Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione (nella specie ricorso per cassazione) avverso sentenza contumaciale proposta, prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, da difensore sprovvisto di mandato speciale, a nulla rilevando che, nelle more della sua definizione, tale mandato non sia più necessario, a norma dell'art. 46 di detta legge, in quanto quella disposizione non può spiegare effetti su atti processuali legittimamente compiuti, in virtù del principio "tempus regit actum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2000, n. 7356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7356 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO TERESI Presidente del 21/03/2000
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI Consigliere SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI " N. 416
3. Dott. ANNA MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE " N. 661/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto
ROCCA Serafino, n. 22.12.1968 a Paderno Dugnano avverso la sentenza in data 20.10.1999 della Corte d'Appello di Genova visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Francesco COSENTINO che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio
Non comparso il difensore
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20.10.1999 la Corte d'Appello di Genova, parzialmente riformando la decisione in data 28.1.1997 del Tribunale della sede, riduceva ad anni due di reclusione la pena da infliggere a ROCCA Serafino, contumace, per danneggiamento aggravato - con attenuanti generiche equivalenti - detenzione e porto illegali di pistola, in continuazione. Veniva disatteso il motivo di appello riguardante la diminuente per il rito abbreviato, già richiesta in primo grado;
in proposito, secondo la Corte distrettuale, "nulla consta formalmente circa la rituale e tempestiva istanza per definirsi il processo ex art. 442 C.P.P., e in particolare, non è disponibile il verbale dell'udienza preliminare ... in cui sarebbe stata avanzata (senza seguito per cause comunque ignote)". Ha interposto al proposito ricorso per cassazione il difensore, denunciando violazione di norma processuale in quanto la tempestiva richiesta di giudizio abbreviato, proposta come da copia informe del verbale d'udienza preliminare allegata, doveva essere accertata dai giudici di merito e la relativa diminuente concessa, essendo il giudizio immediatamente definibile allo stato degli atti. Va preliminarmente rilevato che, alla stregua della normativa vigente al momento della proposizione del ricorso (24.11.1999), il difensore non era legittimato all'impugnazione dal mandato speciale richiesto, per il caso di contumacia, al co. 3, 2^ periodo, dell'art. 571 C.P.P. (di tale facoltà non è cenno nella nomina fatta in sede di interrogatorio e reiterata nel dibattimento di primo grado - foglio 10). Ne segue l'inammissibilità del gravame avverso la sentenza contumaciale pronunciata in appello;
ne' rileva l'abrogazione, successivamente intervenuta, della specifica disposizione ad opera dell'art. 46 L. 16.12.1999 n. 479. Trattasi, invero, di norma sicuramente processuale, cui si applica il principio "tempus regit actum", onde l'originario difetto della prevista condizione di ammissibilità non può essere sanato dalla successiva soppressione della condizione stessa.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2000