Sentenza 10 ottobre 2005
Massime • 1
È atto pubblico e non certificazione amministrativa il verbale redatto all'esito della ispezione collegiale eseguita dal personale medico della USL ai sensi del previgente art. 221 del Testo Unico delle leggi sanitarie, giacché tale atto ha una autonoma efficacia giuridica, è prodromico al rilascio della licenza di abitabilità e consacra i risultati della attività di accertamento dei pubblici ufficiali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2005, n. 44022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44022 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 10/10/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1966
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 37407/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL CC, nato il [...] a [...];
ES RA, nata il [...] a [...],;
avverso la sentenza in data 27/11/2003 della Corte d'appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tornassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per gli la RA l'avvocato Antonio Ranieli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito per gli il IC, in sostituzione dell'avvocato Gianni Levoni, l'avvocato Antonio Ranieli, che s'è riportato al ricorso e alla memoria depositata.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano, decidendo sull'appello proposto da CO IC e ES RA avverso la sentenza pronunciata il 26/06/1997 dal Tribunale di Corno, dichiarava inammissibile l'impugnazione del IC e rigettava quella della RA, confermando la sentenza di primo grado, con la quale gli appellanti erano stati condannati ad un anno di reclusione, riconosciute loro le attenuanti generiche e con i benefici di legge, per concorso nel reato di cui agli artt. 110, 479 c.p. (per avere redatto un verbale di visita tecnica collegiale, ai fini della licenza d'uso relativa ad immobili adibiti ad abitazione, ideologicamente falso), commesso in Corno il 04/05/1993. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori.
2. Il difensore del IC, ricorrendo avverso il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile l'appello a norma dell'art. 571 c.p.p., comma 3, parte 2^, nel testo vigente al momento dell'impugnazione, perché proposto da difensore privo di specifico mandato, lamenta la violazione di legge, deducendo che la norma sulla cui base è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame risulta abrogata dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 46. Con memoria depositata il 26/09/2005 il medesimo difensore ha inoltre illustrato le ragioni per cui la condanna del ricorrente per il fatto a lui addebitato sarebbe errata sia nella ricostruzione della vicenda sia in relazione all'accertamento del ruolo e della personale responsabilità del IC.
3. Il difensore della RA lamenta, con il primo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza gravata, in particolare sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe dato adeguata risposta alla prospettazione difensiva contenuta nei motivi di gravame circa il fatto che l'attestazione di conformità all'uso dei due appartamenti corrispondeva alla realtà dei luoghi al momento dell'ispezione e che la situazione accertata nel dicembre dello stesso anno era esclusivamente dovuta ai cambiamenti e ai lavori di ristrutturazione posti in essere, in un momento successivo, dall'acquirente.
5. Con il secondo motivo lamenta, in subordine, la violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 479 c.p., affermando che in realtà l'attestazione di cui in imputazione, per la parte riferibile alla RA, chiamata ad esprimere in qualità di medico della USL meri giudizi e valutazioni tecniche sulle condizioni di salubrità e di igiene dell'immobile, costituirebbe certificazione amministrativa, riconducibile alla previsione di cui all'art. 480 c.p.. DIRITTO
1. Il ricorso del IC è manifestamente infondato.
La sentenza gravata da ineccepibilmente conto di come il IC fosse contumace e di come il difensore che aveva redatto i motivi d'appello non avesse versato agli atti la prova dello specifico mandato richiesto, all'epoca in cui l'impugnazione venne proposta, dall'ultima parte del art. 571 c.p.p., comma 3. Resta da dire che, in assenza di una normativa transitoria che espressamente deroghi al principio tempus regit actum, l'abrogazione di tale previsione, recata dalla L. n. 479 del 1999, art. 46, è all'evidenza idonea a produrre effetti solo successivamente al 03/01/2000, data di entrata in vigore della modifica normativa, e non può perciò trovare applicazione retroattiva, o sanante, con riferimento ad impugnazioni irritualmente proposte sotto la vigenza della precedente regola (giurisprudenza consolida: cfr. tra molte Cass. sent. n. 40692 del 2002, n. 8357 del 2000, n. 7271 del 2000, n. 699 del 2000, n. 7356 del 2000, n. 1649 del 2000). Inammissibile, di conseguenza, è il "motivo aggiunto", esclusivamente di merito, illustrato con la memoria prodotta il 26 settembre, che censura punti della decisione del giudice d'appello non investiti dal ricorso.
