Sentenza 7 novembre 2000
Massime • 1
In tema di impugnazione della sentenza contumaciale, la modifica apportata dall'art. 46 della Legge 16.12.1999 n. 479 all'art. 571 cod. proc. pen., attraverso la soppressione della seconda parte del terzo comma relativa all'obbligo di specifico mandato per il difensore che impugni una sentenza contumaciale, ha effetto, per il principio "tempus regit actum", solo successivamente al 3.1.2000, data di entrata in vigore della modifica legislativa, con la conseguenza che, precedentemente a tale data, è inammissibile l'impugnazione contro sentenza contumaciale proposta dal difensore al quale l'incarico sia stato conferito da congiunto dell'imputato, in quanto il mandato ad impugnare il provvedimento emesso in contumacia dell'interessato è atto riservato - a differenza di quello di nomina di difensore fiduciario - esclusivamente all'imputato e non altrimenti fungibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2000, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI FRANCESCO - Presidente - del 07/11/2000
1. Dott. BESSON MICHELE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. D'ERRICO GIUSEPPE - Consigliere - N. 2002
3. Dott. DANZA DONATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. TARDINO VINCENZO - Consigliere - N. 14599/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UZ LO, nato a [...] il [...]. avverso la sentenza (10.12.1999) della Corte di Appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Tardino.
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. A. Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
In fatto e in diritto
Contro la sentenza (10.12.1999) della Corte d'appello di Torino, che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato IA AO avverso la sentenza del Tribunale di Saluzzo (che, per tentata rapina e altro, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione) ricorreva per cassazione il difensore per violazione di legge. Osservava come la declaratoria d'inammisibilità si fondasse su un'interpretazione restrittiva del combinato disposto degli artt.96 co. 3^ e 571 co. 3^ c.p.p.: in quanto doveva dirsi evidente che l'imputato aveva manifestato chiaramente la sua intenzione d'incaricare dell'impugnazione il difensore comunicandola alla moglie alla quale avrebbe chiesto di contattare lo stesso difensore nominato d'ufficio in primo grado. La Corte d'appello aveva ritenuto che la facoltà di nominare difensori di fiducia, eccezionalmente attribuita dall'art. 96 n. 3 c.p.p. ai prossimi congiunti della persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare fosse esercitabile solo per il procedimento in cui ricorre lo stato di detenzione e fosse, comunque, da escludere che lo specifico mandato previsto dall'art. 571 co. 30 c.p.p. possa venire conferito da un prossimo congiunto dell'imputato,
trattandosi di atto normativamente distinto dalla nomina di difensore e riservato allo stesso imputato. L'assunto, in un certo contesto processuale, attestato sulla regola del tempus regit actum è corretto e il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, pertanto, ribadito il concetto che, precedentemente alla legge modificativa del 16.12.1999 n. 479 - entrata in vigore il 3.1.2000 - è inammissibile l'impugnazione contro la sentenza contumaciale proposta dal difensore, al quale l'incarico sia stato conferito dal congiunto dell'imputato: in quanto il mandato ad impugnare il provvedimento emesso in contumacia dell'interessato è atto riservato - a differenza di quello di nomina di difensore fiduciario - esclusivamente all'imputato e non altrimenti fungibile.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2001