Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
De fr an Aula 'B' gimene REPUBBLICA ITALIANA 044 35/ 02 IN NOME DEL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da illecito extracontrattuale * Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 1341/01 - Dott. Michele LO PIANO Consigliere SEGRETO - Consigliere 10314 Cron. Dott. Antonio Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 29/01/02Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON ER ST, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA VIA ITALO PANATTONI 177/A; - ricorrente
contro
TECNOLEADER DI SA AU M & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. TA UR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, difesa dall'avvocato SALVINO GRECO, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 269 avverso la sentenza n. 10761/00 del Giudice di pace di 1 ROMA, emessa il 04/10/00 e depositata il 09/10/00 (R.G. 51883/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso. RILEVATO che è proposto ricorso per cassazione av- verso la sentenza del giudice di pace di Roma che, de- cidendo secondo equità, ha rigettato la domanda di Ari- stide RR volta al pagamento della somma di L. 218.000 ed al risarcimento del danno ulteriore conse- guito all'imperfetta riparazione della caldaia per il riscaldamento effettuata da un tecnico della società convenuta sul rilievo che l'attore era decaduto dall'azione per omessa denuncia dei vizi entro otto giorni;
che il ricorrrente articola quattro motivi di ri- corso deducendo: - violazione dell'art. 320 c.p.c. per non essere stato effettuato il tentativo di conciliazione e perché sul verbale non era indicata la data di prima compari- zione;
violazione dell'art. 2226, comma 2, c.c. per non 2 avere il giudice controllato gli atti laddove aveva ri- tenuto che la denuncia fosse stata effettuata tardiva- mente dopo cinquanta giorni;
violazione degli artt. 115 e 184 c.p.c. in quanto "il giudice nulla ha detto sulle conclusioni istrutto- rie” di cui ai capitoli 3, 4, 5, 6 e 7 con le quali si chiedeva l'ammissione della prova volta dimostrare la tempestività della denuncia;
violazione dell'art. 2043 c.c., per non avere il giudice di pace considerato che il fatto era stato an- che qualificato come illecito extracontrattuale;
RITENUTO che
, non eccedendo il valore della
contro
- versia i due milioni di lire, il giudice di pace ha ne- cessariamente deciso secondo equità (quand'anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente con- siderato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c.; che secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte, unico limite del giudizio di equità è co- stituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunita- rio, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo 3 prevede, sicché la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di que- sto limite, essendo al di fuori di siffatta ipotesi l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge concettualmente preclusa dalla non configurabilità a proposito del giudizio equitativo- della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone un giudi- zio secondo diritto;
che resta invece fermo il dovere del giudice di pa- ce di rispettare le norme processuali anche nelle cause decise secondo equità;
CONSIDERATO che
sono dunque inammissibili i motivi con i quali è dedotta violazione di legge sostanziale ordinaria;
che l'omesso esperimento del tentativo di concilia- zione e la mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione non danno luogo a nullità della senten- za se non abbiano in concreto comportato effettivo pre- giudizio del diritto di difesa (Cass., n. 9739/2000), nella specie non dimostrato;
che palesemente non sussiste la dedotta violazione degli artt. 115 e 184 c.p.c., posto che la rilevanza mezzo di prova era esclusa dalla circostanza che,del secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente, era "stato indicato per errore di trascrizione a macchina il mese di luglio al posto dell'esatto mese di giugno"; che il ricorso è, pertanto, manifestamente infonda- to e che al rigetto consegue la condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla resistente società; visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito 89; dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 35,00 oltre ad Euro ' 500,00 per onorari. Roma, 29 gennaio 2002 consigliere estensore Il presesilient Depositata in Cancelleria 27 .
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