2. Del ricorso della RA il primo motivo è inammissibile, in quanto articolato esclusivamente in fatto e volto a censurare, sulla base di circostanze già ampiamente considerate fin dalla sentenza di primo grado, la valutazione della Corte d'appello sulla concludenza e rilevanza degli oggettivi elementi probatori posti a base del convincimento della sussistenza della falsità contestata (al momento delle due ispezioni del 2 e del 23 marzo negli appartamenti mancavano pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico e impianti igienici necessari al completamento dell'immobile, che risultavano "ancora" mancanti secondo il verbale redatto nel sopralluogo del il 16 dicembre 2003, e in quello del 12 maggio 2004) a corredo e conferma delle più analitiche considerazioni sulla situazione riscontrata nei successivi sopralluoghi, utilizzate per motivare l'inattendibilità della versione fornita dal teste BO, a cui il ricorrente fa ripetuto richiamo, nella sentenza di primo grado ("la fuoriuscita di segmenti considerevoli di filo elettrico dalle sedi di installazione, come appare dalla fotografia 7 ... depone per la riproduzione dei locali nell'assetto originario"; "smentiscono sicuramente il BO ... la realtà riscontrata il 01/12/1993 dal Geom. AS...: il trattamento del massetto di sottofondo a "frattazzo finito" ... è originario e ne' AS ne' IN - ne' il Collegio a sua volta intravede nelle fotografie ... - tracce di interventi demolitori o ristrutturativi). Mentre della vendita degli appartamenti e dell'inizio dei prospettati lavori di ristrutturazione in data compatibile con gli accertamenti compiti nel dicembre 1993 non risulta mai fornita, come pure si rileva nelle pronunce di merito, specifica e compiuta dimostrazione.
Emergenze queste a fronte delle quali appare comunque manifestamente infondato il presupposto su di cui s'articola la censura, e cioè che l'accusa non avrebbe dimostrato che opere e impianti necessari al completamento dell'immobile al fine della licenza d'abitabilità non erano stati smantellati poco prima del sopralluogo del dicembre 1993, in quanto non sarebbe "onere dell'imputata provare quanto sostenuto, considerando che, in qualità di pubblico ufficiale, le proprie attestazioni fanno piene prova dell'autenticità del loro contenuto fino a prova contraria", così insistendo sulla mancanza di prova di un fatto negativo, smentito invece, in positivo, dalle risultanze processuali e mai neppure esattamente (p. 14 sentenza di primo grado) allegato.
4. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, volto a sostenere che il verbale dell'ispezione collegiale redatto dalla RA in qualità di medico della USL assieme al IC, tecnico di servizio, costituiva mera certificazione amministrativa. Al fine di qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale devono concorrere due condizioni: che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate;
che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente (tra molte: Sez. 5, Sentenza n. 2314 del 11/02/1997, Giglio;
Sez. 5, Sentenza n. 6912 del 27/04/1999, Gallinella;
Sez. 5, Sentenza n. 40084 del 08/05/2003, Apicella).
Coerente a tale principio è dunque la riconduzione del verbale redatto all'esito della ispezione collegiale eseguita ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 221 (all'epoca vigente) alla categoria di atto pubblico, non soltanto perché tale ispezione ha propria autonoma efficacia giuridica, costituendo presupposto per il rilascio della licenza d'abitabilità, ma anche perché nel verbale che ne consacra i risultati i pubblici ufficiali danno atto dello stato dei luoghi personalmente constatato e sono chiamati, non ad esprimere valutazioni discrezionali sulla base di fatti da altri accertati, bensì a compiere essi stessi accertamenti dei quali danno, con il verbale, originaria documentazione.
Non ha pregio perciò la deduzione che alla ricorrente competeva soltanto di esprimere un giudizio sulla salubrità o rispondenza ai requisiti igienico sanitari dei locali, poiché tale valutazione presuppone il diretto e collegiale accertamento dello stato dei luoghi, e del completamento dei lavori, della cui constatazione l'ispettore medico s'assume, sottoscrivendo il verbale, la responsabilità.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno al pagamento - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005