Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2000, n. 734
CASS
Sentenza 8 febbraio 2000

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Il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di gravame, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio, di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti rimangono limitati nell'ambito dell'ufficio; ne' può ritenersi che tale regime sia lesivo in alcun modo dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela della difesa ed imparzialità del giudice, potendo la parte interessata proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la decisione in ordine alla quale è emessa all'esito di una procedura svolta nel contraddittorio ed è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.

La competenza funzionale a decidere sulla dichiarazione di astensione del presidente di un collegio giudicante del tribunale o della corte d'assise spetta al presidente del tribunale. (Nell'affermare il principio la corte di cassazione ha disatteso il motivo di ricorso con il quale si denunciava - sostenendosi la spettanza di tale attribuzione al presidente della corte d'appello - l'incompetenza funzionale del presidente del tribunale a pronunciarsi sulla dichiarazione di astensione del presidente di un collegio di corte d'assise, ed ha osservato come non sia consentito assimilare in via analogica il presidente di un collegio o di una sezione del tribunale al <> di cui all'art. 36, comma 4, cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1La Corte costituzionale sulle incompatibilità derivanti dalla
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Una nuova pronuncia della Corte costituzionale - l'ennesima - sul tema della incompatibilità del giudice penale. A conti fatti, e se si escludono alcuni risvolti concernenti le regole del giudizio incidentale di costituzionalità, l'approdo della Corte vale semplicemente a ribadire conclusioni già raggiunte in precedenti occasioni. Tuttavia, nella specie, la Consulta si è trovata a fronteggiare una pluralità di quesiti, di complessa e sofferta costruzione, tali da spostare l'attenzione, in via quasi prevalente, sul tema dei rapporti interni agli uffici giudiziari, che chiaramente domina la logica dell'ordinanza di rimessione. La situazione di partenza era banale. Un giudice …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2000, n. 734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 734
Data del deposito : 8 febbraio 2000

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