Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2007, n. 38271
CASS
Sentenza 25 settembre 2007

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In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in L. 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova del materiale esborso, anche in nero, della retribuzione. (In motivazione la Corte ha precisato che il relativo onere probatorio grava sulla pubblica accusa, che può assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali che testimoniali ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria).

Commentario1

  • 1In che modo la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 può escludere la sussistenza del reato di omesso versamento delle ritenute…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2020

    (Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo con la quale l'imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis – perché, nella qualità di legale rappresentante di una ditta ometteva di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo complessivo di Euro 35.284,38 ed era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2007, n. 38271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38271
Data del deposito : 25 settembre 2007

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