Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2010, n. 36609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36609 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/07/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1895
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 43398/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO UI N. IL *25/01/1972*;
2) MA IR N. IL *27/01/1963*;
3) IM ED N. IL *06/05/1973*;
avverso la sentenza n. 3792/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. F. De Santis che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l?avv. Caccavale L., difensore di AR IR, che, illustrando il ricorso, ne ha chiesto l?accoglimento. OSSERVA
quanto segue:
IE IG, AR IR e RA DM furono condannati dal GUP presso il Tribunale di Napoli (23.3.2005) alla pena ritenuta di giustizia in quanto riconosciuti colpevoli del delitto di cui all?art. 416 bis c.p.; RA\ e AR\ inoltre di concorso in tentata estorsione in danno di OL IR, AR\ e \P di concorso in tentata estorsione in danno di \Ordine EL. Fu riconosciuta l?aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 convertito in L. n. 203 del 1991.
La Corte di appello di Napoli confermo? sostanzialmente la sentenza di primo grado, affermando la responsabilita? del AR\, oltre che per il delitto associativo, per la sola estorsione in danno di \Ordine\ (*29.3.2006*).
La prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza 6.3.2008, annullo? con rinvio la pronunzia di secondo grado.
Altre sezione della Corte di appello di Napoli, giudice di rinvio, con la sentenza oggi impugnata, in parziale modifica della pronunzia di primo grado, ha assolto il AR\ dal delitto di tentata estorsione e ha rideterminato la pena nei confronti del predetto. Ha rideterminato la pena anche nei confronti degli altri due imputati, nonche? le pene accessorie, confermando nel resto.
Tutti gli imputati ricorrono tramite i difensori.
AR deduce: 1) violazione dell?art. 178 c.p.p. perche? la Corte napoletana ha interpretato la rinunzia a comparire a una udienza come rinunzio a comparire a tutte le udienze, omettendo quindi di disporre la traduzione dell?imputato. Consegue la nullita?
del dibattimento e della sentenza, 2) carenze dell?apparato motivazionale in ordine al delitto associativo e all?aggravante contestata, in quanto il giudice di appello ha male interpretato il contenuto delle conversazioni intercettate, che andavano lette come dialoghi tra compagni di lavoro;
inoltre la prova del delitto associativo viene tratta dalle condotte relative ai singoli reati - fine. Gli argomenti utilizzati per sostenere la sussistenza della aggravante del metodo mafioso, infine, contrastano con le risultanze processuali, 3) ancora carenze dell?apparato motivazionale per quel che attiene al delitto estorsivo, atteso che la Corte di merito si occupa della posizione del solo AR\; si aggiunga che la sentenza afferma che l?intera vicenda fu gestita da VO TO e dalla figlia NA, 4) mancata valutazione dei motivi afferenti al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, sul punto la Corte partenopea ha prodotto una motivazione stereotipa. AR\ deduce violazione di legge e carenze dell?apparato motivazionale, sviluppando censure analoghe a quelle indicate sub 2) a proposito del IE\. Secondo la Corte di merito, AR\ aveva addirittura una posizione sovraordinata;
l?assunto tuttavia e?
solo enunziato e non argomentato, ne? e? confortato dalla specifica indicazione degli elementi dai quali la Corte ha tratto le sue conclusioni. Le intercettazioni non riguardano mai la pretesa attivita? illecita del AR\ e l?intera motivazione si sostanzia di mere formule di stile.
RA\ deduce violazione dell?art. 627 c.p.p., comma 3, atteso che il giudice di rinvio non si e? attenuto al principio di diritto enunziato nella sentenza di annullamento, la quale aveva censurato la mera motivazione per relationem a fronte di specifiche doglianze avanzate con l?atto di appello. Ebbene il giudice di rinvio altro non fa che ripetere lo schema motivazionale adottato dalla prima Corte di appello, non fornendo adeguate risposte alle seguenti questioni: a) se esiste il clan OL, b) in caso positivo, quando e? stato costituito, c) da quali conversazioni intercettate si evince l?appartenenza a detto clan dell?RA\, d) poiche? il ricorrente non e? accusato di alcun reato specifico, donde si tragga la convinzione della sua partecipazione alla struttura criminosa. A ben vedere, a carico di questo imputato esiste il contenuto (equivoco) di una soia telefonata, che dimostra semplicemente la conoscenza con gli altri due ricorrenti. La motivazione sul punto, dunque, e? meramente apparente. Se poi nelle telefonate si parla di somme riscosse, non si chiarisce da quali elementi si ricava che si sia trattato di affari illeciti. Si afferma infine che RA\ riscuoteva soldi, ma non si precisa da chi.
La prima censura del AR e? infondata.
Invero, la rinunzia a comparire all?udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l?udienza in relazione alla quale essa e? formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volonta? di essere tradotto. A tutti gli effetti l?imputato che rinunzia a comparire e? legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore (ASN 200000744 - RV 215500, conf. ASN 199802327 - RV 210369; diff. ASN 199914088 - RV 215082). Quanto alla successiva censura, non si vede per quale ragione la prova della sussistenza del delitto associativo non possa esser tratta dalle condotte in cui si sostanziano i reati - fine e, principalmente, dalle modalita? con le quali gli stessi vengono portati a esecuzione (cfr. ASN 199203173 - RV 191717; ASN 200843822 - RV 241628). L?ulteriore censura proposta da questo indagato e?
manifestamente infondata (e dunque inammissibile), atteso che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l?interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, e? questione di fatto, rimessa all?apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimita?, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (da ultimo ASN 200817619 - RV 239724).
