Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2002, n. 14541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14541 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B 1 4 5 4 1 /0022 LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.24297/01 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron.33875 "1 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Antonio Lamorgese " -Ud. 17.6.2002 " IN IE " -Oggetto: " IA NG - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, con do- micilio eletto in Roma, via della Frezza n.17, presso l'Avvo- dell'Istituto, giusta procura speciale in catura centrale calce al ricorso ricorrente contro 2938 1 COPPINI Leonardo, difeso dall'avv. Luigi Farnesi con domici- lio eletto in Roma, via Po n. 21 presso l'avv. Sandro Maria Carucci, giusta procura speciale a margine del controricorso controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Terni n. 228/2000 in data 18 dicembre 2000/18 gennaio 2001 (R.G. 379/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Alessandro Riccio per delega dell'avv. Nicola Valente;
udito l'avv. Luigi Farnesi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Terni, respingendo l'appello dell'INPS, ha confermato la sentenza del Pretore del luogo con la quale era stata accolta la domanda proposta dall'odierno intimato per ottenere dall'INPS il trattamento pensionistico usufruendo del beneficio contributivo previsto dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche, per avere lavorato per oltre dieci anni con esposizione all'amianto. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di entrambi i requisiti richiesti per il beneficio, e cioè l'esposizione ultradecennale all'amianto e la concentrazione di polveri, nell'ambiente di lavoro, in misura superiore al valore limite tollerabile. Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con tre motivi. Il lavoratore resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 31, primo comma, del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, come modificato dall'art. 3, quarto comma, della legge 23 marzo 1992 n. 257 e dall'art. 16, quarto comma, della legge 24 aprile 1998 n. 128, dell'art. 3, primo comma, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 16 della legge 24 aprile 1998 n. 128, dell'art. 13, settimo e ottavo comma, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1, primo comma, del d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito nella legge 4 agosto 1993 n. 271, tutti in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., l'istituto ricorrente deduce che l'affermazione del Tribunale secondo cui ai fini del beneficio in questione l'esposizione all'amianto è collegata solo al dato temporale, dovendo essersi protratta per dieci anni, senza che sia posto alcun limite attinente alla concentrazione delle polveri, è in contrasto con il dato normativo e con quanto 3 evidenziato dalla Corte Costituzionale, la quale, invece, nella sentenza n. 5/2000 ha fatto riferimento ai limiti di concentrazione delle polveri di amianto posti dal decreto legislativo n. 277 del 1991. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992, come sostituito dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 169 del 1993, convertito nella 1. n. 271 del 1993, degli artt. 24, terzo comma, e 31, primo comma, del d. lgs. n. 277 del 1991, dell'art. 2697 c.c., tutti in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., errata valutazione del quadro probatorio in relazione al rischio morbigeno, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). ultimi 佣 Con i suddetti due motivi, sviluppati in unico contesto, l'INPS lamenta che il Tribunale abbia ritenuto superata la soglia limite del rischio di esposizione nel valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo, come fissato dal d. lgs. n. 277/1991, sulla base di semplici supposizioni suggerite dalla consulenza tecnica d'ufficio, pur avendo riconosciuto di non poter parametrare il rischio ad alcuna misura di concentrazione e senza avere accertato quali fossero le mansioni in concreto svolte dall'assicurato che consentissero di stabilime la vicinanza o meno alle fonti di polverizzazione, essendo invece rimasto del tutto ambigua e trascurata la circostanza se le generiche mansioni si fossero svolte nel reparto contaminato o più genericamente nell'azienda Terni s.p.a. Tutte le suesposte censure, che, per la loro connessione, possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate. La Corte ha già chiarito in numerose decisioni, a partire dalla sentenza 3 aprile 2001 n. 4913 (seguita da Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, 27 febbraio 2002 n. 2926 e da altre non massimate), che l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal'art.1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169 e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. 15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare. L'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè -nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod.civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art.13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nel quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati (attraverso il rinvio al d.lgs n. 277/91) nell'art.3 della legge n. 257/92. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, deve dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato” per un periodo superiore a dieci anni;
