Sentenza 4 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per far valere la remissione di querela intervenuta dopo il perfezionamento dell'accordo e la pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non configurandosi in tal caso un'ipotesi di pena illegale ai sensi dell'art. 448-bis cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale soltanto la pena di specie diversa da quella stabilita dalla legge per un determinato reato o quella quantificata in misura inferiore o superiore ai limiti edittali. (Nel caso di specie, la remissione intervenuta in pendenza del termine per impugnare riguardava il delitto di minaccia grave ex art. 612, comma secondo, cod. pen., divenuto perseguibile a querela per effetto del d. lgs. 10 aprile 2018, n. 36, entrato in vigore un mese prima del perfezionamento dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. La remissione di querela in caso di patteggiamento: il reato è estinto?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 maggio 2022
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato anche nel caso di patteggiamento? Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Catania applicava nei confronti degli imputati, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 393 cod. pen.. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione uno degli imputati, per il tramite del suo difensore, deducendo violazione di legge in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2018, n. 11251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11251 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2018 |
Testo completo
1 1251-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2487/2018 MARIA VESSICHELLI - Presidente - CC 04/12/2018- UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE -Relatore - SCOTTI R.G.N. 32558/2018 FRANCESCA MORELLI NR IT TA RL BE AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/05/2018 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
lette le conclusioni del Procuratore generale;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Alessandria con sentenza del 28/5-6/6/2018 ha applicato ex art.444 cod.proc.pen. a RT NT, ritenuta la continuazione fra i reati contestati [violenza privata ex art.610 cod.pen. di cui al capo a) della rubrica e minaccia grave ex art.612, comma 2, cod.pen. di cui al capo b), entrambi commessi in danno di DA RA e ritenuto più grave il reato sub a), concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, operata la riduzione per il rito, la pena di mesi sei di reclusione, convertita nella libertà controllata per mesi dodici, ai sensi dell'art.56 della legge n.689 del 1981, e ha revocato la sospensione condizionale concessa con precedente sentenza dello stesso Tribunale del 18/7/2016, irrevocabile il 17/1/2017. 2. Ha proposto ricorso ex art.448, comma 2 bis, cod. proc.pen., l'avv. Lorenzo Repetti, difensore di fiducia dell'imputato, svolgendo unico motivo, proposto per denunciare l'illegalità della pena per la sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità in ordine al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod.pen. Il ricorrente rileva che la persona offesa DA ON in data 11/6/2018 aveva rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, in un momento in cui non era ancora intervenuta la pronuncia di irrevocabilità della sentenza impugnata, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 10/4/2018 n.36, in vigore dal 9/5/2018, che aveva reso procedibile a querela di parte il reato di cui all'art.612, comma 2, cod.pen., salvo che la minaccia sia realizzata nei modi di cui all'art.339 cod.pen.
3. Il Procuratore generale ha chiesto disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art.612, cpv, cod.pen., estinto per remissione di querela, e la conseguente rideterminazione della pena, escludendo l'aumento per continuazione indicato nel calcolo previsto dall'accordo (pena finale: 5 mesi e 10 giorni di reclusione, convertiti in mesi 10 e giorni 20 di libertà controllata). к о CONSIDERATO IN DIRITTO с 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto in un caso non consentito dalla legge processuale.
1.1. E' pur vero che secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini Rv. 227681), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. La giurisprudenza consolidata di questa Corte considera quindi ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione; di conseguenza la remissione della querela estingue il reato (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209).
1.2. E' anche esatto che l'art. 1 del decreto legislativo 10/04/2018 n. 36 (in Gazz. Uff., 24 aprile 2018, n. 95), recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati in attuazione della delega di cui 2 all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103.», ha soppresso nel secondo comma dell'articolo 612 del codice penale le parole e si procede d'ufficio» e ha aggiunto un terzo comma del seguente tenore Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339». Di conseguenza è stata eliminata la perseguibilità d'ufficio della minaccia grave non fatta nei modi di cui all'art.339 cod.pen. L'art. 12 dello stesso decreto, in tema di «Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela» ha previsto che per i reati divenuti perseguibili a querela in base alle disposizioni del decreto e commessi prima della sua data di entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
1.3. Nella fattispecie si è di fronte al caso opposto in cui la persona offesa aveva proposto querela per un reato comunque all'epoca perseguibile d'ufficio e ম divenuto perseguibile a querela di parte in forza del decreto legislativo 36/2018, e dopo l'entrata in vigore dello jus superveniens ha inteso rimettere la querela. Secondo il ricorrente, ciò determinerebbe la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale. Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera I), l'annullamento della sentenza impugnata potrebbe avvenire senza rinvio, come suggeriscono sia il ricorrente, sia il Procuratore generale, essendo possibile procedere agevolmente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, escludendo l'aumento per la continuazione indicato nel calcolo previsto dall'accordo.
