Sentenza 10 novembre 2011
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Sono utilizzabili i risultati delle videoregistrazioni effettuate nel corso delle indagini all'interno di un bar e di una cornetteria, atteso che gli stessi non possono considerarsi luoghi di privata dimora.
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- 2. Intercettazione, corpo del reato, utilizzabilità, diverso processo penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2011, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2011 |
Testo completo
M
* 170 7 / 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/11/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.1743
- Presidente Dott. TITO GARRIBBA L
- Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO SERPICO
- Consigliere -N. 20039/2011 Dott. NICOLA MILO
Rel. Consigliere - Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere - Dott. GIOVANNI CONTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AP EN GIOVANNI N. IL 23/06/1931
avverso la sentenza n. 349/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del
09/07/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ARTURO CORTESE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelia Salasso, che ha concluso per il rigettorigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv
Uditi difenson, Avv. Modica e Arico, che hanno concluso
Come in ricorso
S
1.- Con sentenza del 09.07.2010 la Corte di appello di Palermo confermava la condanna inflitta a AP NC GI per il reato di cui all'art. 74 dpr
309/1990 (capo 1 della rubrica) e per numerosi reati di cui all'art. 73 dpr 309/90 (capi 2 e da 4 a 14). 2.- Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo:
a.- la nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi per omessa traduzione dell'imputato in custodia domiciliare alle udienze successive a quella a cui aveva rinunciato a presenziare;
b.- l'inutilizzabilità, erroneamente negata, dei risultati delle attività captative riconducibili: ba.- al decreto n. 2204/05 ambientale;
bb.- al decreto n. 2359/05 ambientale e riprese video;
bc.- al decreto n. 184/06 ambientale e riprese video;
c.- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto associativo e del relativo ruolo apicale rivestito dal prevenuto;
d.- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla denegata ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui al comma 6 dell'art. 74 L.S.; e.- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i capi 2, 4, 8, 9, 12 e 14 e in ordine alla denegata ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 L.S. per i capi 2 e da 4 a 13;
f.- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 3.- Con note depositate (tardivamente) il 31.10.2011 la difesa ha ripreso e sviluppato alcuni dei motivi di ricorso.
DIRITTO
E' infondato il motivo di cui sopra sub 2.a. Come, invero, già rilevato dalla Corte d'appello, in conformità alla dominante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Sez. 5, n. 36609 del 2010), la rinunzia a comparire all'udienza da parte dell'imputato detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. Tanto è appunto avvenuto nella specie, avendo il AP rinunciato a presenziare alla udienza fissata per il 10.12.2007 e omesso di manifestare in qualsiasi modo la volontà di presenziare alle udienze successive. Né in contrario può certo valere la circostanza che nel modulo di dichiarazione spontanea di rinuncia sia rimasta senza sottoscrizione la parte relativa alla rinuncia a presenziare a tutte le udienze, non essendo tale passiva condotta idonea di per sé a vanificare gli effetti derivanti dalla precedente rinuncia, comportante fra l'altro la legale conoscenza da parte del prevenuto (attraverso la rappresentanza del difensore) delle successive udienze di rinvio, svoltesi senza la minima indicazione di un mutamento della scelta iniziale. Irrilevanti al riguardo sono anche la mutata composizione del Collegio (che non ha in sé influito sul valore del comportamento del prevenuto nell'illustrato
2 S svolgersi del processo) e la formalmente imprecisa qualificazione a verbale dell'imputato come assente rinunciante a tutte le udienze (inidonea evidentemente a fuorviare l'autore della rinuncia stessa o il difensore, conoscitore professionale degli atti e in doveroso contatto con l'imputato).
Infondato è anche il motivo di cui sopra sub 2.ba. Irrilevante al riguardo è anzitutto, alla luce di quanto appresso si dirà, l'erroneo richiamo, fatto nella sentenza impugnata, alla disciplina delle intercettazioni relative ai delitti di criminalità organizzata.
