Sentenza 7 aprile 1998
Massime • 2
Le prescrizioni imposte all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia concettuale, ma fanno parte del giudizio prognostico che deve esprimere il tribunale di sorveglianza in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione del condannato alla misura alternativa, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, possono essere perseguite anche attraverso le prescrizioni stesse. Conseguentemente, un provvedimento di affidamento in prova che non contenesse prescrizioni ovvero non indicasse le ragioni per le quali in concreto non si ritenesse di imporle sarebbe un provvedimento immotivato, non avendo il giudice preso in considerazione uno degli elementi espressamente previsti dalla legge ai fini della formulazione del giudizio sull'opportunità della misura. Ne consegue che non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di ricorso limitata alla sola contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte.
I commi quinto e sesto dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) non prevedono alcuna limitazione in ordine al contenuto delle prescrizioni che, quindi, purché non contrarie alla legge e non immotivatamente afflittive, devono considerarsi legittime se rispondenti alla finalità di impedire al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati. Ne consegue che il contenuto delle prescrizioni può anche essere identico, sia pure parzialmente, a quello di una pena accessoria tipica. (Fattispecie nella quale il tribunale di sorveglianza aveva imposto, fra l'altro, all'affidato, per tutto il periodo della prova, il divieto di assumere, mantenere ed esercitare funzioni di sindaco di società, nonché funzioni direttive, di rappresentanza in società ed enti di qualunque tipo, ad eccezione delle associazioni prive di fine di lucro e di quelle costituite per l'esercizio della professione, sovrapponibile alla pena accessoria di cui all'art. 223 della legge fallimentare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1998, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 7.04.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GEMELLI TORQUATO " N. 2026
3.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 44791/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) GI NI n. il 05.03.1942
avverso ordinanza del 26.06.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
osserva in fatto e in diritto.
1. Con ordinanza del 26 giugno 1997 il tribunale di sorveglianza di Torino ammetteva IR AN alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, disponendo tra le altre prescrizioni che "all'affidato è fatto divieto, per tutta la durata della prova, di assumere, mantenere ed esercitare funzioni di sindaco di società, nonché funzioni direttive, di rappresentanza in società ed enti di qualunque tipo, ad eccezione delle associazioni prive di fine di lucro e di quelle costituite per l'esercizio della professione".
2. Ha proposto ricorso per cassazione il IR, con atto sottoscritto personalmente, assumendo che le prescrizioni di cui all'art. 47, comma 5 e 6, ord. pen., "debbono essere diverse nel contenuto dalle pene principali ed accessorie previste nel codice penale e nelle leggi speciali", sicché la prescrizione imposta dovrebbe essere dichiarata illegittima, in quanto analoga alla pena accessoria di cui all'art. 223 legge fallimentare, nei suoi confronti, peraltro, interamente condonata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria del 23 gennaio 1998, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, per il principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p., in quanto la impugnazione può essere proposta nei confronti della sola ordinanza che concede o rigetta la misura alternativa e non nei confronti delle prescrizioni ed in quanto "ogni doglianza è, comunque, diventata non più attuale per decorrenza del termine del beneficio (sei mesi dal 26 giugno 1997).
Ha presentato memoria, con allegata documentazione, il IR, rilevando che la prescrizione di che trattasi è stata disposta con lo stesso provvedimento con il quale è stato ammesso alla misura alternativa, e che il termine di sei mesi non è ancora decorso, in quanto la misura ha inizio dalla sottoscrizione del verbale contenente la indicazione delle prescrizioni.
3. Osserva la Corte, quanto alle eccezioni di inammissibilità proposte dal Procuratore generale, che le stesse sono infondate. 3,1. Come risulta, infatti, dall'art. 47, comma 2. ord. penitenziario, le "prescrizioni" non hanno una loro autonomia concettuale, ma fanno parte integrante del giudizio prognostico che deve esprimere il tribunale di sorveglianza in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione del condannato alla misura alternativa, la cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, possono essere perseguite "anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5".
Di conseguenza, un provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale che non contenesse prescrizioni, ovvero, in ipotesi, non indicasse le ragioni per le quali nella fattispecie concreta non si ritenesse di imporle, sarebbe un provvedimento immotivato, non avendo il giudice preso in considerazione uno degli elementi espressamente previsti dalla legge ai fini della formulazione del giudizio sulla opportunità della misura.
Deve, quindi, ritenersi che non violi il principio di cui all'art.568 c.p.p., la proposizione della impugnazione limitata alla sola contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte. Va, d'altro canto rilevato, che la Corte Costituzionale, con sentenza 29 ottobre 1987, n. 343 ha dichiarato incostituzionale il comma 10, dell'art. 47 ord. pen. "nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena, tenuto conto della durata delle limitazioni imposte e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova".
Dal che deve dedursi che "le limitazioni" hanno un contenuto affittivo e limitativo della libertà personale, che legittimano, anche sotto il profilo dell'interesse alla impugnazione, la proposizione del ricorso.
3, 2. Non sussiste neppure la eccepita inammissibilità sopravvenuta, decorrendo ai sensi dell'art. 91, comma 4, regolamento di esecuzione ord. pen., l'affidamento in prova al servizio sociale dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni che nella specie è avvenuta il 10 dicembre 1997.
4. E motivo di ricorso è infondato.
A parte, infatti, la mancanza della indicazione specifica delle ragioni che sorreggono la richiesta (art. 581, comma 1, lett. c, c.p.p.), circostanza che pone il ricorso al limite della ammissibilità, va rilevato che nessuna limitazione è prevista dall'art. 47, comma 5 e 6, ord. pen. in ordine al contenuto delle prescrizioni , che, quindi, purché non contrarie alla legge e non immotivatamente afflittive, debbono considerarsi legittime se rispondenti alla finalità di impedire "al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati".
La circostanza, quindi, che, nella fattispecie, sia stata imposta al ricorrente una "prescrizione", in parte sovrapponibile alla pena accessoria prevista dall'art. 223 della legge fallimentare, non è circostanza che rende illegittima la prescrizione stessa, non potendosi dubitare, come peraltro non si contestata, della sua rispondenza alle finalità di cui all'ari 47 ord. pen.. Va, d'altra parte, rilevato che nell'ordinamento giuridico, sono molteplici i casi di misure contenenti elementi fattuali analoghi (si vedano per esempio le misure personali cautelari coercitive ed interdittive, le misure di prevenzione, le misure di sicurezza, le prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 47 ord. pen., tutte contenenti limitazioni, più o meno intense, alla libertà di soggiornare e circolare sul territorio dello Stato, ovvero di svolgere liberamente la propria attività lavorativa, o di frequentare alcune persone o alcuni locali), circostanza che si spiega agevolmente, tendo conto che il modo di estrinsecassi della personalità umana,, alla cui limitazione le misure sono dirette per motivi di ordine generale di volta in volta indicati dalle disposizioni di legge che le dispongono, è costituito da un numero limitato di comportamenti tipicizzabbili. Non è ravvisabile, dunque, alcuna violazione di legge, nel fatto che misure giuridiche, imposte per finalità diverse, possano avere identico contenuto.
5. Il ricorso, deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 1998