Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1998, n. 2026
CASS
Sentenza 7 aprile 1998

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Le prescrizioni imposte all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia concettuale, ma fanno parte del giudizio prognostico che deve esprimere il tribunale di sorveglianza in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione del condannato alla misura alternativa, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, possono essere perseguite anche attraverso le prescrizioni stesse. Conseguentemente, un provvedimento di affidamento in prova che non contenesse prescrizioni ovvero non indicasse le ragioni per le quali in concreto non si ritenesse di imporle sarebbe un provvedimento immotivato, non avendo il giudice preso in considerazione uno degli elementi espressamente previsti dalla legge ai fini della formulazione del giudizio sull'opportunità della misura. Ne consegue che non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di ricorso limitata alla sola contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte.

I commi quinto e sesto dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) non prevedono alcuna limitazione in ordine al contenuto delle prescrizioni che, quindi, purché non contrarie alla legge e non immotivatamente afflittive, devono considerarsi legittime se rispondenti alla finalità di impedire al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati. Ne consegue che il contenuto delle prescrizioni può anche essere identico, sia pure parzialmente, a quello di una pena accessoria tipica. (Fattispecie nella quale il tribunale di sorveglianza aveva imposto, fra l'altro, all'affidato, per tutto il periodo della prova, il divieto di assumere, mantenere ed esercitare funzioni di sindaco di società, nonché funzioni direttive, di rappresentanza in società ed enti di qualunque tipo, ad eccezione delle associazioni prive di fine di lucro e di quelle costituite per l'esercizio della professione, sovrapponibile alla pena accessoria di cui all'art. 223 della legge fallimentare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1998, n. 2026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2026
    Data del deposito : 7 aprile 1998

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