Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2003, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO AZIONE LA CORTE SUPREMA Oggetto SE I NI NITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Primo Presidente f.f. R.G.N. 18726/98 Dott. Paolo IT - Consigliere Cron. 5360 Rep. 737 Dott. Giovanni PAOLINI Rel. Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Ud.05/12/02 Dott. Ernesto LUPO Consigliere - Dott. SC SABATINI Consigliere - Dott. Enrico ALTIERI Consigliere- Dott. Ugo VITRONE Consigliere- Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR ER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BIANCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati CHIECO TRISORIO LIUZZI, MASTROVITI FULVIO, giusta EP delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2002
contro
DI TI AS, DI TI ME, elettivamente 1593 -1- domiciliati in ROMA, VIA S. VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALOISIO, rappresentati e difesi dall'avvocato COSTANTINO CH, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti nonchè a seguito di ordinanza dibattimentale in data 12 luglio 2001 di integrazione del contraddittorio nei confronti di GE IS, GE OL, HI TA, DELI ZO, RC IA, AP AN, RU ME, DELI UC, DI TT IO, DI DO DO, MP EP, IN NC, RS IT, LE EL, LE NC, CU CH, DI ZI GE, SO NC, LL ZO, QU DO, LE MA, LI ER, DE DI IN, EN EN, nonchè
contro
CONDOMINIO DI VIA PRUSSIANO 18 IN BISCEGLIE, AMENDOLAGINE ROSA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 850/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 19/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni -2- PAOLINI;
uditi gli avvocati Alessandro CHIECO BIANCHI, per delega dell'avvocato Fulvio MASTROVITI;
udito il P.M. in persona del Sostitutore Procuratore EN IANNELLI, che ha concluso che per quanto riguarda la richiesta dell'avvocato per integrazione contraddittorio non la ritiene possibile e quindidel chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in via principale, ed in via subordinata il rigetto del secondo motivo di ricorso con la dichiarazione della giurisdizione dell'A.G.O.. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RG OI ricorre, con due motivi, il secondo dei quali inteso a prospettare problematica attinente alla giurisdizione, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari in data 19 settembre 1997, non utilmente notificata ai fini di cui all'art. 285 cod. proc. civ., che ha definito una vertenza intercorsa fra esso ricorrente, da un lato, UA e ME Di IN, il condominio nel complesso edilizio al n. 18 della via Prussiano di SC, LE GR, GI Di SC, SA LA, GI AL, SC LD, IN AL, EL EL, SC IN, IN LI, OL EL, LE SA, RI SI, SC BA, NT IC, IN DEIO, MA ER, EN VA, RO AL, EA NO, ME ER, EL Di IZ, RG LL, SA De UD, IA DEIO, NT Di ED e DO Di DO, gli ultimi ventisette intervenuti nel giudizio iussu iudicis sul riscontrato presupposto dell'esistenza fra tutte le parti di una situazione di litisconsorzio necessario in relazione al contesto controverso, dall'altro. Il ricorso è stato proposto esclusivamente nei confronti di UA e di ME Di IN ed è stato notificato, oltre che a costoro, soltanto a SA LA ed a GI Di SC, nonché al condominio nel complesso edilizio al n. 18 della via Prussiano di SC fra il 28 ed il 31 ottobre 1998. ME e UA Di IN resistono al gravame con controricorso del 2 dicembre 1998. Il condominio nel complesso residenziale al n. 18 della via Prussiano di SC, GI Di SC e SA LA non hanno svolto attività difensiva nella presente sede. Questa Corte Suprema, con provvedimento del 12 luglio 2001, ha ordinato integrarsi il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri contendenti sunnominati, come detto, stati partecipi dei pregressi stadi di merito del processo. 菡 RG OI, mentre ha chiamato nel processo tutte le altre parti delle quali è stato come sopra ordinato l'intervento, nell'omesso tempestivo adempimento dell'impartito ordine di integrazione del contraddittorio con riguardo a LE SA ed a GI AL, con istanza del 22 novembre 2001, ha chiesto proroga del termine assegnato per far luogo integrale all'adempimento in questione, accampando di non essere stato in grado di dar corso alla vocati in ius dei due contraddittori suddetti per essersi gli stessi trasferiti dalla loro residenza precedente ad altra, assunta, non conosciuta. Nessuno dei contendenti nell'esposta guisa intimati si è costituito nella presente sede. Sono agli atti memorie così del ricorrente, come delle controricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il più sopra evidenziato mancato pieno adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio impartito con il dianzi ricordato provvedimento del 12 luglio 2001, ai sensi dell'art. 331, comma 2, cod. proc. civ., comporta che il ricorso deve essere dichiarato senz'altro inammissibile. In proposito, si impone una puntualizzazione. L'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti aventi veste di litisconsorzi necessari in relazione alla situazione controversa originariamente non chiamati nel processo deve essere eseguito, ineludibilmente, entro il termine stabilito nel provvedimento con il quale detto ordine è stato dato: ciò, in ragione della natura perentoria del termine considerato (cfr., al riguardo, da ultimo, Cass. Sez. III civ., sent. n. 1887 dell'11.II.2002) che non consente che lo stesso possa essere, comunque, prorogato e/o rinnovato (qualsiasi possibilità di rinnovo e/o di proroga dovendo, in ogni caso, essere esclusa nella né dedotta, né dimostrata esistenza di, eventuali, cause di forza maggiore determinanti la relativa 5 inosservanza, totale o parziale: cfr:, sul tema, Cass. Sez. II civ., sent. n. 2756 del 26.II.2001). Corollario dell'enunciazione considerata è che, mentre va tenuta senz'altro in non cale l'istanza in data 22 novembre 2001 con la quale il ricorrente ha chiesto la proroga del termine, più che congruo, a suo tempo assegnatogli per procedere all'incombente discusso, deve, comunque, rilevarsi che la, accampata, ignoranza delle residenze, dimore e domicili dei predetti LE SA e GI AL, litisconsorzi persistentemente pretermessi, a tutto voler concedere, avrebbe potuto legittimare una notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio agli stessi con le forme di cui all'art. 143 cod.proc.civ., ma non può essere invocata come causa di forza maggiore suscettibile di importare ostacolo alla realizzazione di una puntuale relativa vocatio in ius. Fra il ricorrente e le controricorrenti le spese seguono la soccombenza, e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico del primo. Non deve provvedersi sulle spese degli intimati non costituiti.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese processuali, che liquida in tremilacentocinquanta euro, di cui tremila euro di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di cassazione, il 5 dicembre 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE LievaCiejonui Soglimiоный IL PRESIDENTE хепти IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista In Concelleria 20 FEB. 2003 DE C1 mbattista