Nel caso di specie, la Corte ha posto in evidenza come questo ricorrente svolgeva, non solo, il compito di formulare e "portare a destinazione" le richieste estorsive (cfr., tra le altre, la conversazione di cui e? parola a fol. 10 della sentenza e relativa ai messaggi che *?o CC, vale a dire IE\, deve portare alle vittime per conto dei OL), ma anche il compito di mantenere i contatti con VO TO, latitante, curandone "gli spostamenti", al fine di scongiurare il rischio che lo stesso si esponesse e potesse, in tal modo, essere catturato dalle FF.OO.; e tale operato davvero non si vede come possa esser ricondotto a una normale attivita? lavorativa da svolgersi nel negozio nel quale si vendevano cartoni e buste di plastica, negozio nel quale erano impiegati i ricorrenti.
La Corte napoletana poi pone in evidenza (fol. 8 della sentenza) che il compenso da corrispondere a RA\ e AR era direttamente stabilito proprio da VO TO (e non da \VO AN, titolare del negozio).
La terza censura e? anche essa inammissibile per genericita? in quanto si fonda su di una disattenta lettura dell?apparato argomentativo della sentenza impugnata, posto che a fol. 7 si legge che, in una conversazione intercettata, \VO AN riferisce al padre di aver mandato proprio questo imputato a imporre a tutte le pizzerie di *Portici* l?acquisto dei suoi cartoni (per pizze, appunto). Al proposito, e? appena il caso di ricordare che anche le conversazioni intercorse tra terzi e aventi ad oggetto l?attivita?
delittuosa di un imputato possono essere valutate in suo danno (ASN 200635860 ? RV 235020).
Quanto al trattamento sanzionatorio (ultima censura del AR), la sentenza a fol. 13 lo ridetermina tenendo conto delle gia? concesse attenuanti ex art 62 bis c.p.. La ragione per la quale esse non sono state ritenute prevalenti non e? esplicitata e tuttavia e? arguibile sulla base della complessiva motivazione della sentenza, atteso che trattasi di giudizio di fatto lasciato alla discrezionalita? del giudice (e quindi sottratto al controllo di legittimita?), e ben puo? essere motivato implicitamente attraverso l?esame dei i criteri di cui all?art. 133 c.p.. Il ricorso del AR\ e? inammissibile per genericita? e perche?
argomentato in fatto.
Al proposito deve richiamarsi quanto gia? scritto in riferimento al motivo sub 2) di AR. Quanto alla posizione di preminenza del AR\, essa e? argomentata dalla Corte napoletana con riferimento ad alcune conversazioni intercettate, in relazione alle quali (fol. 8) il ricorrente non muove specifiche censure. Ancora:
allo stesso (fol. 9) e? attribuita una specifica funzione di controllo del territorio (cfr. episodio della ditta che lavora presso il bar "*La conchiglia*") e di diretto raccordo con il VO\ (cfr. conversazione n. 163 di cui a fol. 10).
Parimenti inammissibile per genericita? (derivante, ancora una volta da una non attenta lettura della sentenza impugnata) e? il ricorso dell?RA\, atteso che l?esistenza del clan OL e? stata ritenuta sulla base di sentenze passate in giudicato (fol. 6 della sentenza) e l?appartenenza a detta struttura criminosa dell?RA\ si evince dalle intercettazioni cui fa riferimento la Corte.
Al proposito il ricorrente lamenta che dette conversazioni non sono indicate con il numero di riferimento, la data e l?ora, ma, non per questo, sostiene che esse non esistano o si riferiscano ad altro soggetto e, in cio?, indubbiamente, consiste uno dei profili di aspecificita? del ricorso.
La Corte di merito, viceversa fa ripetuto riferimento al contenuto di dette intercettazioni (e non era certo obbligata a indicarle una per una con gli estremi identificativi, potendo, in cio? certamente, rinviare alla sentenza di primo grado), le coordina, le interpreta certo in maniera non illogica e ne trae adeguate conclusioni. Non ultima considerazione evidenziata dal giudice di merito, quella in base alla quale l?RA\ era, come anticipato, compensato con somme, il cui ammontare era stabilito direttamente da VO TO.
Infine, la sussistenza della aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 (per quei ricorrenti cui e? stata contesta) e? stata ritenuta sulla base delle accertate modalita? di condotta con le quali venivano portate a esecuzione le attivita? estorsive (minacce, continuo riferimento alla forze intimidatrice del clan e alla figura - a suo modo carismatica - di *?o zio*, vale a dire di uno dei vertici della ricordata struttura malavitosa. Ne consegue che non e? affatto vero che la Corte di merito abbia motivato con semplice rinvio alla sentenza di primo grado. Conclusivamente: il ricorso di AN e? da rigettare. Quelli di AR\ e RA\ vanno dichiarati inammissibili.
Tutti gli imputati vanni singolarmente condannati al pagamento delle spese del grado. AR\ e TO sono inoltre tenuti al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000,00 ciascuno.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso di IE IG, che condanna al pagamento delle spese del procedimento, dichiara inammissibili i ricorsi di AR IR e RA DM e condanna singolarmente costoro al pagamento delle spese del procedimento e i predetti inoltre al versamento della somma di Euro mille/00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Cosi? deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010