Sentenza 13 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2002, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
6 4 0 2 . E 5 ce 8757 N 5 8 9 O 1 I / N Z 4 / A 6 B R 2 T . S L R I . L REPUBBLIC P G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 2 A . E D R R L A E T A D D I 1 A L L I A V V V S 3 1 E N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E T . S N N I E A S SEZIONE TRIBUTARIA R.G. N. 5184.00 E Cron.5019 Composta dai Magistrati: PRESIDENTE Dott. GIOVANNI OLLA Rep. Dott. STEFANO MONACI CONSIGLIERE Ud. 25.10.01 Dott. MARIO CICALA CONSIGLIERE OGGETTO: processo Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. tributario Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE avviso di ha pronunciato la seguente accertamento SENTENZA motivazione sul ricorso proposto da: prove Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
RI sdf., in persona del socio e legale IC rappresentante p.t. già corrente in Pieve a Nievole via Umbria 27 e
contro
NI VA in proprio e quale socio della sdf. IC CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RI CAMPIONE CIVILE 9 N. 68757 8 0 7 nonchè
contro
NI ID, già residente in [...] intimati avversO la sentenza n.183.37.98 in data 15.10.98 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. depositata in data. 12.1.99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.10.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Criscuoli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. DARIO CAFIERO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito di ispezione documentale effettuata dall'Ufficio Iva di Pistoia e di richiesta di esibizione di documenti mod. 55, 1'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Pescia emetteva avvisi di accertamento per gli anni 1980 e 1982 a carico della sdf. IC RI e dei soci NI ID, TO NA e NI VA. I contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Pistoia, la quale annullava parzialmente gli accertamenti. TO NA presentava domanda di sanatoria ex lege n. 413.91, onde nei di lei confronti la materia del contendere cessava.
2. Proponeva appello l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette e la Commissione Tributaria Regionale lo respingeva così motivando: esattamente i giudici di prime cure hanno ritenuto insufficiente, ai fini della prova del fondamento degli accertamenti in questione, il richiamo al processO verbale di ispezione e di constatazione. E' mancata la produzione in giudizio della documentazione contabile cui l'attività ispettiva e di constatazione si è riferita, documentazione che costituisce la base ineliminabile della legittimità della pretesa tributaria;
e lo stesso Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Pescia ammette (cfr. foglio 2 dell'appello) di non avere esaminato la documentazione contabile predetta quale presupposto dell'emissione dei contestati avvisi di accertamento, quando eccepisce che sarebbe stata inutile da parte sua una disamina della documentazione stessa. >
3. Ha proposto ricorso per Cassazione 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo un motivo. Le controparti non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con l'unico motivo del ricorso, l'Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 636.72 modificato con D.P.R. n. 739.81; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. Il rigetto dell'appello è motivato dal fatto che 1'Amministrazione non avrebbe adempiuto all'onere di allegare i documenti sui quale aveva basato l'accertamento. Per contro, a sensi degli artt. 54 e 56 della normativa citata, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato deve soltanto indicare gli elementi probatori che costituiscono il sostegno della rettifica. Nè ricorre nella specie la motivazione per relationem>, perchè gli avvisi di indicano le fonti probatorie bolle di accertamento alterate ed assegni bancari talchè con la accompagnamento semplice lettura degli avvisi il contribuente è stato messo in condizione di conoscere le prove a suo carico. Nella specie, i giudici di secondo grado hanno ritenuto 5. insufficiente il richiamo al processo verbale di constatazione, senza la produzione della documentazione contabile, ma non hanno tenuto conto che, in sede penale, la falsità delle bolle è stata confermata con sentenza. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto ordinare l'esibizione delle ripetute bolle. Il ricorso è infondato. Occorre anzitutto distinguere la posizione 6. del NI da quella degli altri soggetti del processo. Al NI non è stato notificato il ricorso per Cassazione, in quanto il medesimo NI risulta deceduto. Non rimane che dichiarare inammissibile il ricorso nei suoi confronti.
7. Quanto alle posizioni della sdf. IC RI e del NI, si rileva che la Commissione Tributaria Regionale non ha dubitato della formale validità degli avvisi di accertamento, ma li ha ritenuti infondati nel merito. Se è vero che è legittima la motivazione per relationem> quando gli atti richiamati sono già noti al contribuente о in suo possesso ( Cass. 25.5.01 n. 7149), nondimeno nell'ambito del procedimento tributario permane l'onere 1'Amministrazione di dispiegare la propria attività probatoria per in ordine alla violazione addebitata al contribuente. Se l'avviso valido alla sola condizione che esso citi idi accertamento è criteri astratti cui l'ufficio si è attenuto nell'accertamento (vedi Cass. 22.10.01 n. 12867, 19.10.01 n. 12774 e numerose altre conformi) in tanto la pretesa dell'Amministrazione può essere accolta nel merito in quanto la prova della violazione sia fornita. E' pacifico che la sentenza penale non può fare stato, in quanto 8. non risulta che 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato abbia preso parte al processo penale e comunque la prova nel giudizio tributario soffre limitazioni che non ricorrono nel processo penale. Nella specie, le Commissioni di merito non hanno ritenuto. sufficienti gli avvisi di accertamento basati su processo verbale di constatazione di altro ufficio, ma hanno richiesto, ai fini della completezza della prova, l'esame dei documenti contabili (bolle assunte come alterate) L'ufficio risulta avere dedotto, come si legge nella motivazione della sentenza di appello, che sarebbe stata inutile da parte sua una disamina di detta documentazione, ammettendo di non averla esaminata e di essersi basato unicamente sul processo verbale di constatazione dell'Ufficio Iva.
9. Orbene, se la Commissione Tributaria di primo grado ritiene insufficiente la prova della violazione in quanto manca la produzione delle bolle alterate, non può l'ufficio insistere, con l'appello, nell'accertamento dichiarando che siffatto esame è inutile. Rientra tra i poteri del giudice quello di poter esaminare 5 il corpus delicti>. Rettamente, pertanto, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado. 10. Sostiene a questo punto l'Amministrazione Finanziaria dello Stato che ben avrebbe potuto la Commissione ordinare l'esibizione in giudizio della documentazione mancante. Si rileva, al riguardo, che tale potere è attribuito alle Commissioni in via eccezionale, onde acquisire prove indispensabili al fine di emettere una ragionevole decisione e non per rimediare а lacune probatorie della parte. Trattasi di facoltà largamente discrezionale, il cui mancato uso non appare censurabile in Cassazione siccome attinente all'accertamento del fatto. 11. Il ricorso va quindi rigettato nei confronti della sdf. IC RI e di NI VA. Non essendosi le controparti costituite, non vi è luogo a pronunciare sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso nei confronti di NI VA e della sdf. IC RI;
lo dichiara inammissibile quanto a NI ID. E Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 25 ottobre 2001. 6 N 8 . O 9 I 5 1 Z / 4 . IL PRESIDENTE A / N R 6 . 2 T S F . I A I DOTT. GIOVANNI OLLA R R . R E G L F . L E A D R A T L U E B A B D A D I I T S R E 1 IL CONSIGLIERE ESTENSORE A N T T I 3 E 1 S N R E . I E S DR. VINCENZO D NUBILA A N T IL CANCELLIERE E , A Osvaldo Ascanio 1 C 6 M 6 0