La motivazione del contestato decreto d'intercettazione urgente emesso dal P.M.
e convalidato dal GIP è da ritenersi in sé valida ed esauriente, attraverso il riferimento alla nota di P.G. del 26.09.2005 (da leggersi ovviamente in collegamento con la ivi richiamata C.N.R. del 22 precedente, e la cui isolata sottoposizione a censura è quindi impropria e inammissibile) e, di riflesso, ai rapporti di natura illecita che PR AL, già indagato (e sottoposto a custodia cautelare, come ricordato nel decreto di convalida) per il reato ex art. 73 dpr 309/90, poteva mantenere mediante i colloqui in carcere, così proseguendo l'attività criminosa, con la connessa urgente necessità di sottoporre a intercettazione i colloqui medesimi per non pregiudicare l'acquisizione di importanti elementi probatori e l'individuazione di altri soggetti coinvolti nella attività anzidetta.
Relativamente poi al decreto attuativo delle intercettazioni successive al
24.01.2006, la dedotta mancanza di data nella nota attestante l'impegno di tutte le postazioni in dotazione alla Procura procedente deve reputarsi priva di rilievo, stante lo specifico richiamo ad essa operato nel decreto, che ne fa ragionevolmente presumere, in mancanza di elementi contrari, la correlazione finalistica e temporale con il medesimo.
Quanto al motivo di cui sopra sub 2.bb., si osserva che del tutto correttamente la Corte di merito ha escluso che il bar e la cornetteria in cui vennero effettuate le videoriprese, in quanto esercizi aperti all'accesso di un numero indeterminato di persone, possano considerarsi luoghi di privata dimora ai fini del divieto delle operazioni anzidette se attinenti a comportamenti non comunicativi, giusta le statuizioni della Corte costituzionale (sent. n. 135 del 2002) e delle SS.UU. della Cassazione (sent. n. 26795 del 2006). Secondo un consistente indirizzo giurisprudenziale (per il quale v. da ultimo Sez. 6, n. 47304 del 2009, Rv. 245485,
Cocozza, e Sez. 1, n. 24161 del 2010, Rv. 247942, Accomando), cui il Collegio intende aderire in quanto ben rispondente al concetto di 'privatezza' dei luoghi e alla ratio della tutela loro garantita, per "luogo di privata dimora" deve, invero, intendersi quello adibito ad esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbativa da parte di estranei (Sez. 1, n. 4141 del 1992, Rv.
192395, Liggieri;
Rv. 190782, Rv. 190009, Rv. 189427, Rv. 187356, Rv. 167811), senza che peraltro ciò implichi che tutti i locali dai quali il possessore abbia diritto di escludere le persone a lui non gradite possano considerarsi luoghi di privata dimora, in quanto lo ius excludendi alios rilevante ex art. 614 c.p. non è fine a se stesso, ma serve a tutelare il diritto alla riservatezza, nello svolgimento di alcune manifestazioni della vita privata della persona che l'art. 14 Cost., garantisce, proclamando
3 l'inviolabilità del domicilio (Sez. 1, n. 5032 del 1992, Rv. 190009, Marsella). Ne consegue che va escluso che possa considerarsi luogo di privata dimora ogni luogo al quale è consentito l'accesso ad un numero indiscriminato di persone, salvo che nelle ore di chiusura (circostanza in alcun modo dedotta in relazione al caso di specie), quando, cioè, in esso il titolare può compiere qualsiasi attività di indole privata. In coerenza a tale linea giurisprudenziale si è negata la qualità di luogo di privata dimora, fra gli altri, ad ambienti quali: la stanza di degenza in un ospedale (Sez. 6, n. 22836 del 2009, Rv. 244148, Rizzi); una agenzia di pompe funebri (Sez. 4, n. 45323del 2002, Rv. 226887, Tripodo); l'ufficio di un Sindaco (Sez. 2, n. 2873 del 1997, Rv.208756, Viveri); il locale adibito a deposito commerciale (Sez. 1, n. 5032 del1991, Rv. 190009, Marsella), salvo il tempo corrispondente all'orario di chiusura.
