Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2000, n. 699
CASS
Sentenza 7 novembre 2000

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In tema di impugnazione della sentenza contumaciale, la modifica apportata dall'art. 46 della Legge 16.12.1999 n. 479 all'art. 571 cod. proc. pen., attraverso la soppressione della seconda parte del terzo comma relativa all'obbligo di specifico mandato per il difensore che impugni una sentenza contumaciale, ha effetto, per il principio "tempus regit actum", solo successivamente al 3.1.2000, data di entrata in vigore della modifica legislativa, con la conseguenza che, precedentemente a tale data, è inammissibile l'impugnazione contro sentenza contumaciale proposta dal difensore al quale l'incarico sia stato conferito da congiunto dell'imputato, in quanto il mandato ad impugnare il provvedimento emesso in contumacia dell'interessato è atto riservato - a differenza di quello di nomina di difensore fiduciario - esclusivamente all'imputato e non altrimenti fungibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2000, n. 699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 699
    Data del deposito : 7 novembre 2000

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