Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2011, n. 2248
CASS
Sentenza 13 gennaio 2011

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Massime1

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. (La Corte ha altresì precisato che nell'ammissibilità del ricorso la remissione della querela estingue il reato).

Commentario1

  • 1La remissione di querela in caso di patteggiamento: il reato è estinto?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 maggio 2022

    La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato anche nel caso di patteggiamento? Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Catania applicava nei confronti degli imputati, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 393 cod. pen.. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione uno degli imputati, per il tramite del suo difensore, deducendo violazione di legge in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2011, n. 2248
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2248
Data del deposito : 13 gennaio 2011

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