In ordine poi all'eccezione di mancanza della attestazione circa l'indisponibilità di impianti della Procura, richiamata nel decreto del P.M. attuativo della proroga delle intercettazioni disposta il 09.12.2005, va rilevato che la stessa fu acquisita alla udienza del 17 aprile 2008. La motivazione del decreto d'intercettazione urgente emesso dal P.M. e convalidato dal GIP, oggetto della censura di cui sopra sub 2.bc., è da ritenersi in sé valida ed esauriente, attraverso il riferimento alla nota di P.G. del 20.01.2006 (da leggersi ovviamente in collegamento con le ivi richiamate precorse informative, e la cui isolata sottoposizione a censura è quindi impropria e inammissibile) e alla prosecuzione in corso dell'attività criminosa, con la connessa urgente necessità di insistere nella intercettazione ambientale precedente per non pregiudicare l'acquisizione di importanti elementi probatori.
Venendo ora all'esame del motivo di cui sopra sub 2.c., si osserva che dalla congiunta lettura delle sentenze di merito emerge una compiuta motivazione sulla sussistenza della contestata associazione criminosa, logicamente desunta dall'ampio materiale istruttorio (costituito essenzialmente da risultati intercettivi e dichiarazioni orali) comprovante la esistenza di una comune base logistica, l'assiduità e il coordinamento dei contatti fra i vari componenti, con riparto dei relativi compiti, la pianificazione e stabilità delle forniture e correlata continuità delle cessioni (anche in ambito di locali), la disponibilità di ingenti risorse, la predisposizione di servizi di sorveglianza del territorio: elementi indubbiamente deponenti per un accordo volto allo svolgimento di una serie indeterminata di operazioni illecite, al di là della non protratta, ma non certo minimale, accertata durata del sodalizio.
Quanto alla specifica posizione del prevenuto, i giudici di merito hanno illustrato con dovizia il ruolo attivo e certamente non secondario da lui avuto nelle varie operazioni riguardanti l'attività del sodalizio, dall'approvvigionamento e preparazione della sostanza alla sua distribuzione, accompagnate anche da un'opera, agevolata dall'essere egli il capostipite del gruppo parentale costituente il fulcro dell'organizzazione, di appianamento di possibili contrasti, avvio di giovani all'attività illecita e sostegno agli affiliati in difficoltà. Se tali elementi comprovano in modo indiscutibile il pieno inserimento del prevenuto nell'organizzazione B non rilevando in contrario intervalli di concreta assenza operativa, compatibili e, anzi, connaturali alla struttura del delitto associativo -, gli stessi non sono certamente tali
4 da giustificare l'attribuzione al AP di un ruolo apicale. I compiti che apparentemente lo integrano risultano infatti svolti in modo sporadico e ineriscono in sostanza alla 'autorevolezza' discendente dalla sua ricordata posizione di capostipite familiare senza implicazione di concreta supremazia. Le incombenze 'gestionali' risultano a loro volta espletate in concorso con altri membri e in particolare col figlio "F NC e non evidenziano, anche alla stregua del tenore di alcune intercettazioni, una stabile funzione verticistica. Nel senso dell'insostenibilità dell'assunto ruolo apicale depongono poi certamente anche i già citati intervalli di concreta assenza operativa e le dichiarazioni del collaborante Terrasona. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio in ordine alla configurabilità della ipotesi di reato - che va esclusa - di cui all'art. 74, comma 1, dpr 309/90, con conseguente riqualificazione del fatto di cui al capo 1 a sensi dell'art. 74, comma 2, dpr citato.
Infondato è il motivo di cui sopra sub 2.d. Come emergerà, infatti, dall'analisi dei singoli episodi, l'associazione di cui al capo 1 della rubrica non può considerarsi diretta alla sola commissione dei fatti di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90, con conseguente configurazione del delitto di associazione a delinquere semplice di cui all'art. 416 cp. (cfr. Cass. SS.UU. n. 34475 del 2011).
