Sentenza 10 febbraio 2012
Massime • 1
Il provvedimento con cui il presidente del tribunale revoca il suo precedente decreto relativo alla decisione sulla dichiarazione di astensione si sottrae, al pari dell'atto revocato, ad ogni forma di gravame, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni che per la sua natura non giurisdizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2012, n. 16345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16345 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 10/02/2012
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 282
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 41537/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC IG, nato a [...] il [...];
avverso il decreto n. 571/2011 emesso il 23 maggio 2011 dal Presidente del Tribunale di Crotone;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO
UC IG ricorre avverso il decreto n. 571/2011 emesso il 23 maggio 2011 dal Presidente del Tribunale di Crotone con il quale:
1) è stato revocato il precedente decreto di accoglimento dell'astensione formulata da parte del GIP Dott. De CA Paolo;
2) è stato ordinato lo stralcio in ordine all'intero capo di imputazione n. 19 (A-B-C);
3) è stata autorizzata l'astensione del GIP Dott. De CA, limitatamente alla posizione di un solo indagato;
4) è stata disposta l'assegnazione della singola posizione stralciata ad altro GIP dott.ssa Gloria Gori, che aveva avanzato dichiarazione di astensione;
5) è stata disposta la rassegnazione del procedimento al GIP Dott. De CA;
il ricorrente lamenta l'abnormità del decreto in quanto lo stesso non sarebbe previsto dalle norme vigenti, essendo consistito nella revoca di un precedente decreto, con il quale si accoglieva la richiesta di astensione, senza che fossero intervenuti fatti nuovi modificativi rispetto alla situazione di partenza. Inoltre il decreto sarebbe stato adottato in violazione delle norme sulla competenza, in quanto la decisione di stralciare la posizione di un indagato può essere riconosciuta, in sede di indagini preliminari, solo al p.m. ai sensi dell'art. 18 c.p.p., comma 1. In conseguenza di tale provvedimento abnorme sarebbero nulli tutti gli atti adottati dal GIP dopo la revoca (abnorme) del precedente provvedimento di autorizzazione all'astensione. Le norme processuali avrebbero consentito la designazione di un altro magistrato o l'adozione di un provvedimento in base all'art. 11 c.p.p.. RITENUTO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Presidente del Tribunale di Crotone per risolvere il problema creatosi a seguito della prima dichiarazione di astensione del Gip originariamente destinatario della richiesta avanzata dal P.M. di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di numerosi indagati, nell'ambito di una complessa indagine relativa a plurime truffe aggravate ai danni dello Stato e falsi connessi a prescrizioni per trattamenti farmacologici destinati a pazienti già deceduti o comunque che non avevano usufruito della prestazione e nella quale risultavano coinvolti numerosi medici;
il GIP originariamente delegato depositava dichiarazione di astensione, ritenendo sussistenti gravi motivi di opportunità, in considerazione del fatto che uno dei destinatari della richiesta di misura era il suo medico curante. A seguito dell'accoglimento della dichiarazione di astensione veniva designata la dott.ssa Gloria Glori, la quale, a sua volta, produceva analoga richiesta di astensione, con riferimento ad altri due medici indagati, i quali, uno era stato in precedenza e l'altro era, al momento attuale, suo medico di fiducia. A seguito di tale nuova evenienza il Presidente del Tribunale provvedeva a revocare parzialmente il precedente decreto e disponeva che l'originario Gip, dott. Paolo De CA fosse autorizzato ad astenersi esclusivamente nei confronti dell'indagato con il quale si trovava, per ragione di opportunità, in posizione di incompatibilità con l'esercizio della funzione giurisdizionale nei suoi confronti. Contestualmente, alla trattazione di questa unica e separata posizione veniva destinata la dott.ssa Gori. Il 27 luglio 2011 il dott. De CA emetteva un provvedimento di misura cautelare personale nei confronti dell'odierno ricorrente.
2. Ciò premesso ritiene la Corte che le censure sollevate dal ricorrente appaiono manifestamente infondate sotto plurimi profili. Il provvedimento impugnato è un provvedimento che decide in ordine alla richiesta di astensione. Orbene, per giurisprudenza assolutamente consolidata, il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di impugnazione, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia per la natura meramente ordinatoria di atto di amministrazione e non di giurisdizione (Cass., sez. 1, 30 settembre 2009 n. 40159, CED Cass., n. 245203; Cass., sez. 5, 6 giugno 2008, n. 33356, CED Cass., n. 241390), ne1 può ritenersi che tale regime sia lesivo in alcun modo dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela della difesa ed imparzialità del giudice, potendo la parte interessata proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la decisione in ordine alla quale è emessa all'esito di una procedura svolta nel contraddittorio ed è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 127 c.p.p. (Cass., sez. 2, dell'8 febbraio 2000, n. 734, CED Cass., n. 215700); ciò che rileva dunque è che il decreto in parola non è annoverato tra gli atti impugnabili con ricorso in Cassazione e che i suoi eventuali vizi non influirebbero sulla validità dell'assegnazione e quindi sul processo ai sensi dell'art.33 c.p.p. In ogni caso, proprio la sua natura interna, meramente ordinatoria di atto di amministrazione, giustifica l'esercizio del potere di revoca, anche parziale, una volta verificatasi una situazione nuova, rappresentata dalla dichiarazione di astensione anche del secondo giudice delle indagini preliminari interessato;
l'articolazione organizzativa individuata all'esito dei provvedimenti adottati si è infatti rivelata poi funzionale al corretto svolgimento del procedimento. Devesi pertanto escludere, anche sotto questo profilo la possibilità di ritenere sussistente la dedotta abnormità cui legare potenzialmente il ricorso all'impugnazione. Infatti, da un lato un'astensione parziale non è preclusa da alcuna norma (v. Cass., sez. 6, 30 settembre 1998, Andò, CED Cass., n. 212899), ma costituisce statuizione obbligata dell'organo decidente, poiché l'accoglimento della istanza di astensione non può che essere riferita alla prospettata causa di incompatibilità, nei suoi limiti soggettivo e oggettivo, senza la possibilità di prendere in esame "ex officio" situazioni diverse da quella denunciata;
dall'altro deve ritenersi che l'indicazione relativa alla posizione oggetto di stralcio, contenuta nel decreto, non integri il provvedimento di separazione ex art. 18 c.p.p., ma in realtà abbia natura meramente descrittiva di una realtà procedimentale a cui successivamente hanno aderito e che è stata dunque fatta propria, anche implicitamente, dagli organi procedenti, per realizzare gli effetti dell'astensione nei limiti autorizzati e consentire la prosecuzione dell'attività d'indagine, anche attraverso l'emissione delle relative misure cautelari, in ordine a tutte le posizioni. Il ricorso, pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2012