Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. (La Corte ha altresì precisato che, nell'ammissibilità del ricorso, la remissione della querela estingue il reato).
Commentario • 1
- 1. Remissione della querela: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2016, n. 49226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49226 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
ASR 49 22 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente - N.2068/2016 PASQUALE GIANNITI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 12242/2016 Dott. UGO BELLINI - Consigliere - - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE GI N. IL 15/07/1976 avverso la sentenza n. 13/2013 TRIBUNALE di TORINO, del 16/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.se dr. Giuseppine Fodarconi, che ha concluso per l'annullamento senza tem espverifica fere il resto estando for feescrizione, feesia della procura speciale anche ai fini dello remes sione dello querela. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit if difensor Avv. Jonico Carene, che adeposite fles Ceres speciale e chiede annulla senza lim be legmiro essert I le sentence impregnate for essen estants forintervenute Delmissione di quesale. I RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pronunciando in funzione di giudice di appello nei confronti dell'odierno ricorrente, TE GI, con sentenza del 16.9.2015, confermava la sentenza del Giudice di Pace di Pinerolo del 17.5.2013, con condanna al rimborso delle spese legali del grado di appello alla parte civile. Il Giudice di Pace di Pinerolo, previa derubricazione del reato contestato con riferimento all'art. 582 cod. pen. in quello di cui all'art. 590 cod. pen., lo aveva condannato, per avere cagionato a SA PI una lesione personale, dalla quale derivava una malattia con diagnosi di "percosse", giudicata guaribile in gg. 2 s.c., colpendolo con dei pugni alla schiena e alle spalle, nonché afferrandogli una mano, gli faceva strisciare il braccio tra le inferriate di una recinzione in No- ne (TO), concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di € 180,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento della somma, a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali subiti, di € 200,00 ed alla rifusione, direttamente all'Erario delle spese processuali.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ST US, al fine di chiedere dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Deduce sul punto che in data 26.11.2015 il querelante, parte civile costitui- ta, per il tramite del proprio difensore rimetteva la querela sporta nei confronti dell'imputato che in pari data accettava la remissione della querela per il tramite del difensore munito di procura ad hoc. Richiamava la sentenza della sesta sezione penale di questa Corte n. 2248/2011 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accetta, interve- nuta dopo la sentenza che chiude il giudizio di merito e prima della scadenza del termine di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va an- nullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di quere- la.
2. Va, in primis, ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione propo- sto, come nel caso che ci occupa, al solo fine di introdurre nel processo la remis- sione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impu- gnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (cfr. sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, Cagnazzo, Rv. 249209, che ha altresì preci- 2 sato che nell'ammissibilità del ricorso la remissione della querela estingue il rea- to). Ebbene, come si evince ex actis, in data 26/11/2015 compariva dinanzi ai CC di Pinerolo l'avv. Simona Marengo che dichiarava per conto del proprio assi- stito SA PI di rimettere la denuncia-querela sporta in data 22.5.2012 presso i CC di None nei confronti dell'odierno ricorrente ST US. In proposito ritiene il Collegio che, vista l'ampiezza del mandato conferito da SA PI con la procura rilasciata il 20.2.2013 in calce all'atto di costitu- zione di parte civile, il difensore avesse i poteri di rappresentanza idonei all'atto compiuto. Contestualmente -si dà atto nel medesimo verbale dei CC di Pinerolo-com- pariva l'avv. Monica Carena, difensore e procuratore speciale di US Be- stente, la quale dichiarava di accettare la remissione. Il reato di cui all'imputazione è pertanto estinto. In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a ca- rico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per re- missione di querela, e pone a carico del querelato le spese del procedimento. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2016 Il Consigliereextensor Il Presidente Vincenzo Pe Rocco Marco Blaiotta Reffelle glais ACIONE S S * A C R C E S O T Depositata in Cancelleria 21 NOV. 2015 Oggi, EMA OF C R P U Il Funzionario Gudiziario S Patrizia Ciorra 3