Passando ora appunto all'esame delle doglianze di cui sopra sub 2.e., si osserva:
--- quanto al reato di cui al capo 2, che: la responsabilità concorsuale dell'imputato per la detenzione della dose di droga destinata allo spaccio (come dimostrato dalle modalità stesse della sua preparazione) è stata compiutamente motivata dai giudici di merito (pp. 62 s. sent. II gr., pp. 21 ss. sent. I gr.) sulla base delle risultanze captative e orali, e le contestazioni al riguardo mosse nel ricorso sono di carattere valutativo, infondate o irrilevanti;
- la contestata continuazione interna era già stata esclusa dal primo giudice;
- nessuna motivazione è stata effettivamente resa dalla Corte d'appello sulla censura inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90;
--- -quanto al reato di cui al capo 4, che: la responsabilità concorsuale dell'imputato per la detenzione della quantità di droga destinata allo spaccio è stata compiutamente motivata dai giudici di merito (pp. 63 ss. sent. II gr., pp. 37 ss. sent. I gr.) sulla base delle risultanze captative e orali, avverso le quali il ricorrente muove contestazioni generiche, richiamando allusivamente spezzoni di frasi che non sarebbero state esaminate e ignorando il complessivo e univoco materiale istruttorio esistente a carico dell'imputato; - la dedotta violazione degli artt. 268 e 271 cpp. per l'audizione del teste Fina sui contenuti delle conversazioni intercettate è da considerarsi al di là di ogni discorso giuridico - censura irrilevante in fatto, non risultando alcun diretto utilizzo, da parte dei giudici di merito, delle dichiarazioni orali sugli anzidetti contenuti;
- nessuna motivazione è stata effettivamente resa dalla
Corte d'appello sulla censura inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90; quanto al reato di cui al capo 5, che: - l'esclusione dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 è stata compiutamente motivata dalla Corte
5 9 d'appello (pp. 65 s. sent. II gr.) col riferimento alla cifra di 300-370 euro risultante dall'intercettazione (v. p. 48 sent. I gr.); - del tutto generico è il riferimento di ricorso alle risultanze delle analisi degli esperti sul principio attivo della sostanza>>;
---quanto al reato di cui al capo 6, che: - l'esclusione dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 è stata compiutamente motivata dalla Corte d'appello (pp. 67 sent. II gr.) col riferimento alla quantità (venti grammi) di cocaina detenuta;
del tutto generico è il riferimento di ricorso al principio attivo rinvenuto
-
seguito di sequestro e successive analisi delle sostanze››; quanto al reato di cui al capo 7, che: - l'esclusione dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 è stata compiutamente motivata dalla Corte d'appello (pp. 67 sent. II gr.) col riferimento alla quantità (244 grammi) di hashish ceduta;
del tutto generico è il riferimento di ricorso alla trascurata risultanza della
-
esatta consistenza dello stupefacente...in relazione al principio attivo della sostanza sequestrata>>; quanto al reato di cui al capo 8, che: la responsabilità concorsuale dell'imputato per la detenzione della quantità di droga destinata allo spaccio è stata compiutamente motivata in sede di merito (v. in particolare pp. 58 s. sent. I gr.) sulla base delle risultanze captative e orali, e le contestazioni mosse in ricorso sono puramente assertive;
censura inerente al mancato riconoscimento
- sulla dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 la Corte d'appello non ha reso una motivazione specifica, essendo generica, e riferita in modo diretto all'eccezione inerente alla erronea indicazione della disposizione violata, l'affermazione dell'inserimento del fatto contestato all'imputato nel primo comma dell'art. 73, entrato in vigore nel 1990>>;
-quanto al reato di cui al capo 9, che: la responsabilità concorsuale dell'imputato per la detenzione della sostanza è stata riconosciuta dalla Corte di merito pur nel dubbio sull'effettiva sua idoneità drogante, con l'inaccettabile rilievo che avrebbe dovuto esso imputato provare tale inidoneità; in applicazione del principio in dubio pro reo, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio in parte qua perché il fatto non sussiste;
quanto al reato di cui al capo 10, che: sulla censura inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 la Corte d'appello non ha reso una motivazione logica e corretta;
ha operato, infatti,
-
