Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2010, n. 36609
CASS
Sentenza 15 luglio 2010

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La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2010, n. 36609
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36609
    Data del deposito : 15 luglio 2010

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