Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in L. 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova del materiale esborso, anche in nero, della retribuzione. (In motivazione la Corte ha precisato che il relativo onere probatorio grava sulla pubblica accusa, che può assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali che testimoniali ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria).
Commentario • 1
- 1. In che modo la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 può escludere la sussistenza del reato di omesso versamento delle ritenute…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo con la quale l'imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis – perché, nella qualità di legale rappresentante di una ditta ometteva di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo complessivo di Euro 35.284,38 ed era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2007, n. 38271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38271 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/09/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 02172
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 009712/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE TO, N. IL 08/05/1957;
avverso SENTENZA del 05/12/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. De Nunzio Wladimiro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitato alla richiesta di sostituzione di pena detentiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 31 gennaio 2005, il Tribunale di Lecce aveva condannato IN EL alla pena di giustizia (pena sospesa), avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2 convertito con modificazioni nella L. 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni, per avere omesso,
quale amministratore unico della GEST. INT. TOUR s.r.l., il versamento all'INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti della società del mese di luglio 2000.
Su appello dell'imputato, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato, con sentenza del 5 dicembre 2005, la continuazione tra il reato di cui alla pronuncia appellata e quello giudicato con decreto penale di condanna del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 13 dicembre 2004, rideterminando la pena complessiva per il reato continuato in giorni diciotto di reclusione e Euro 600,00 di multa, fermo il resto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
1 - la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per non avere la Corte territoriale dichiarato la nullità dell'ordinanza del 18 giugno 2004 con la quale il giudice di prime cure non aveva ammesso l'esame di tre testimoni, richiesto dalla difesa dell'imputato ai sensi dell'art. 468 c.p.p., comma 4, avendo erroneamente ritenuto che la relativa deduzione fosse tardiva in quanto non concernente una prova contraria.
2 - la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione alla norma incriminatrice: il ricorrente cita al riguardo Cass. 19 settembre 2003, Soraci, secondo la quale "la presentazione delle denuncie contributive legittima la presunzione che la situazione esposta dall'imprenditore sia quella reale;
eventuali divergenze devono essere provate da chi le deduce", per dedurre che illegittimamente una tale possibilità di prova non gli è stata offerta, così determinando altresì un error in indicando della sentenza;
3 - gradatamele, la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato accoglimento del motivo subordinato di gravame relativo all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. 4 - in via ulteriormente gradata, la carenza di motivazione in ordine alla richiesta applicazione di una sanzione sostitutiva L. n. 689 del 1981, ex art. 53 avanzata con memoria aggiuntiva.
Il ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
Con memoria contenente motivi nuovi ai sensi della legge n. 46 del 2006, la difesa del ricorrente deduce la violazione di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. d), sempre con riferimento alla mancata ammissione della pretesa prova contraria di cui al primo motivo di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il mancato rilievo da j parte della Corte territoriale della nullità del giudizio di primo grado, per non avere il Tribunale di Lecce ammesso le testimonianze dedotte in udienza dalla difesa dell'imputato a prova contraria, sull'errato assunto che non si sarebbe trattato di prova contraria ma di prova diretta, da dedurre pertanto prima dell'udienza dibattimentale mediante deposito in cancelleria della lista testimoniale nei termini stabiliti a pena di inammissibilità dall'art. 468 c.p.p., comma 1. In proposito, il ricorrente deduce che, trattandosi viceversa di prova contraria a quella dedotta dal P.M., l'art. cit., comma 4 ne consentiva la deduzione oltre i termini indicati al comma 1 e anche con presentazione al dibattimento.
Deduce altresì, col secondo motivo di ricorso che non avergli consentito l'espletamento della prova contraria richiesta, oltre a violare la norma processuale dettata per assicurare il contraddittorio delle parti, aveva comportato un vulnus anche sul piano dell'osservanza della legge penale, determinando un error in indicando.
Infine col motivo nuovo di cui alla memoria del 7 aprile 2006, il comportamento dei giudici di merito viene censurato anche sotto il profilo della mancata ammissione di una prova decisiva a discarico richiesta anche nel corso del dibattimento.
I tre motivi sono infondati.
Il P.M. aveva tempestivamente indicato a testimone nella lista di cui all'art. 468 c.p.p., comma 1 l'ispettore del lavoro che aveva operato gli accertamenti in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato poi contestato all'imputato. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 23 giugno 2003 n. 27641, il reato di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 - bis, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638 e successive modifiche, non è configurabile senza il materiale esborso, anche solo in nero (Cass. 20 gennaio 2006 n. 2641), della retribuzione, il quale, costituendo un presupposto necessario della fattispecie criminosa, deve essere provato dall'accusa sia con documenti che con testimoni e, all'occorrenza,utilizzando gravi precisi e concordanti elementi indiziari (Cass. 2 settembre 2005 n. 32848). All'udienza dibattimentale del 18 giugno 2004, il difensore dell'imputato, al fine di paralizzare l'indicazione da parte del testimone dell'accusa di elementi probatori in ordine alla sussistenza nel caso in esame di tale materiale esborso della retribuzione, chiese l'ammissione di tre testimoni per accertare se la retribuzione cui erano riferibili i contributi trattenuti dal datore di lavoro e non versati all'INPS fosse stata effettivamente erogata.
Nonostante una certa incertezza nella formulazione della prova in questione, sembra trattarsi effettivamente di prova contraria a quella dedotta dal P.M., a discarico dell'imputato, in quanto tendente a dimostrare che la retribuzione in questione non era stata versata ai dipendenti dell'impresa e quindi non era stata operata alcuna trattenuta contributiva da riversare all'INPS. Il diritto ad una prova siffatta - garantito all'imputato dall'art.495 c.p.p., comma 2, in conformità all'art. 6, par. 3, lett. d)
della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e attualmente anche dall'art. 111 Cost., comma 3 - può essere peraltro denegato dal giudice, con adeguata motivazione, quando le prove richieste siano manifestamente superflue o irrilevanti oppure siano state dedotte in maniera inammissibile.
Nel caso in esame, va rilevato dagli atti - che il giudice di legittimità è autorizzato a consultare dato il tipo di censure svolte - che, nella deduzione della prova indicata, il difensore dell'imputato ha omesso di indicare il nominativo dei tre testi di cui chiedeva l'ammissione, non operando pertanto la corretta individuazione della prova dedotta.
Siffatta mancata corretta individuazione della prova rendeva pertanto la stessa inammissibile, impedendo su di essa il contraddittorio della parte pubblica.
Il rilievo d'ufficio, in questa sede, della indicata inammissibilità della deduzione probatoria in parola, sia pure per ragioni diverse da quelle sviluppate dai giudici di merito, rende comunque infondati i primi due motivi di ricorso nonché quello di cui alla memoria aggiuntiva.
Manifestamente infondato appare inoltre il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale correttamente indicato nell'ammontare delle ritenute omesse, nel valore corrente della moneta al momento della commissione del fatto, le ragioni della ritenuta (con giudizio di merito incensurabile in questa sede) non ricorrenza della attenuante relativa alla speciale tenuità del danno arrecato, invocata con riguardo all'omissione del versamento di L.
1.589.973 nel luglio 2000.
Infine, anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con esso, il ricorso censura il mancato esame della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pecuniaria, avanzata dalla difesa dell'appellante con memoria contenente nuovi motivi di appello.
L'infondatezza di tale censura deriva dal fatto che la relativa richiesta non meritava risposta alcuna, essendo stata formulata con memoria depositata solo all'udienza del 5 dicembre 2005 e quindi oltre il termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 585 c.p.p., commi 4 e 5. Concludendo, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2007