riferimento, da un lato, alla quantità di hashish ceduta di circa tre grammi, considerata non irrilevante in modo del tutto assertivo, e, dall'altro, alla circostanza del collegamento della cessione con l'organizzazione criminosa, che non può ritenersi per sé sola ostativa alla configurabilità del fatto di lieve entità, ponendosi tale conclusione in inaccettabile contrasto con la previsione legislativa della fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 dpr 309/90; - l'apprezzamento dell'entità del fatto, ai fini di valutarne la rilevanza, deve essere condotto tenendo conto sì di ogni profilo inerente alla vicenda ma con una valutazione essenzialmente 'mirata' al singolo episodio in esame e che si fondi su elementi, singoli o multipli, univocamente significativi in tal senso;
6 S quanto al reato di cui al capo 11, che sulla censura inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 la Corte d'appello non ha reso una motivazione specifica, non potendosi considerare tale il riferimento alle ragioni già in precedenza esposte>> ed essendo generica, e riferita in modo diretto all'eccezione inerente alla erronea indicazione della disposizione violata, l'affermazione dell'inserimento del fatto contestato nell'ambito del 1° comma>> dell'art. 73 dpr 309/1990;
- quanto al reato di cui al capo 12, che:
- la responsabilità concorsuale dell'imputato per la cessione della dose di hashish è stata compiutamente motivata dai giudici di merito (pp. 76 sent. II gr., pp. 71 s. sent. I gr.) sulla base dei risultati delle captazioni visive e della perquisizione sulla Messina, avverso le quali il ricorrente muove contestazioni del tutto generiche;
- la motivazione resa dalla Corte d'appello sulla censura inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 è priva di una chiara compiutezza logica, in quanto fa generico riferimento alla gravità del fatto, ancorché sotto il profilo soggettivo>>, dando in tal modo presumibilmente rilievo alla partecipazione al fatto di un minore, indotto a delinquere dall'imputato, senza però farsi doverosamente carico dell'effettivo valore di tale circostanza, sia intrinseco in relazione all'evoluzione del coinvolgimento del minore nell'attività illecita, sia nel generale contesto della vicenda, che ha ad oggetto la cessione di una singola dose di hashish;
--- quanto al reato di cui al capo 13, che sulla censura inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 la Corte
d'appello non ha reso una motivazione specifica, non potendosi considerare tale il riferimento, per quel che concerne le rimanenti doglianze>>, a quanto si è già più volte detto in proposito>>;
- quanto al reato di cui al capo 14, che: la responsabilità concorsuale dell'imputato per l'acquisto di trenta chili di hashish è stata compiutamente motivata dai giudici di merito (pp. 79 s. sent. II gr., pp. 76 ss. sent. I gr.) sulla base delle risultanze captative, evidenzianti il suo pieno coinvolgimento nella operazione, nella fase ideativo-deliberativa e nell'intervento finanziario (relativo quanto meno alle spese di viaggio), avverso le quali il ricorrente muove contestazioni dirette in sostanza solo a contestare l'entità del suo contributo finanziario in funzione della tesi
(accolta nella presente decisione) negatrice el ruolo apicale dell'imputato. In conclusione, la sentenza impugnata, oltre che senza rinvio nelle parti più sopra evidenziate, deve essere annullata con rinvio in ordine alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90, per i reati di cui ai capi 2, 3, 8,
10, 11, 12 e 13. In sede di rinvio, dovrà poi ovviamente provvedersi, per effetto degli annullamenti senza rinvio e all'esito del giudizio sull'anzidetta configurabilità dell'attenuante speciale, alla rideterminazione della pena, con correlativo nuovo esame anche della questione (assorbita dal parziale accoglimento del ricorso) della concedibilità o meno delle attenuanti generiche.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatatamente alla configurabilità della ipotesi di reato di cui all'art. 74, comma 1, dpr 309/1990, che esclude, riqualificando il fatto di cui al capo 1 a sensi dell'art. 74, comma 2, dpr citato. Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo 9 perché il fatto non sussiste.
Annulla la stessa sentenza in ordine alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, dpr citato, per i reati di cui ai capi 2, 4, 8, 10, 11, 12 e 13 e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti e per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma in data 10 novembre 2011
Il Presidente Il Consigliere estensore
(T. GarribbaJamison A. Cortese
с
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 GEN 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiera Esposito/ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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