2. Le esposte argomentazioni non tengono però conto di un fatto decisivo, ossia che il ricorrente ha impugnato una sentenza di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. Inoltre l'accordo ex art.444 cod.proc.pen. è stato formalizzato quando già da un mese era in vigore la nuova disciplina della procedibilità a querela del reato di cui al capoverso dell'art. 612 cod.pen. Infatti la sentenza è stata emessa il 28/5/2018 e il d.lgs. 36/2018 è entrato in vigore il precedente 24/4/2018: l'accordo è stato quindi raggiunto e la sentenza emessa in un momento in cui la persona offesa ben avrebbe già potuto rimettere efficacemente la querela;
non è quindi configurabile un'ipotesi di illegalità derivata della pena, indotta dal venir meno dei parametri di riferimento sulla base dei quali era stata pattuita e determinata, anche se il risultato finale rientra nei limiti fissati 3 dai nuovi parametri sopravvenuti, come indicato da Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857. Al contrario, occorre rammenta che questa Corte ha ritenuto che l'eventuale estinzione del reato intervenuta dopo la sentenza di applicazione della pena su richiesta per remissione della querela, non consente di modificare la relativa decisione adottata dal giudice ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. allo stato degli atti, sicché l'eventuale ricorso per cassazione volto a far riconoscere la causa estintiva sopravvenuta deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 5, n. 39345 del 07/04/2003, Silvestris, Rv. 227030).
3. L'art. 448, comma 2- bis, cod. proc.pen., aggiunto dall'art. 1, comma 50, della legge 23/6/2017 n.103 consente all'imputato la proposizione del ricorso per cassazione contro tali sentenze solo in quattro casi rigorosamente tipizzati: ossia per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, per difetto di correlazione fra accusa e sentenza, per erronea qualificazione giuridica del fatto e per illegalità della pena o misura di sicurezza. Il ricorrente ha prospetto il proprio ricorso come diretto a far valere una presunta illegalità della pena, che scaturirebbe dall'improcedibilità sopravvenuta del reato di minaccia. La nozione di illegalità della pena non può essere estesa sino ad abbracciare द tutte le ipotesi di immediata declaratoria di cause di non punibilità previste dall'art.129 cod. proc.pen. e appare riconducibile al principio di legalità della pena espresso dall'art.1 cod.pen. e dall'art. 25 Cost. Rientra infatti nella nozione di pena illegale quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge per un determinato reato, ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (Sez.5, n.8639 del 20/01/2016, De Paola e altri, RV 266080; Sez.6, n.32243 del 15/7/2014, P.G. in proc. Tanzi, Rv.260326; Sez.2, n.12991 del 19/2/2013, Stagno ed altri, Rv.255197). Tali ipotesi, all'evidenza, non ricorrono nella presente fattispecie, nella quale il Giudice ha applicato la pena concordata dalle parti per un reato in quel momento procedibile, rispettando la cornice edittale fissata dalla legge e così il principio di legalità della pena. Di conseguenza, il ricorrente ha proposto impugnazione in un caso e per motivi non consentiti dalla legge processuale. Né siffatta lettura dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. si pone in contrasto con l'art.111, comma 7. Cost. poiché la norma processuale, in ragionevole e giustificata considerazione delle particolarità del provvedimento 4 pronunciato sul presupposto e in conformità ad un libero accordo fra le parti, disciplina una serie di vizi tipizzati che legittimano il ricorso per cassazione per violazione di legge.
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente cott Maria Vessichelli Umberto Luigi Scott Aberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAR. 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Olguin 5