Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
L'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione, se la contestata recidiva reiterata non è in concreto applicata, può ben essere inferiore al terzo della pena stabilita per il reato più grave.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2009, n. 46449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46449 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/10/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1625
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 21891/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova;
avverso la sentenza del giudice l'udienza preliminare presso il tribunale della medesima città, pronunciata il 18 marzo del 2009 e nei confronti di: RA DD, nato in [...] l'11 ottobre del 1967;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il procuratore generale nella persona del OA ZO, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO E DIRITTO
Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Genova, applicava ex art. 444 c.p.p., e RA RE la pena concordata nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 2600 di multa, ritenuta la continuazione tra i due reati contestati nonché l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non applicava l'aumento di pena per la recidiva e concedeva le circostanze attenuanti generiche.
Il predetto era imputato del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere detenuto a fine di spaccio grammi 1,70 di cocaina nonché del delitto di cui all'art. 337 c.p.p., per essersi opposto con violenza al pubblico ufficiale che voleva identificarlo, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. Ricorre per cassazione il Procuratore generale denunciando omessa, motivazione in ordine alla ritenuta continuazione e violazione dell'art. 81 c.p., comma 4, posto che l'aumento per la continuazione non poteva essere inferiore ad un terzo.
Premesso che il Procuratore generale era legittimato ad impugnare la decisione perché denuncia, oltre al difetto di motivazione,anche l'irrogazione di una pena illegale, si rileva che il ricorso va respinto perché infondato.
Secondo il più recente orientamento di questa corte, nel caso in cui sia proposta richiesta concordata di applicazione della pena, con riconoscimento del cumulo giuridico per effetto della continuazione tra i reati contestati, il giudice, nell'accogliere la richiesta, non è tenuto ad indicare le ragioni di fatto poste a fondamento dell'unicità del disegno criminoso prospettato concordemente dalle parti. (Cass. n. 20562 del 2007; n. 3204 del 2003);
La disposizione di cui all'art. 81 c.p., comma 4, aggiunta con la L. n. 251 del 2005, art. 5, in base alla quale se i reati in concorso formale o in continuazione sono commessi da soggetti ai quali è stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, l'aumento non può essere inferiore ad un terzo, presuppone che sia stata in concreto applicata la recidiva.
Nella fattispecie invece la recidiva di cui al comma 4, ancorché contestata, non è stata applicata per la ritenuta modesta entità del fatto ascritto al prevenuto. Quindi l'aumento per la continuazione poteva essere contenuto in misura inferiore al terzo.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso del Procuratore generale. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2009