesto LUPO Consigliere - Dott. Roberto PREDEN ha pronunciato la seguente ORD INANZA sul ricorso proposto da: RO IN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SOMALIA 92, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO MARTELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA;
2001
- intimati -
25 avverso la decisione n. 35/98 del Consiglio nazionale 1 forense di ROMA, depositata il 28/11/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/03/01 dal Presidente Relatore Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari l'improcedibilità del ricorso. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che l'avvocato Agostino Rossodivita ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense n. 35 del 1998, con la quale è stato dichiarato inammissibile il proprio ri- corso;
- considerato che all'udienza del 14 ottobre 1999 questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddit- torio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa;
- considerato che dalla certificazione della Can- celleria centrale civile in data 14 ottobre 2000 risul- ta che nessun atto di integrazione del contraddittorio risulta depositato;
considerato che
il ricorso va dichiarato inam- missibile non essendo possibile stabilire se 2 3 l'integrazione del contraddittorio sia stata effettua- ta;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 9 marzo 2001. q Il Presidente # Collaboratore di Cancelleri. Depositato in Cancelleria Roma, 2.0 APP 2001- IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Д аиле E E 6 R N 8 2 9 A O . 1 I N / Z N I 4 - A / L 6 R P B 2 I T . . S C L I R . S L G I P . A E D D . R B L A E A T D A D I I 1 S R 3 E N 1 E T E T . S N I N A E A S M E 3