con l'avvertenza che, nel periodo in questione, devono essere computate le pause “fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro. 5 Ora, il Tribunale ha compiuto l'indagine richiesta e, all'esito, ha accertato la sussistenza di un'esposizione significativa nei sensi sopra precisati, avuto riguardo alla collocazione lavorativa dell'odierno controricorrente. Ha ritenuto provato che l'ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione rischiosa presentava una concentrazione di polveri di amianto molto superiore ai valori limite indicati nell'art. 3 1. n. 257/92. Premesso che la norma contenuta nell'art. 13 della legge n. 257/92 ha come finalità l'allontanamento dei lavoratori occupati in imprese che utilizzano o estraggono amianto, dalle lavorazioni che li espongono al pericolo di inalazione di polveri di tali sostanze, il Tribunale ha proceduto secondo un duplice piano argomentativo, asserendo che, in linea di principio, la norma, non operando distinzioni in ordine ai livelli di inquinamento, richiede soltanto che l'esposizione abbia avuto una durata ultradecennale, senza alcun limite attinente alla concentrazione di fibre al di sotto del quale il beneficio non spetta;
ma aggiungendo subito dopo che comunque, con riferimento al caso concreto, dalle prove testimoniali espletate e dalla consulenza tecnica medico-ambientale disposta in quel grado di giudizio era emerso che il tasso di inquinamento aveva superato largamente il valore massimo tollerabile. Sebbene non sia condivisibile, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità che qui si conferma, l'interpretazione della norma nei termini espressi dalla prima proposizione del precedente paragrafo, l'errore è però senza conseguenze in considerazione dell'accertato superamento della soglia di rischio di cui agli artt. 24 e 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991, a cui pure è subordinato il beneficio in esame, ed in tal senso deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, essendo il dispositivo conforme a diritto. 6 Il Collegio di appello ha precisato che le prove raccolte e la c.t.u. rendevano certi di "una massiccia e continuativa ultradecennale utilizzazione diretta e indiretta di amianto nel reparto Acciai Speciali Terni s.p.a. presso il quale era addetto l'appellato". Ha chiarito che il "cospicuo inquinamento ambientale” era determinato dalla presenza dell'amianto, al quale il lavoratore si trovava esposto non solo a causa della manipolazione diretta derivante dalla specifica mansione svolta, ma anche "per effetto della presenza diffusa nell'ambiente di tale sostanza inquinante". A tali valutazioni il Tribunale è pervenuto considerando che le fibre di amianto venivano portate a temperature elevate, determinando un grave aumento del pericolo di un loro rilascio nell'ambiente. Ha soggiunto che i consulenti avevano ritenuto "tutti i lavoratori del reparto esposti a livelli di amianto non solo potenzialmente morbigeni, ma anche superiori al livello di 100 fibre/litro". La concentrazione di polveri di amianto era a tal punto elevata da determinare il superamento della soglia di rischio in presenza di un'esposizione "della durata di anche pochi minuti al giorno". A tutto ciò-ha proseguito il Tribunale - va aggiunto il dato epidemiologico, rappresentato da vari casi di lavoratori dello stesso reparto, espletanti le mansioni più varie, deceduti con acclarata asbestosi polmonare o pleurica, o per mesotelioma della pleura, ed ancora riconosciuti invalidi per patologie collegate ad insufficienza respiratoria determinata da asbestosi. Si deve quindi ritenere che il Tribunale abbia sufficientemente e logicamente motivato le conclusioni cui è pervenuto, di una esposizione ultradecennale a livelli di inquinamento da polveri di amianto superiori ai limiti previsti dalla legge per la sussistenza del rischio asbestogico qualificato. 7 Non rileva che non sia stato consentito ai tecnici di tradurre in espressioni numeriche ciascuna esposizione. Tale operazione come ha spiegato il Tribunale riportando le motivazioni della c.t.u. - è stata resa impossibile dalla grande difficoltà di quantificare con esattezza, a distanza di tempo e in condizioni produttive mutate, la frequenza e la durata dell'esposizione. Ma è dirimente la considerazione che i consulenti, attraverso là ricostruzione dell'ambiente di lavoro e la individuazione delle fonti di esposizione all'amianto, siano potuti ugualmente pervenire a formulare un giudizio di pericolosità dell'ambiente con un margine di approssimazione di ampiezza tale dá fugare ogni dubbio circa il superamento della soglia massima di tollerabilità, laddove viene riferito che anche un'esposizione della durata di pochi minuti al giorno risultava gravemente nociva, Ugualmente è a dirsi riguardo alle mansioni espletate dal lavoratore. Questi -- precisa la sentenza era addetto al reparto Acciai Speciali, luogo di lavoro dove - l'esposizione all'amianto raggiungeva valori sicuramente superiori quelli di rischio qualificato. E' pertanto del tutto irrilevante che la sentenza non abbia accertato quali fossero le specifiche mansioni del lavoratore in detto reparto. La critica alla sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale accenna ad un riconoscimento, ad opera dell'INPS, dei dati forniti dall'INAIL, attiene ad un punto non decisivo della controversia, giacché le dichiarazioni che, in punto di durata e di intensità di esposizione del lavoratore all'amianto, l'INAIL e il datore di lavoro sono chiamati a rilasciare nel corso della procedura amministrativa esauriscono i loro effetti nell'ambito della riferita procedura, conseguente alla richiesta del beneficio da parte del lavoratore interessato, senza acquisire per ciò stesso valenza di autonomo provvedimento affermativo di posizioni sostanziali del 8 richiedente, che costituiscono oggetto di autonomo accertamento in un eventuale successivo giudizio (vedi Cass. 25 febbraio 2002 n. 2677 in motivazione). Il ricorso va, quindi rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P. q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 7,00 oltre ad euro del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.050,00=(millecinquanta/00) per onorario. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Bruno Batt ell hm m. Ravagmann IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 11 OTT. 2002 L ANCELLIE I 0 3 A D 1 S 3 , S . 9 O A T L . T R L , N A ' O A S L B 3 E L I 7 E P - D S D 8 I - I A N 1 S T I G S 1 N O O E E S P A I M G D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T R S L I I N L G E D E E S E R O D