Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2018, n. 11251
CASS
Sentenza 4 dicembre 2018

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Massime1

In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per far valere la remissione di querela intervenuta dopo il perfezionamento dell'accordo e la pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non configurandosi in tal caso un'ipotesi di pena illegale ai sensi dell'art. 448-bis cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale soltanto la pena di specie diversa da quella stabilita dalla legge per un determinato reato o quella quantificata in misura inferiore o superiore ai limiti edittali. (Nel caso di specie, la remissione intervenuta in pendenza del termine per impugnare riguardava il delitto di minaccia grave ex art. 612, comma secondo, cod. pen., divenuto perseguibile a querela per effetto del d. lgs. 10 aprile 2018, n. 36, entrato in vigore un mese prima del perfezionamento dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1La remissione di querela in caso di patteggiamento: il reato è estinto?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 maggio 2022

    La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato anche nel caso di patteggiamento? Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Catania applicava nei confronti degli imputati, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 393 cod. pen.. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione uno degli imputati, per il tramite del suo difensore, deducendo violazione di legge in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2018, n. 11251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11251
Data del deposito : 4 dicembre 2018

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